Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15209 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 16/07/2020), n.15209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6040-2019 proposto da:

CASSA EDILE COSENTINA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LUCA GAURICO 257, presso lo

studio dell’avvocato MARCO LUPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO ANGELO RUSSO;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROSARIO FORTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catanzaro confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da G.V. avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di Cassa Edile Cosentina in relazione a debito, certificato dal Direttore e Presidente della Cassa in qualità di funzionari dell’ente, relativo ad oneri gravanti sulla predetta in qualità di datore di lavoro;

rilevava la Corte territoriale che la Cassa in sede di opposizione, a fronte delle contestazioni dell’opponente, aveva omesso di fornire la prova dell’esistenza del rapporto obbligatorio e dell’entità dell’obbligazione mediante specificazione delle somme dovute e della loro causale;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Cassa Edile Cosentina sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;

G.V. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la ricorrente sostiene che dal tenore dell’art. 635 c.p.c., comma 2, e dalla ormai consolidata giurisprudenza si evince l’idoneità dell’attestazione del direttore della sede provinciale dell’ente creditore a integrare prova non solo ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo ma anche nella successiva fase di opposizione, soprattutto in presenza di rilievi solamente formali e di mancanza di contestazione circa l’an debeatur da parte dell’opponente, e aggiunge di aver prodotto in giudizio le denunce telematicamente trasmesse mese per mese alla Cassa, concernenti l’elenco dei lavoratori alle proprie dipendenze;

il ricorso è inammissibile sotto due profili: 1) è carente in punto di specificità della censura esposta (cfr. Cass. n. 11603 del 14/05/2018: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.); 2) è privo delle adeguate allegazioni in termini di autosufficienza, poichè non sono indicate le contestazioni mosse da parte opponente nè è trascritto il contenuto delle denunce cui si fa riferimento nell’originario ricorso, sì da poter correttamente individuare i termini della questione sottoposta all’attenzione della Corte, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (cfr. Cass. n. 9888 del 13/05/2016: Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito);

in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso le spese sono liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario di parte controricorrente;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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