Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15209 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30937/2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), A.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNG.RE

ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato LEONE Arturo,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTAGNOSI

CLEMENTE;

– ricorrenti –

contro

PORTOLACONIA SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO P.IVA

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1697/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Guido ROSSI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LEONE Arturo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 febbraio 2000 il Tribunale di Verona rigettava la domanda con cui B.A. e A.F. avevano chiesto nei confronti della Porto Laconia s.p.a. la pronuncia, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di sentenza costitutiva di trasferimento della quota di comproprietà nel complesso alberghiero denominato “(OMISSIS)” con la formula della multiproprietà alberghiera.

Con sentenza dep. il 14 ottobre 2004 la Corte di appello di Venezia rigettava l’impugnazione proposta dagli attori.

Nel confermare la decisione di primo grado i Giudici di appello ritenevano che fra le parti non si era formato alcun contratto, posto che la promessa unilaterale formulata dagli attori andava considerata una proposta di acquisto, atteso che nella stessa era fra l’altro previsto che il possesso sarebbe stato trasferito dopo l’accettazione della proposta da parte della convenuta, che la proprietà del bene sarebbe stata trasferita con il contratto di compravendita e infine che la proposta si trasformerà in contratto al momento dell’accettazione scritta della (OMISSIS): da tale atto non derivava alcuna obbligazione a carico della convenuta; nè, d’altra parte, la lettera del 12 settembre 1996 inviata da quest’ultima agli attori poteva configurare una accettazione, posto che tale missiva integrava ricevuta della promessa e del versamento dell’anticipo e in essa era confermata la prenotazione relativa all’appartamento indicato nella proposta. La sentenza, dopo avere rilevato che in considerazione del requisito della forma prescritta ad substantiam per i contratti aventi a oggetto immobili, il consenso non può essere desunto da comportamenti concludenti, la necessaria accettazione espressa non poteva ricavarsi nè dalla dichiarazione di quietanza nè dalla generica conferma di prenotazione nè tanto meno dalla trasmissione agli attori di un modulo contenente i dati anagrafici da compilare al rogito notarile.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione B. A. e A.F. sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività l’intimata

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducono che la decisione gravata non aveva preso in considerazione la lettera del 12-9-1996 che non era affatto generica come aveva ritenuto la Corte di appello, che in modo apodittico aveva affermato che il fine era quello di confermare la disponibilità da parte della convenuta dell’unità immobiliare nel periodo richiesto senza specificare le precedenti proposte alle quali aveva fatto riferimento; non aveva letto quella lettera in tutto il suo contenuto, visto che era anche allegato il modulo da compilare con i dati anagrafici per la stipula del rogito: il che stava a significare che la convenuta aveva espressamene accettato la proposta di acquisto. La sentenza aveva omesso di valutare le fatture emesse dalla convenuta successivamente alla lettera summenzionata.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 cod. civ., deducono che la lettera del 12- 9-1996 doveva essere esaminata ed interpretata secondo il principio di buona fede: alla stessa non poteva attribuirsi altro significato se non quello di accettazione della proposta di acquisto.

3. I motivi, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

La sentenza ha ritenuto che fra le parti non era intervenuta la conclusione del contratto e, nell’escludere che fosse mai avvenuta da parte della venditrice l’ accettazione della proposta di acquisto sottoscritta dagli attori, ha esaminato contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – il complessivo contenuto della missiva del 12-9-1996 e, nell’evidenziare che tale documento non conteneva la manifestazione di volontà di accettazione espressa, ha proceduto alla sua interpretazione attribuendole un significato difforme da quello preteso dagli attori. Ed invero, i ricorrenti, pur denunciando vizi di motivazione da cui la sentenza è immune, nella sostanza censurano l’interpretazione data dai giudici.

Va considerato che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, laddove la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che – come nella specie – si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione dell’atto.

D’altra parte va osservato che, nel sistema giuridico attuale, l’attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto in e, perciò, della sostanza dell’accordo. Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell’interpretazione di questo, ma su quello – diverso – della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall’art. 1375 cod. civ. (Cass. 8619/2006).

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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