Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15208 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5500-2007 proposto da:

B.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CURRAO NUNZIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MONTEPASCHI SE.RI.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 249/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/02/2006 r.g.n. 675/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale, depositato in data 5/6/2001, B.R. chiedeva annullarsi, revocarsi e comunque dichiararsi inefficace la cartella di pagamento n. (OMISSIS) dalla quale si evinceva un debito di L. 231.774.285 nei confronti dell’INPS di Siracusa per contributi di gestione agricola omessi e sanzioni per gli anni dal 1985 al 1993.

Esponeva in proposito che detta cartella era relativa all’iscrizione a ruolo per contributi agricoli per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, oltre alle relative somme aggiuntive per i singoli periodi, ma che tali crediti non erano in realtà sussistenti in quanto i crediti erano prescritti o comunque era intervenuta la decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 e che in ogni caso i contributi erano stati sempre versati. Pertanto deduceva l’infondatezza della pretesa dell’INPS. Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza del 30/05/02 l’adito tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione e dichiarava compensate le spese.

2, Avverso tale sentenza proponeva appello il B. con ricorso del 6/7/2002 chiedendo che la Corte di Appello in riforma della impugnata sentenza accogliesse le domande tutte formulate con l’atto di opposizione proposto in primo grado.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente pro tempore, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 29/9/2005 – 4/2/2006 la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente con due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell’impugnata sentenza negando il valore interruttivo della prescrizione dell’impugnata cartella esattoriale. Avrebbe errato la Corte d’appello nel considerare atti interruttivi, idonei ad interrompere la prescrizione, le lettere inviate dall’INPS ed allegate al fascicolo; ciò perchè come prescritto dallo stesso Istituto Previdenziale alle proprie sedi con Messaggio n. Circolare 1 marzo 2000 n. 55, gli atti interrottivi della prescrizione, perchè siano validi, richiedono sempre la quantificazione del credito, o comunque l’indicazione di tutti gli elementi che consentono al debitore di pervenire .alla sua quantificazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia genericamente “violazione di norme di diritto” lamentando che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della sua doppia posizione contributiva, sicchè non sussisterebbe il presupposto impositivo.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Correttamente la Corte d’appello ha rilevato che dall’esame degli atti di diffida e delle cartelle esattoriali emerge infatti che tali atti contengono un elenco analitico e preciso dei periodi e della quantità dei contributi dovuti, detratti gli acconti, mentre le sanzioni sono determinate dalla legge.

Si tratta di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perchè motivata sufficientemente e non contraddittoriamente.

3. Il secondo motivo del ricorso è parimenti infondato.

Ha correttamente osservato la Corte d’appello che le critiche sulla inesatta determinazione dei contributi omessi e delle somme aggiuntive sono del tutto generiche, in quanto non viene individuato con precisazione quale sarebbe stata l’erronea indicazione di fatti posti dall’INPS a fondamento della sua pretesa contributiva, nè quale sarebbe la somma non dovuta.

Anche in tal caso si tratta di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perchè motivata sufficientemente e non contraddittoriamente.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 16,00, per esborsi oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla spese per la parte intimata.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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