Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15208 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 22/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.E., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Massimo Cerniglia, presso lo

studio del quale in Roma, Largo del Nazareno 8/11, e’ elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

e nei confronti di:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 204 del 2015,

depositata in data 28 dicembre 2015, notificata il 26 febbraio 2016.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Riccardo Fuzio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Massimo Cerniglia;

sentito in camera di consiglio il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale si e’

riportato alle conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il COA di Roma, con deliberazione del 20 giugno 2013, disponeva la cancellazione dell’Abogado C.E. dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti per incompatibilita’, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), in quanto il C. risultava contemporaneamente iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Ferrara;

che, con sentenza n. 204 del 2015, il Consiglio Nazionale Forense che rigettava il ricorso proposto dal C. avverso tale decisione;

che il CNF, disattese alcune questioni procedimentali sollevate dal ricorrente, ha constatato che la L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), a differenza del previgente R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, dispone che “La professione di avvocato e’ incompatibile: a) con qualsiasi altra attivita’ di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attivita’ di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”;

che, ha osservato il CNF, in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello per i quali non e’ stabilita incompatibilita’, viene meno ogni necessita’ di accertare se l’attivita’ consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente;

che il CNF ha poi escluso che il C. potesse vantare un diritto quesito al mantenimento della iscrizione all’albo dei geometri e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 247 del 2012, art. 18;

che, da ultimo, il CNF ha anche escluso la violazione delle regole della concorrenza e dei principi di derivazione comunitaria;

che avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 18, punto 1, lett. a), sostenendo che da tale disposizione deriverebbe l’ammissibilita’ della iscrizione dell’avvocato ad altri albi, sempre che, come nella specie, difettino i requisiti di continuita’ e di professionalita’ dell’altra professione e non vi sia produzione di reddito;

che con il secondo motivo il Camera deduce violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, rilevando che il COA, prima, e il CNF, poi, non avrebbero svolto alcuna attivita’ istruttoria in ordine alle assenza dei requisiti che renderebbero incompatibile l’iscrizione dell’avvocato per effetto della iscrizione in un altro albo;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione delle regole di concorrenza tra professionisti di cui agli artt. 3, 4 e 41 Cost. e dei principi dell’Unione Europea;

che il ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell’esecutivita’ del provvedimento impugnato;

che il COA di Roma non ha svolto difese;

che la trattazione della istanza cautelare e’ stata disposta per l’adunanza camerale del 5 luglio 2016.

Considerato che l’istanza cautelare non puo’ essere accolta, apparendo insussistente il requisito del fumus boni iuris;

che, invero, la questione posta dal ricorso concerne la interpretazione della L. n. 247 del 2012, art. 18, il quale, sotto la rubrica “Incompatibilita’”, dispone: “1. La professione di avvocato e’ incompatibile: a) con qualsiasi altra attivita’ di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attivita’ di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”;

che il CNF ha ritenuto che tale disposizione comporti la incompatibilita’ della iscrizione nell’albo degli Avvocati con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione e’ espressamente consentita e che, quindi, rispetto agli altri albi, registri o elenchi il concreto svolgimento dell’attivita’ con le caratteristiche di continuativita’ e di professionalita’ non sia rilevante: e’ sufficiente, in altri termini, la iscrizione in un albo professionale (diverso da quelli per i quali l’iscrizione e’ consentita) per comportare la situazione di incompatibilita’ quanto alla iscrizione all’albo degli avvocati (e, deve qui soggiungersi, all’elenco speciale degli avvocati stabiliti), non essendo necessario, perche’ tale situazione si verifichi, che la detta attivita’ sia svolta con le indicate caratteristiche;

che, d’altra parte, posto che “in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilita’ e’ quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale” (Cass., S.U., n. 14810 del 2009) e che la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilita’ non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino, devono ritenersi insussistenti, almeno nella presente sede cautelare, i dubbi di legittimita’ costituzionale e di compatibilita’ comunitaria prospettati dal ricorrente;

che, dunque, l’istanza di sospensione della esecutivita’ della decisione del COA per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF deve essere rigettata, difettando il requisito del fumus boni iuris;

che non avendo l’intimato Consiglio dell’Ordine svolto attivita’ difensiva in questa sede non vi e’ luogo a provvedere sulle spese della fase cautelare.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di sospensione della esecutivita’ del provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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