Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15208 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 21/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29648/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6077/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2009 R.G.N. 1946/2004.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 7797/03 il Tribunale di Roma dichiarava nulla la clausola di apposizione del termine al primo contratto di lavoro stipulato con decorrenza 17.2.98 da Poste Italiane S.p.A. e B.S., per l’effetto accertando l’esistenza da tale data d’un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, con condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla messa in mora;

che con sentenza pubblicata in data 16.12.09 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarata invece la nullità della clausola di apposizione del termine del secondo contratto stipulato fra le parti per il periodo 22.6.98 – 30.9.98 ed accertata l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data e ancora in corso, condannava la suddetta società a pagare a titolo risarcitorio alla lavoratrice tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di costituzione in mora (7.3.01) alla data della pronuncia della stessa Corte territoriale; che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi;

che B.S. resiste con controricorso;

che l’udienza originariamente fissata per il 13.1.16 (e per la quale la controricorrente aveva depositato memoria ex art. 378 c.p.c.) è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sulle ordinanze di rimessione nn. 14340/15 e 15705/15;

che per l’odierna udienza parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato nullo il termine apposto al contratto stipulato fra le parti dal 22.6.98 al 30.9.98 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”;

che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c., nella parte in cui la gravata pronuncia non ha affermato che alla lavoratrice spettano le retribuzioni solo a decorrere dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e che comunque in tal caso andrebbe applicato lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che il Collegio ritiene fondato il primo motivo;

che la ratio decidendi della sentenza impugnata si basa sull’assunto che il termine del 30.4.98 riguardi anche le assunzioni per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”;

che invece, come ricordato da costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 16467/15), il limite temporale del 30 aprile 1998 (come prorogato dall’accordo integrativo del 16.1.98) è stato previsto dalla contrattazione collettiva per la diversa causale delle “esigenze eccezionali”, sicchè le assunzioni giustificate dalla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” sono state legittimamente effettuate da Poste Italiane S.p.A. sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 (cfr., ex aliis, Cass. n. 6097/14);

che l’accoglimento del primo motivo assorbe la disamina del secondo;

che, in conclusione, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà esaminare la validità del termine apposto ai successivi contratti stipulati fra le parti.

PQM

 

accoglie il primo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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