Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15207 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 16/07/2020), n.15207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2865-2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE PASQUADIBISCEGLIE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2888/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione – che, confermata la statuizione attinente alla nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a e G.F., aveva accolto il gravame concernente la statuizione in ordine alle conseguenze economiche della conversione del contratto di lavoro, stabilendo la necessità di applicare lo ius superveniens della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7 – rideterminava nell’importo corrispondente a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto l’indennità dovuta alla Garra ai sensi della norma da ultimo citata e condannava la medesima al pagamento nei confronti di Poste dell’importo di Euro 49.953,00, al netto dell’aliunde perceptum, a titolo di restituzione di quanto indebitamente versato in esecuzione della sentenza d’appello;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.F. sulla base di unico motivo;

Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (art. 360 c.p.c., n. 3), osservando che la ripetizione dell’indebito nei confronti del lavoratore deve avere ad oggetto le somme da costui percepite, mentre ella era stata condannata a restituire l’importo di Euro 49.953,00, a fronte della somma di Euro 34.079,00 effettivamente percepita a seguito di versamento di Poste in esecuzione della sentenza;

il ricorso è inammissibile perchè notificato il 10/1/2018, a fronte di sentenza pubblicata il 12/12/2016, oltre il termine di un anno di cui all’art. 327 c.p.c., operante nella specie trattandosi di giudizio instaurato prima del 4/7/2009 (la sentenza di primo grado è del 22/6/2004);

altro profilo di inammissibilità attiene alla carenza di autosufficienza, perchè la ricorrente non allega documentazione (bonifico di corresponsione, consulenza tecnica), idonea a comprovare che l’importo di cui alla condanna di restituzione sia stato calcolato al lordo e non al netto degli oneri fiscali;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che loquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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