Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15206 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

Responsabile della Direzione Affari Legali a ciò delegato in virtù

dei poteri conferiti con procura per atto notaio Ambrosone di Roma

del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Plinio n. 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Fiorillo Luigi per

procura a margine del ricorso ed ora dom. in Viale Mazzini n. 134;

– ricorrente –

contro

S.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Reno n. 21,

presso lo studio dell’Avv. Rizzo Roberto, che lo rappresenta e

difende come me da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 8067/05 della Corte di Appello di

Roma del 21. 1.2005/30.12.2005 nella causa n. 5652 R.G. 2003;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis

nella pubblica udienza del 18.05.2010;

udito l’Avv. Luigi Fiorillo per la ricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 30.05.2002 il Tribunale di Roma, escussi testi ammessi, accoglieva la domanda proposta da S.O., riconoscendo in suo favore il diritto all’inquadramento nella superiore qualifica di quadro di (OMISSIS) livello in relazione alle mansioni di dirigente dei “treni postali”, svolte dal 2 gennaio 1995 al 28 febbraio 1999, e condannando le Poste Italiane al pagamento delle differenze retributive.

La Corte di Appello di Roma, a seguito di appello delle Poste Italiane, con sentenza n. 8067 del 2005 ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il S. avesse l’esclusiva responsabilità della regolarità del servizio trasporti postali a mezzo treno.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il S. resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo le Poste Italiane denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2095 e 1362 cod. civ., della L. n. 190 del 1985, in relazione agli artt. 37, 38, 43 e 44 del CCNL Poste;

lamentano anche vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, relativamente alla mancata pronunzia sui motivi di appello e alla contraddittorietà della decisione rispetto all’accertamento istruttorio.

Le Poste in particolare denunciano violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, soprattutto con riguardo all’art. 44 del CCNL, non avendo il giudice di appello precisato il significato della collaborazione con il quadro di (OMISSIS) livello e se la collaborazione prestata dal S. al direttore responsabile comportasse assunzione di esclusiva responsabilità degli atti. Le esposte doglianze, contenute nel ricorso, sono prive di pregio e vanno disattese.

Il giudice di appello ha precisato che la declaratoria dell’Area Quadri di (OMISSIS) livello, contenuta nell’art. 44 del CCNL (come modificato dall’accordo integrativo del 24 maggio 1995), non prevedeva necessariamente l’attività di gestione del personale ed estendeva l’ambito della qualifica in questione anche alla collaborazione data ai responsabili di agenzie di superiore livello.

Su tale base interpretativa lo stesso giudice ha dato conto delle dichiarazioni dei testi e ha ravvisato, sulla base di tali risultanze, la piena ed esclusiva responsabilità del S. dei valori trasportati a mezzo treno ed osservato che lo stesso assumeva iniziative personali, che poi dovevano essere riferite al direttore di Roma Ferrovia nel modello 38.

La ricorrente società da parte sua si è limitata a sollecitare una diversa interpretazione delle norme collettive e a sottoporre all’esame di questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie e una diversa qualificazione dell’attività svolta dal S. rispetto alle valutazioni del giudice di merito, sorrette da congrua e logica motivazione, sollevando censure di fatto non consentite in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Roberto Rizzo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 18,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Roberto Rizzo.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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