Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15206 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 15206 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

Data pubblicazione: 21/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 5665-2013 proposto da:
BINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2015
262

PIAZZA

DELLA

MARINA

1,

presso

lo

studio

lk
dell’avvod’ato CINTHIA BIANCONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO

CAPIALBI,

giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2012 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere
Dott. VITTORIO NOBILE;
uditi gli Avvocati MASSIMO CAPIALBI e DIANA
RANUCCI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale
Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;

R.G. 5665/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

r‘u

Con sentenza n. 1089 del 2011 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Firenze, “previo accertamento che Marco Bini avrebbe avuto diritto al

qualifica di dirigente di ricerca 1° livello con effetti giuridici ed economici a
far data dal 31-12-2001”, condannava il C.N.R. al pagamento di complessivi
euro 142.723,59, oltre accessori, in favore dello stesso Bini, sul rilievo che
costui non si era visto inserire nella graduatoria finale del concorso al quale
aveva partecipato soltanto in quanto la procedura concorsuale si era protratta in
modo ingiustificato e si era chiusa il 17-5-2006, dopo che il Bini era stato
collocato a riposo (28-2-2006), prevedendo il bando la clausola per cui la
categoria dirigenziale poteva essere attribuita al solo personale ancora in
servizio alla data di approvazione della graduatoria.
Contro la detta sentenza il C.N.R. proponeva appello in data 7-7-2011
censurando preliminarmente i motivi con i quali il giudice aveva affermato la
giurisdizione del giudice del lavoro, invece di declinarla a favore del giudice
amministrativo. Nel merito, l’appellante ribadiva l’esistenza di circostanze
sopravvenute (anche sul piano normativo) che avevano impedito che il
concorso in questione si concludesse nei termini stabiliti dall’art. 64 c.c.n.l., e
concludeva per la riforma della sentenza di primo grado.
Marco Bini, con memoria del 29-7-2011 concludeva per il rigetto del
gravame, deducendo, fra l’altro, che la sua pretesa risarcitoria scaturiva da
disposizioni della contrattazione collettiva che imponevano la conclusione del
concorso entro il 31-12-2002.

conseguimento della terza posizione in graduatoria con accesso alla superiore

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 14-2-2012, in
riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione
del giudice adito, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio, compensando le spese del doppio grado.

comma, del d.igs. n. 165/2001, è devoluta “al giudice amministrativo la
cognizione di ogni controversia che riguardi il quomodo della condotta
dell’ente pubblico in tutte le fasi antecedenti alla approvazione della
graduatoria”, a nulla rilevando che il Bini, disinteressandosi di impugnare la
graduatoria e gli atti concorsuali in genere, abbia azionato soltanto la sua
pretesa risarcitoria a fronte della condotta, a suo dire colpevole e negligente
della pubblica amministrazione, essendo devolute comunque al giudice
amministrativo le domande risarcitorie, anche autonome, a fronte di una
condotta autoritativa della p.a..
Per la cassazione di tale sentenza g- Marco Bini ha proposto ricorso con
nove motivi.
Il C.N.R. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che:
con il primo motivo, denunciando violazione dei criteri di riparto tra
giudice ordinario e giudice amministrativo in relazione a tre passaggi logicogiuridici della sentenza impugnata, il ricorrente, in particolare, in primo luogo
rileva la diversità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto della
ordinanza, richiamata, n. 21558/2009, la quale, seppure concerneva il
medesimo concorso, riguardava una denuncia di “illegittimità di tutta la

In sintesi, la Corte territoriale rilevava che ai sensi dell’art. 63, quarto

3

procedura concorsuale” con richiesta di “disapplicazione della graduatoria”
“con conseguente ordine al Consiglio di ripetizione del concorso” oltre che di
“risarcimento dei danni”, e non una denuncia della violazione da parte del

li g

CNR delle obbligazioni scaturenti dall’art. 64 del c.c.n.l. del 21-2-2002 con
richiesta del risarcimento del danno derivante dalla perdita della possibilità

(chance) di progredire nella posizione lavorativa ed economico-retributiva, a
seguito del comportamento inadempiente e colposo del Consiglio stesso; in
secondo luogo lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che
l’attore avesse censurato i tempi e le modalità del concorso ed i motivi per i
quali egli non era stato utilmente collocato in graduatoria, laddove invece egli,
non lamentando un mero ritardo nella procedura o un cattivo esercizio del
potere autoritativo, aveva denunciato una violazione del contratto collettivo ed
un inesatto adempimento (ignorati dalla Corte di merito), che gli avevano
arrecato il dedotto danno; in terzo luogo ribadisce di non aver impugnato la
graduatoria e la procedura concorsuale e di aver chiesto il risarcimento del
danno, non già per un esercizio illegittimo o un cattivo uso della funzione
amministrativa (come nei casi richiamati che affermano la giurisdizione del
giudice amministrativo anche con riguardo alle domande risarcitorie introdotte
in via autonoma), bensì per la violazione di una chiara obbligazione civilistica
contenuta nell’art. 64 del c.c.n.l. citato, che prevedeva una precisa tempistica
nella esecuzione della procedura concorsuale, che comportava una cessione
della sfera di autoritatività dell’attività amministrativa corrispondente;
con il secondo motivo, denunciando violazione dei principi sui criteri
distintivi della giurisdizione ex art. 386 c.p.c., il ricorrente evidenzia
ulteriormente che “nella fattispecie che ci occupa la domanda è rappresentata
3

,

dalla richiesta risarcitoria “pura” (petitum) per violazione degli obblighi di cui
al citato art. 64 c.e.n.l. (causa petendi) e non certo per vizi inerenti la procedura

rg

concorsuale, mai contestata, rilevando altresì che egli, contrariamente a quanto
affermato dalla Corte di merito, giammai ha vantato un “diritto all’assunzione”,

natura contrattuale — e la responsabilità conseguente”;
con il terzo motivo, premesso che, ex art. 40 d.lgs. n. 165/2001, “momento
importante della “privatizzazione” è quello relativo alla contrattualizzazione
del rapporto, non solo individuale ma anche collettivo”, che ex art. 5 d.lgs. cit.
gli atti di gestione dei rapporti sono assunti “con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro”, che ex art. 63 comma 1, dello stesso d.lgs., sono
devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ancorché vengano in
questione atti amministrativi presupposti, il ricorrente lamenta che la Corte di
merito, non riconoscendo la riconducibilità al potere del datore di lavoro
privato del momento dell’adempimento di un obbligo liberamente sottoscritto
in sede di c.c.n.l., ha in sostanza violato le dette norme, erroneamente ritenendo
che nella specie si trattasse di una controversia “in materia di procedure
concorsuali” ex art. 63 n. 4 del medesimo d.lgs.;
con il quarto motivo, atteso che la Corte di merito ignorando il
fondamento e la portata dell’alt 64 del c.c.n.l. citato, implicitamente l’ha
ritenuto del tutto irrilevante ai fini della decisione, il ricorrente lamenta anche
sotto tale aspetto la violazione di tale norma;
con il quinto motivo il ricorrente rileva ancora che nel caso di specie non è
applicabile l’art. 7, n. 4, d.l.gs. n. 104 del 2010, richiamato nell’impugnata

bensì “ha chiesto di accertarsi l’inadempimento del C.N.R. di un dovere — di

sentenza, non ricorrendo la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì
quella del giudice ordinario in ragione della natura contrattuale della domanda
risarcitoria azionata e della non configurabilità di una “attività autoritativa”;
con il sesto motivo, denunciando altresì violazione dell’art. 103 Cost., il

danno per violazione di norme del contratto collettivo di lavoro ed è stata
chiesta un’azione di tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo”;
con il settimo motivo il ricorrente lamenta inoltre vizio di motivazione in
ordine ai profili già evidenziati;
con l’ottavo motivo lamenta anche violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la Corte territoriale
“omesso di pronunciare sul punto relativo alla sussistenza o meno di una
obbligazione di natura contrattuale in capo all’ente convenuto, escludendo
dalla propria valutazione ogni elemento che risultava mettere in crisi il teorema
che indicava la giurisdizione speciale nella fattispecie in esame”;
con il nono motivo, infine, il ricorrente chiede che, in caso di
accoglimento del ricorso, la causa venga decisa nel merito con la condanna del
C.N.R. al risarcimento, come quantificato dalla sentenza di primo grado.
Orbene, esaminati congiuntamente i detti motivi, strettamente connessi fra
loro ed in gran parte ripetitivi, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va
accolto nei termini di seguito precisati.
Queste Sezioni Unite, con riferimento allo stesso concorso .bandito il 9-62004, in una controversia, però, nella quale l’attore aveva convenuto in
giudizio dinanzi al Giudice del lavoro il CNR “denunziando l’illegittimità di
tutta la procedura concorsuale e chiedendo la disapplicazione della graduatoria

ricorrente ribadisce che nella specie “è stata svolta domanda di risarcimento del

e

redatta dalla Commissione con conseguente ordine al Consiglio di ripetizione
del concorso, oltre al risarcimento dei danni”, “vertendosi in una ipotesi di

;A

passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo richiedente una più
completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze”, in sede di

ammini strativo.
Peraltro, in tema di pubblico impiego privatizzato, è stato altresì affermato
che “la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole
nell’espletamento della procedura concorsuale e nell’emanazione dell’atto
conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del
giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell’art. 7,
terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, all’esercizio di attività
autoritative dal parte della P.A., e, dunque, alla posizione di interesse legittimo
del dipendente al corretto espletamento di detta procedura fino al suo atto

terminale” (v. Cass. S.U. 7-7-2014 n. 15428, Cass. S.U. 30-6-2009 n. 15235).
Del resto, in generale, “in tema di esercizio illegittimo della funzione
pubblica, l’azione risarcitoria è devoluta alla giurisdizione del giudice
amministrativo sia nel caso in cui venga avanzata congiuntamente a quella di
annullamento del provvedimento, sia nel caso in cui venga proposta
separatamente”, sempreché, però, si tratti di risarcimento del danno da
illegittimo esercizio di poteri autoritativi o da attività provvedimentale
illegittima (cfr. Cass. S.U.3-3-2010 n. 5025, Cass. 10-11-2010 n. 22809, Cass.
S.U. 23-12-2008 n. 30254, Cass. S.U. 16-11-2007 n. 23741).
Orbene nel caso in esame con il ricorso introduttivo del 14-1-2009 l’ing.
Bini ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento del CNR agli obblighi di

regolamento di giurisdizione, ha affermato la giurisdizione del giudice

(..
..

cui all’art. 64 del sopra detto c.c.n.l. nonché anche sotto il profilo
extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., la sua colpa e civile responsabilità, nel

FM

ritardo dello svolgimento della detta procedura selettiva (ed in particolare
rispetto alla nomina delle commissioni esaminatrici e nella conclusione della

l’attore ha chiesto l’accertamento della perdita di chance conseguente al detto
inadempimento (“…che, nel caso di conclusione entro la data del 28-2-2006
della procedura selettiva interna prevista dall’art. 64 c.c.n.l. 2 1-22002…sarebbe risultato vincitore della stessa…”) e la condanna del CNR “al
risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti” come specificati per
complessivi curo 142.723,59, nonché “a risarcire i danni non patrimoniali…”.
A fondamento della domanda l’attore ha assunto gli specifici obblighi e la
precisa tempistica prevista dall’art. 64 del c.c.n.l. citato, che, in particolare, al
comma 3, stabiliva che “le procedure concorsuali di cui alla lettera b)
(ricercatori o tecnologi dell’Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello
di accesso..”) del precedente comma sono bandite entro 3 mesi dalla
sottoscrizione definitiva del presente c.c.n.l. per essere ultimate entro il 31-122002 con decorrenza economica e giuridica per i vincitori 31-12-2001″.
Tale essendo chiaramente il petitum sostanziale della domanda, non può
negarsi che nel caso in esame mentre non si controverte sulla legittimità o
meno né della procedura concorsuale né dell’esercizio di attività autoritative,
l’attore agisce per ottenere il risarcimento dei danni da perdita di chance, in
conseguenza di un inadempimento contrattuale, relativo a precisi obblighi
previsti dal contratto collettivo.

procedura) rispetto alla tempistica indicata nel c.c.n.l. stesso”. Nel contempo

Da un lato, quindi, a ben vedere, non si tratta di una controversia “in
materia di procedure concorsuali” (come era invece quella all’esame di Cass. n.
21558/2009 cit.), dall’altro neppure si tratta di un risarcimento del danno da

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illegittimo esercizio di attività autoritative (come nel caso di Cass. n.

chance derivante da un preciso inadempimento contrattuale, come tale
rientrante, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63 comma 1
d.lgs. n. 165/2001.
In tali termini va, pertanto, accolto il ricorso, dichiarandosi la
giurisdizione del giudice ordinario, e, non ricorrendo le condizioni di cui
all’art. 384 comma secondo c.p.c., la causa va rinviata alla Corte di Appello di
Firenze, in diversa composizione, la quale, statuendo anche sulle spese di
legittimità, provvederà all’esame dell’appello nel merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di
Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 9 giugno 2015

15428/2014 cit.), essendo la domanda fondata sull’assunto di una perdita di

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