Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15206 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4702-2015 proposto da:

S.G.F. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO TOMASELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 933/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/10/2014 R.G.N. 1327/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.G. adiva il Tribunale di Catania e chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’inefficacia del licenziamento in tronco e senza alcuna comunicazione scritta intimatole da B.G. l'(OMISSIS) ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno oltre che al pagamento della somma di Euro 94.404,58 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto spettanti in relazione al rapporto protrattosi dal settembre 1995 al marzo 2006 e poi dal gennaio 2007 fino alla data del licenziamento.

2. B.G. si costituiva per resistere alle domande di cui deduceva l’infondatezza e proponeva contestuale domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della ricorrente a risarcire il danno conseguente allo sviamento di clientela procuratogli dalla S..

3. Il Tribunale, in esito all’istruttoria, rigettava tutte le domande della S.. Il giudice di primo grado accertava infatti che la S. aveva lavorato per il B. prima nell’ambito del Piano di inserimento professionale (dal 17.2.1998 al 9.2.1999); poi, dal 31.12.2001 al 31.12.2003, con contratto di lavoro part-time; quindi, dal 1.1.2004 al 31.3.2006 quando era stata licenziata per riduzione del personale, con contratto a tempo pieno. Successivamente a tale licenziamento vi era stata una collaborazione occasionale non qualificabile come rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla domanda riconvenzionale questa era ritenuta assorbita.

4. Il Giudice di appello confermava la sentenza osservando che non era stata formalmente disconosciuta l’autenticità della documentazione, pur contestata, prodotta a sostegno dello svolgimento del Piano di inserimento professionale (richiesta all’assessorato regionale del 12.2.1998) e relativa all’attività di collaborazione occasionale prestata nell’anno 2006 (fattura gennaio 2007) e che era inammissibile la deduzione in appello di falsità della fattura emessa dalla stessa lavoratrice.

5. Rilevava inoltre che i redditi attestati nel CUD del 1999 erano compatibili con l’attività di inserimento professionale e che la ricevuta firmata dalla lavoratrice per una prestazione occasionale nel 2006 non poteva essere riferita alle retribuzioni percepite nei primi tre mesi dell’anno, per le quali esistevano le buste paga, laddove invece, pacificamente, per il periodo aprile dicembre 2006 nessun rapporto di lavoro subordinato era intercorso tra le parti.

6. Condivideva la valutazione espressa dal primo giudice delle risultanze testimoniali dalle quali era emerso che la lavoratrice non poteva aver lavorato in regime di subordinazione ed a tempo pieno per il B. nel periodo 31.12.2001-31.12.2003 in cui svolgeva la pratica per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro presso un altro studio.

7. Quanto alla comunicazione di recesso d qualsiasi rapporto intercorso del 20.10.2007 ne escludeva valenza confessoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ritenendola piuttosto una reazione cautelativa alla comunicata impugnativa di un presunto licenziamento orale.

8. Per la cassazione della sentenza ricorre Graziella Francesca S. ed articola due motivi cui resiste con tempestivo controricorso.

Il controricorrente ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

10. le censure formulate con il ricorso sono inammissibili.

10.1. Quanto al primo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., dell’art. 36 Cost., comma 1, e dell’art. 2697 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, si osserva che la denunciata incongruenza ed illogicità della motivazione della sentenza di appello – con riguardo alle argomentazioni svolte sin dal primo grado e comunque reiterate in appello oltre che con riguardo alle prove acquisite al giudizio – pretende, nella sostanza, un riesame delle emergenze istruttorie non consentito al giudice di legittimità. La corte territoriale ha dato conto delle emergenze istruttorie acquisite al processo ed ha, coerentemente con i principi affermati da questa Corte in tema di subordinazione e con valutazione di merito incensurabile, che non viola le norme denunciate, escluso che nei periodi in contestazione la ricorrente abbia lavorato in regime di subordinazione alle dipendenze del B.. Al contrario l’odierna ricorrente prospetta una ricostruzione delle emergenze istruttorie a sè favorevole lamentando incongruenze ed illogicità nella motivazione che, oltre a non essere in concreto ravvisabili, prospettano un vizio di motivazione non più denunciabile, alla luce delle modifiche apportate all’art. 360 primo comma n. 5 dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile nel processo in esame. Come autorevolmente affermato dalle sezioni unite di questa Corte, infatti, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va inteso come riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale” con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. 07/04/2014 n. 8053). I fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, poi, sono sia quelli principali che quelli secondari ma è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. ult. cit. e molte altre successive). Orbene nel caso in esame non si è verificata alcuna omissione nell’esame di circostanze decisive che, per contro, risultano tutte oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale seppure con un esito diverso rispetto a quello auspicato. Per quanto concerne poi le censure che investono il mancato riconoscimento delle differenze retributive reclamate – ed in relazione alle quali è denunciata una omessa pronuncia – si osserva che in realtà la domanda di differenze retributive era connessa alla diversa qualificazione e durata del rapporto ed una volta esclusa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio l’esame ne è risultato correttamente assorbito.

11. Quanto alla denunciata violazione e falsa applicazione delle norme che regolano i licenziamenti individuali con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ancora una volta la censura è inammissibile poichè di nuovo tende ad un nuovo esame delle emergenze istruttorie in questa sede non consentito.

12. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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