Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15206 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6097-/2019 proposto da:

Y.H., rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto Y.H. affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis commi 9, 10 e 11 introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g), nonchè degli artt. 12, 14, 31 e 46 della Direttiva UE 2013/32 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di merito, pur avendo fissato l’udienza per la comparizione della parte, nell’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, non avrebbe poi proceduto alla sua audizione.

Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Torino, nel richiamare il precedente di questa Corte n. 17717 del 5.7.2018, secondo il quale, in aderenza alla giurisprudenza comunitaria, l’audizione giudiziale sarebbe sempre facoltativa, ne avrebbe fraiteso il senso. L’audizione, in sostanza, non sarebbe “discrezionalmente omissibile”, ma potrebbe essere omessa soltanto quando “… le circostanze non lascino alcun dubbio sulla manifesta infondatezza del ricorso (o sulla fondatezza della decisione di rigetto che il giudice adito sta per disporre) e non risulti necessario procedere a nuova audizione ai fini dell’esame completo ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva” (si intende la Direttiva UE 2013/32) (cfr. pag. 4 del ricorso).

La censura, che ha ad oggetto l’interpretazione della normativa di diritto interno alla luce dei principi posti dalle disposizioni Eurounitarie vigenti in materia di immigrazione e diritti degli stranieri richiedenti la protezione internazionale, merita ad avviso del Collegio di essere trattata in udienza pubblica, anche in considerazione della mancanza agli atti del fascicolo della requisitoria del P.G..

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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