Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15206 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26411-2015 proposto da:

M.G., M.E., M. SNC DI

M.E. E C. IN LIQUIDAZIONE, C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE GIANNI’;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1256/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 30/03/2015; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott.

ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La M. snc nonchè i soci M.E., M.G. e C.A. ricorrono contro la sentenza della CTR della Lombardia che ha dichiarato estinto il giudizio relativo all’impugnazione dei numerosi avvisi di accertamento da essi ricevuti per maggior reddito societario e dei soci relativamente alle imposte dirette per gli anni tra il 1993 ed il 1997.

Infatti, a seguito delle pronunce della CTP e della CTR, questa Corte, con ordinanza n. 5806 del 2011, aveva cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato il giudizio alla CTP di Varese per integrare il contraddittorio, e quest’ultima, nel giudizio in riassunzione, aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione da parte dei contribuenti. La CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello degli stessi contro quest’ultima sentenza, confermando così l’estinzione, sul presupposto che l’anno per la riassunzione decorra dalla data di pubblicazione della sentenza e non da quella della comunicazione alla parte, come sostenuto dai contribuenti.

Per la cassazione di quest’ultima decisione ricorrono i contribuenti sulla base di cinque motivi.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, dell’art. 133 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo deducono nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., e dell’art. 294 c.p.c., in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il quinto motivo deducono nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Tutti i suddetti motivi tendono a censurare la sentenza della CTR, o sotto il profilo dell’interpretazione di diritto o sotto quello della completezza motivazionale, laddove la stessa ha affermato che il termine per la per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza anzichè da quella di comunicazione alla parte della stessa. Per questo, essi possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso è infondato.

Il D.P.R. n. 546 del 1992, art. 63, nella versione fino al 2016, applicabile nella specie, recitava:

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.

In merito alla pubblicazione delle sentenze tributarie, il D.P.R. n. 546 del 1992, art. 37, si applica a quelle di merito; per quelle di cassazione (come nella specie) si applica l’art. 133 c.p.c., secondo cui:

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325.

Quest’ultima frase è stata aggiunta nel 2014 e quindi non si applica al caso di specie, ma, in realtà, dal combinato disposto del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 63, e dell’art. 133 c.p.c., anche nella versione anteriore all’attuale, non si può ricavare in alcun modo il principio per cui il termine per la riassunzione decorresse dalla comunicazione della sentenza. Oggi la stessa norma esclude espressamente che la comunicazione faccia decorrere termini processuali, ai fini impugnatori e, si può ritenere, anche di riassunzione, ma anche nella versione precedente un simile principio non era affatto affermato. Era solo stabilito che la sentenza andasse pubblicata e poi comunicata, ma non che i termini per la riassunzione o per l’impugnazione decorressero dalla comunicazione.

Questo principio è stato affermato anche da questa Corte che nella sua più autorevole composizione, nella sentenza Sez. Un., n. 13794 del 2012, ha chiarito che il termine di un anno per le varie forme di impugnazione (ma considerazione analoga si può compiere per la riassunzione) decorre dalla pubblicazione della sentenza, “rimettendo così alla diligenza che il difensore deve in “rebus suis” l’onere di informarsi dell’esito del giudizio, di cui conosce la data della deliberazione, in tal modo garantendo l’indispensabile esigenza di stabilità delle decisioni senza vulnerare il diritto di difesa (Cass. S.U. primo dicembre 1994 n. 954, Corte Costituzionale sentenze nn. 584 del 1990 e 297 del 2008 e ordinanza n. 129 del 1991)”.

La comunicazione aveva (ed ha) la funzione di rendere edotta la parte del deposito della sentenza, affinchè quest’ultima (anche costituita) decidesse, per esempio, (anche al di fuori dei casi di sentenze della Corte di Cassazione) di notificarla alla controparte, e far decorrere, dalla notifica, termini diversi per l’impugnazione. Ma, come detto, gli effetti legali decorrono dalla pubblicazione.

La giurisprudenza non tributaria (sez. I, n. 29204 del 2019; sez. L, n. 7696 del 2018), al di là della diversità delle fattispecie, afferma pacificamente il principio per cui il termine per la riassunzione della causa o davanti al giudice di rinvio, dopo la decisione di annullamento della Corte di Cassazione, o in un giudizio sospeso, dopo la definizione di questione pregiudiziale la cui trattazione si è protratta fino alla Suprema Corte, decorre dal deposito in cancelleria del provvedimento di quest’ultima.

E’ vero che la sentenza di questa Corte, sez. V, n. 6048 del 2013 afferma il seguente principio:

“In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile l’art. 153 c.p.c., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), il termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenza di cui all’art. 327 c.p.c., decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato nè l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, nè il dispositivo della sentenza, ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze”.

Tuttavia, a parte la considerazione per cui essa è rimasta un precedente isolato, dalla lettura della suddetta massima, ma anche della motivazione, emerge che la sentenza si riferisce ad una fattispecie diversa da quella del presente procedimento, sia perchè riguarda l’appello e non la riassunzione dopo il giudizio di cassazione, sia perchè sembra riferirsi ad un caso in cui il contribuente non era stato avvisato della data dell’udienza.

Quanto al primo aspetto, il riferimento che la sentenza n. 6048 del 2013 compie al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 37, secondo cui (comma 2) “il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma”, è relativo, come detto, alle decisioni emesse nei giudizi di merito e non nel giudizio di cassazione.

Quanto al secondo, nella specie la circostanza per cui i contribuenti non erano stati informati della data del giudizio di cassazione non solo non risulta e non è invocata, ma, al contrario, può ritenersi pacificamente esclusa perchè nella ordinanza di questa Corte n. 5806 del 2011, e cioè il provvedimento di annullamento con rinvio a seguito del quale è sorto l’onere di riassunzione si discute, si dà espressamente atto che i controricorrenti avevano partecipato al giudizio in cassazione, essendo presenti con il difensore.

Nè, nell’interpretazione che viene adottata in questa sede, si ravvisa alcuna violazione di principi sovranazionali, cui fa riferimento anche la decisione n. 6048 del 2013.

Un conto è, infatti, che il contribuente non fosse consapevole del giudizio in cui è stata emessa la sentenza da cui deriva l’onere di riassunzione, per non essere stato avvisato della data dell’udienza. Diverso è, invece, se egli non solo ne era perfettamente informato, ma vi ha addirittura preso parte.

In quest’ultimo caso, consapevole del fatto che il combinato disposto delle norme sopra ricordate dispone che il dies a quo per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di cassazione, era suo onere informarsi – sulla base del principio generale del processo civile quale processo ad impulso di parte, con i corrispondenti oneri per evitare le decadenze, bene espresso dal brocardo “vigilantibus Tura succurrunt” -, presso la cancelleria sull’avvenuto deposito.

Non ricorre, quindi, in alcun modo l’ipotesi di decadenza incolpevole che possa giustificare, in nome del principio anche sovranazionale del contraddittorio e del giusto processo, un’istanza di rimessione in termini o un’interpretazione che sposti il dies a quo del periodo per la riassunzione in un momento diverso da quello della pubblicazione della sentenza.

La sentenza ha correttamente affermato questo principio ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza. Sono, pertanto, a carico dei ricorrenti e, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Trattandosi di ricorso successivo al gennaio 2013, si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, i15f-incipalqj a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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