Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15205 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 22/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al

N.R.G. 8757 del 2015, proposto da:

MEDIA GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 186, presso

lo studio dell’Avvocato Sabrina Mariani, dalla quale è

rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avvocato Sergio Siracusa, elettivamente domiciliato in Roma,

via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura Capitolina;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione relativamente al giudizio pendente

avanti al Tribunale di Roma, R.G. n. 19585/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice amministrativo;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Sabrina Mariani;

sentito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che si è riportato alle conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – MEDIA GROUP s.r.l., con atto di citazione notificato il 15 marzo 2013, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, Roma Capitale chiedendo che venisse accertata la illegittimità della rimozione in danno di quattro impianti pubblicitari; che il Comune convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni morali e materiali, quantificati in Euro 52.000,00; che venisse ordinato a Roma Capitale di procedere alla reinstallazione degli impianti pubblicitari rimossi.

A sostegno della domanda la società attrice esponeva che dal 2010 era divenuta proprietaria di quattro impianti, ubicati in viale (OMISSIS) e in prossimità di tale angolo sulle due vie, per atto notaio Capecelatro del 6 dicembre 2010, comunicato al Comune di Roma in data 13 gennaio 2011; che i detti impianti erano stati regolarmente sottoposti alla procedura di riordino dalla originaria ditta proprietaria, con richiesta di rinnovo della concessione, e inseriti, nel 2009, nella nuova banca dati del Comune di Roma; che gli impianti, in data 13 luglio 2011 erano stati dissequestrati dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 5325 del 2011, che aveva accertato la illegittimità del sequestro; che gli impianti restituiti alla proprietaria originaria – erano poi pervenuti nella disponibilità di essa ricorrente che, con nota del 28 ottobre 2011, aveva sollecitato il rilascio, da parte del Comune, dei codici identificativi degli impianti stessi, comunicando altresì che a decorrere dal 1 novembre 2011 essa avrebbe utilizzato gli impianti pubblicitari in questione, provvedendo anche a pagare il dovuto canone; che nel 2012 la Polizia municipale aveva elevato verbale di contravvenzione per i detti impianti, ritenendoli sprovvisti del prescritto codice identificativo; che seguiva scambio di comunicazioni con il Comune;

che in data 20 settembre 2012 essa attrice era stata avvisata da chi aveva noleggiato gli impianti che questi erano stati rimossi; che il Comune comunicava che la rimozione era stata disposta perchè gli impianti non risultavano inseriti nella nuova banca dati e che i relativi provvedimenti erano stati ritualmente notificati.

Tanto premesso, la società Media Group s.r.l., assumendo di non avere mai ricevuto la notificazione dei provvedimenti che ordinavano la rimozione degli impianti e sostenendo che il Comune avesse agito in carenza assoluta di potere, conveniva Roma Capitale dinnanzi al Tribunale di Roma, formulando le conclusioni di cui si è detto.

Roma Capitale si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la contestata rimozione era avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi che avevano accertato la non regolarità degli impianti.

2. – Media Group s.r.l. ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la rimozione degli impianti sarebbe avvenuta in assoluta carenza di potere da parte di Roma Capitale, non potendo essere presi in considerazione i provvedimenti indicati da quest’ultima, perchè notificati ad altro soggetto, pur essendo a conoscenza dell’intervenuta cessione degli impianti. A sostegno della propria richiesta la ricorrente adduce i principi affermati da queste Sezioni Unite nelle pronunce n. 3661 del 2014 e n. 4648 del 2010, e ricorda come la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla rimozione di impianti pubblicitari sia stata affermata dalla sentenza n. 14175 del 2004. In sostanza, posto che l’amministrazione ha agito in totale carenza di potere, l’azione di danno non potrebbe essere proposta altro che dinnanzi al giudice ordinario.

3. – Roma Capitale ha resistito al controricorso, eccependone la infondatezza. In particolare, la difesa del controricorrente ha ricordato che Media Group s.r.l. aveva già avanzato la domanda in via cautelare e che il giudice della cautela aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con decisione confermata in sede di reclamo.

4. – Il P.M. ha concluso chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Media Group s.r.l. sostiene la illegittimità dell’operato di Roma Capitale asserendo che la rimozione degli impianti pubblicitari eseguita in suo danno costituirebbe un comportamento materiale, sicchè la domanda di risarcimento del danno e di rimessione in pristino non potrebbe spettare che la giudice ordinario.

2. – La stessa ricorrente, nella ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, ha riferito che il Comune ha addotto a fondamento del proprio operato l’esistenza di quattro provvedimenti amministrativi (uno per ciascun impianto), con i quali è stata deliberata la rimozione in mancanza di titolo autorizzatorio alla installazione (o al mantenimento della installazione) degli impianti.

3. Il Collegio ritiene che il regolamento debba essere deciso con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

3.1. – Queste Sezioni Unite hanno avuto di recente modo di ribadire che “in tema di domande di risarcimento del danno nei confronti della p.a., la linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario è consolidatamente individuata in funzione della concreta natura della condotta dell’Amministrazione da cui si assume generato il danno reclamato. Ciò nel senso che – essendo il giudice amministrativo giudice non dei rapporti intercorrenti con l’amministrazione, ma del legittimo esercizio della funzione amministrativa – alla cognizione di detto giudice sono attribuite le domande di risarcimento (per equivalente o in forma specifica) del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre resta riservato alla cognizione del giudice ordinario il risarcimento del danno provocato da “comportamenti” della p.a. che non trovino rispondenza nel precedente esercizio di quel potere (Cass., S.U., n. 11292 del 2015, e pronunce ivi richiamate).

D’altra parte, non può non considerarsi che nel sistema normativo conseguente alla L. n. 205 del 2000, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi marginali, e cioè allorquando l’azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, riconoscibile come tale, perchè esplicitato in atti o provvedimenti e non in via meramente di fatto.

3.2. – Nella specie, si è in presenza di atti emanati nell’ambito e nell’esercizio di non contestati poteri autoritativi della P.A., essendosi la ricorrente limitata a contestare che gli atti rilevanti adottati da Roma Capitale fossero stati indirizzati ad un soggetto asseritamente non legittimato, così ponendo in discussione un profilo afferente alla legittimità dei detti provvedimenti. I provvedimenti in questione, del resto, sono stati adottati a tutela di interessi e nell’esercizio di potestà relative alla disciplina e conformazione delle attività pubblicitarie e commerciali sul territorio.

3. – In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese del presente regolamento possono essere compensate.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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