Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15205 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 15205 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

Data pubblicazione: 21/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 19579-2010 proposto da:
ITALIA
015

161

HOSPITAL

dell’Amministratore

S.P.A,
Delegato

in

persona
pro-tempore,

proprietaria dell’Ospedale di zona “Moriggia
Pelascini”, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORGIO ALBE’, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MANGANO NATALE, elettivamente domiciliato in
VIA AVEZZANA

3,

presso

lo

studio

dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LORENZO LAMBERTI, giusta procura a margine del
controricorso;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro
por-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NICOLO’ PORPORA 16, presso l’avvocato EMANUELA
QUICI (Studio Molè e Associati), rappresentata e
difesa dagli avvocati RAFFAELA SCHIENA, VALENTINA
MAMELI e PIO DARIO VIVONE;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 194/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere

ROMA,

Dott. VITTORIO NOBILE;
uditi gli Avvocati GIORGIO ALBE’, DIANA RANUCCI e
l’Avvocato EMANUELA QUICI per delega
dell’Avvocato RAFFAELLA SCHIELA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale

rigetto del ricorso.

im

Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il

R.G. 19579/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ti Giudice del lavoro del Tribunale di Como con sentenza non definitiva n.

,

O

142 del 2007 dichiarava la Regione Lombardia e il SSN tenuti a manlevare la

dirigente medico degli ospedali “classificati, per gli anni 2002/2004 a favore
del dott. Natale Mangano, medico dirigente in rapporto di esclusività, con la
condanna in solido della società, della Regione e del SSN al pagamento della
detta indennità, e rigettava la domanda per gli anni 2000, 2001, 2005 e 2006,
non essendosi verificata la condizione cui l’art. 7 del c.c.n.l. 1998-2001 ARISANMIRS subordinava il pagamento.
Con sentenza definitiva n. 201 del 2007 lo stesso Giudice condannava in
solido la società, la Regione e il SSN al pagamento della somma liquidata.
Tali decisioni, gravate di appello principale del Ministero della Salute e di
appello incidentale della Regione Lombardia e del dott. Mangano, venivano
riformate dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 194 del 2010, che,
esclusa la soggettività del SSN distinto dal Ministero della Salute, dichiarava il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte
da Italia Hospital s.p.a. nei confronti del Ministero e della Regione e
condannava la società al pagamento in favore del Mangano delle somme
indicate.
Per la cassazione della detta sentenza la Italia Hospital s.p.a. ha proposto
ricorso con quattro motivi, il quarto dei quali inteso alla declaratoria della
sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande

Italia Hospital s.p.a., obbligata a pagare l’indennità di esclusiva per il personale

svolte dalla società nei confronti del Ministero della Salute e della Regione
Lombardia.
Il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e il dott. Mangano hanno
resistito con rispettivi controricorsi. Il dott. Mangano ha altresì depositato

Nell’udienza del 3-12-2014 la Sezione Lavoro di questa Corte, con
ordinanza depositata il 15-1-2015, rilevato che “nel presente giudizio si pone
una questione di giurisdizione” ha rimesso gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite, alle quali la causa è stata, poi,
assegnata.

Infine la Italia Hospital s.p.a. e il Mangano hanno depositato memoria ex
art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la società ricorrente:
con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7
c.c.n.l. 1998-2001 ARIS-ANMIRS per il personale dirigente medico
dipendente dagli Ospedali classificati nonché riconosciuti IRCCS;
con il secondo motivo lamenta omessa o insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla corrispondenza tra la copertura finanziaria e
l’ammontare delle somme spettanti ai medici esclusivisti a titolo di indennità di
esclusività;
con il terzo motivo lamenta ulteriore violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 7 del c.c.n.l. ribadendo la tesi secondo cui “l’ospedale classificato è
tenuto a versare l’indennità di esclusività ai medici aventi diritto nei limiti delle

memoria ex art. 378 c.p.c..

somme effettivamente percepite dalla Regione a seguito degli stanziamenti
disposti dal Servizio Sanitario Nazionale e per esso dal Ministero della Salute”;
con il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha
affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle

Lombardia ed all’uopo sostiene che, poiché il rapporto oggetto del presente
giudizio involge un diritto soggettivo, sebbene la soddisfazione dello stesso
presupponga la corretta adozione di atti amministrativi, correttamente il primo
giudice aveva affermato che “la forza attrattiva del diritto del lavoro comporta
l’esame dei rapporti giuridici Ospedale -Regione-Stato, allorché il Giudice sia
chiamato ad investigare sui rapporti Medici-Ospedale” (peraltro in base a
quanto previsto dall’art.7 del c.c.n.l. citato, vale a dire da una norma di origine
contrattuale).
Orbene tale ultimo motivo risulta infondato e va respinto.
Innanzitutto, stante la netta distinzione tra i rapporti Medici-Ospedale e i
rapporti Ospedale-Regione-Stato e considerato che, come è stato ripetutamente
affermato da queste Sezioni Unite, “salvo deroghe normative espresse, vige
nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilità della
giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di
coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione
ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti,
secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato” (v. Cass.
S.U. 19-4-2013 n. 9534, Cass. S.U. 15-5-2003 n. 7621, Cass. S.U. 7-3-2003 n.
3508), del tutto infondata è la tesi secondo cui vi sarebbe una “forza attrattiva”

domande proposte nei confronti del Ministero della Salute e della Regione

del diritto del lavoro che comporterebbe comunque l’esame da parte del
giudice ordinario anche dei rapporti Ospedale-Regione-Stato.
Tanto premesso, nell’ambito di tali ultimi rapporti, correttamente la Corte
territoriale ha rilevato che “la questione dell’adempimento degli accordi

corrispondere ai medici potrà essere fatta valere dall’ospedale dinanzi al
giudice amministrativo, inerendo rapporti di natura non paritetica, che
implicano l’esercizio di poteri autoritativi, altamente discrezionali (decisione
dell’entità delle risorse da destinare al servizio sanitario e ripartizione fra le
varie finalità), di fronte ai quali la posizione del destinatario (l’ospedale)
assume carattere di interesse legittimo”.
Occorre, infatti, distinguere nettamente tra il rapporto di lavoro, con le
relative obbligazioni, fra i medici e l’Ospedale e il rapporto riguardante la
provvista finanziaria in ordine alla spesa sanitaria tra Ospedale, Regione e
Stato, caratterizzata dalla discrezionalità propria delle scelte finanziarie
pubbliche, a fronte delle quali non è configurabile un diritto soggettivo alla
assegnazione di una somma determinata, ma soltanto un interesse legittimo a
che la ripartizione degli stanziamenti sia effettuata con criteri di proporzionalità
ai bisogni e di ragionevolezza (cfr. Cass. 28-5-2004 n. 10267). D’altra parte,
stante la diversità dei rapporti, la connessione con la causa di lavoro non
consente di derogare alla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine
alle controversie aventi come petitum sostanziale il detto interesse legittimo,
mentre le questioni relative alla interpretazione e alla applicazione del c.c.n.l.
richiamato (nella specie l’art. 7) riguardano soltanto il rapporto fra i medici e

intervenuti tra Stato e Regione per il finanziamento degli importi da

l’Ospedale e non anche quello tra l’Ospedale, la Regione e lo Stato, rispetto al
quale è estraneo il contratto collettivo di lavoro.

vai

Così respingendosi il terzo motivo e dichiarandosi la giurisdizione del
giudice amministrativo sulle domande proposte dalla Italia Hospital s.p.a. nei

rimessa dinanzi alla Sezione Lavoro per l’esame degli altri motivi (che
concernono la interpretazione e la applicazione della citata normativa
collettiva) e per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto motivo, dichiara la giurisdizione del G.A. sulle
domande proposte dalla Italia Hospital s.p.a. nei confronti della Regione e del
Ministero e rimette la causa dinanzi alla Sezione Lavoro per l’esame degli altri
motivi e per la statuizione sulle spese.
Roma 9 giugno 2015

confronti della Regione Lombardia e del Ministero della Salute, la causa va

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