Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15205 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4916-2015 proposto da:

C.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RIMINI 14 presso lo studio dell’avvocato CARUSO GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ITALCAR S.N.C. D.I. A.& C. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato

CAROLA GUGLIOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

SORBELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

ITALCAR S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1759/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/12/2014 R.G.N. 875/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Messina C.P., già dipendente della società ITALCAR snc d.I. A. & C (in prosieguo, per brevità: ITALCAR) snc, svolgente attività di vendita, manutenzione e riparazione di autovetture a marchio “PEUGEOT”, agiva nei confronti del datore di lavoro nonchè della società ITALCAR srl, quale società affittuaria del ramo d’azienda relativo alla vendita delle autovetture, impugnando il licenziamento intimatogli in data 11.11.2008 e chiedendo la condanna di entrambe le società, da considerare come un unico centro di imputazione di interessi, alla reintegra ed al risarcimento del danno.

Il giudice del lavoro accoglieva la domanda, ritenuto il collegamento tra le due società (sentenza del 25.2.2014 nr. 660/2014).

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 18.11-4.12.2014 (nr. 1759/14), in parziale accoglimento dell’appello proposto da ITALCAR snc, condannava la sola società ITALCAR snc a risarcire C.P. del danno causato dal licenziamento illegittimo, commisurato a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

La Corte territoriale premetteva che il C. era stato già licenziato in data 20 luglio 2001 dalla società ITACAR snc e reintegrato in servizio con precedente sentenza dello stesso ufficio (nr. 776/2008); contestualmente era stato licenziato per soppressione del posto di lavoro.

Con atto del (OMISSIS) la società ITALCAR snc aveva ceduto in affitto il ramo di azienda relativo alla attività di vendita di autoveicoli “PEUGEOT” alla società ITALCAR srl di I.J., contratto poi rinnovato; da ultimo, la attività di manutenzione degli autoveicoli era stata attribuita alla CENTRO RIPARAZIONI ITALCAR srl, costituita il (OMISSIS).

La crisi aziendale dedotta a fondamento del licenziamento non era stata provata.

Non poteva essere invece condivisa la valutazione del giudice del primo grado che – all’esito della disamina dei rapporti tra le società ITALCAR snc ed ITALCAR srl – aveva ritenuto sussistere una ipotesi di collegamento aziendale rilevante ai fine del requisito dimensionale, applicando pertanto la tutela reale.

Non era sufficiente il dato della riconducibilità delle società ad un unico contesto familiare (l’amministratore della snc era il padre dell’amministratore della srl nonchè il marito della amministratrice della società CENTRO RIPARAZIONI ITALCAR srl), occorrendo la simulazione o la preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività tra i vari soggetti collegati.

Nella fattispecie di causa la ITALCAR snc e ITALCAR srl, pur operando nel medesimo plesso, utilizzavano locali diversi ed agivano in base a concessioni diverse della società “PEUGEOT”. Non vi era prova della unicità della struttura amministrativa (anche se i poteri fossero confluiti in una unica persona, come risultava dal verbale di assemblea ordinaria della srl del 23 luglio 2003) nè dell’interscambio di personale tra le due società. Da ultimo la ITALCAR srl aveva prodotto tutte le fatture di pagamento del canone di affitto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza PASQUALE C., articolando tre motivi.

Ha resistito con controricorso la società ITALCAR snc.

La società ITALCAR srl è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. 30 maggio 1970, n. 300, art. 18, e successive modifiche.

Ha dedotto che la Corte di merito non aveva tenuto conto del fatto che il provvedimento di reintegra adottato sul licenziamento precedentemente intimato (giusta sentenza dello stesso ufficio nr. 776/08) non aveva perduto la sua efficacia, poichè il datore di lavoro aveva invitato il lavoratore a riprendere servizio solo formalmente, intimando con la stessa missiva un nuovo licenziamento, poi dichiarato illegittimo in causa.

La domanda di reintegra doveva essere considerata come richiesta di adempiere al precedente ordine di reintegra, passato in giudicato e rimasto inadempiuto.

Il giudice dell’appello a seguito dell’annullamento del secondo licenziamento avrebbe dovuto confermare, pertanto, la reintegra nel posto di lavoro disposta con il giudicato.

Il motivo è inammissibile per novità della censura.

In ragione della natura chiusa del giudizio di legittimità, in esso è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni (salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio che non postulino indagini e accertamenti di fatto), a meno che tali questioni abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio.

Ne consegue che, ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esaminarla nel merito (ex plurimis: Cassazione civile sez. 3, 13/06/2014 nr.13547).

Nella fattispecie di causa la questione di fatto della avvenuta esecuzione solo formale dell’ordine di reintegra contenuto nel precedente giudicato non è stata affrontata nella sentenza impugnata ed il ricorrente non ha allegato di avere proposto la questione nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, come era suo onere ex art. 346 c.p.c..

Tale allegazione, per assolvere alla prescrizione di specificità dei motivi di ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6, avrebbe dovuto essere articolata dal ricorrente trascrivendo le parti rilevanti della memoria difensiva d’appello (oltre all’onere di deposito dell’atto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4).

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 2112 c.c. e della L. n. 300 del 1970, artt. 18 e 35.

Ha lamentato che il giudice dell’appello aveva escluso la ricorrenza di un negozio in frode alla legge senza considerare gli elementi sintomatici della volontà del datore di lavoro di eludere il disposto di norme imperative poste a tutela di diritti del lavoratore di rilievo costituzionale, simulando a tal fine il frazionamento in due tronchi della attività di ITALCAR snc e successivamente la perdita dell’unica attività residua.

In particolare:

– le cessioni di ramo d’azienda erano state operate in pendenza dei giudizi tra le parti;

– le aziende avevano la stessa denominazione di ITALCAR;

– le cessioni erano state effettuate a società amministrate da componenti della medesima famiglia;

– le società operavano all’interno del medesimo edificio;

– la cedente ITALCAR snc e la cessionaria ITALCAR srl avevano lo stesso recapito di fax e la linea telefonica si distingueva solo per il numero finale;

– la ripartizione delle attività (di manutenzione e riparazione, rimasta ad ITALCAR snc e di vendita, trasferita ad ITALCAR srl) era avvenuta solo documentalmente, in quanto i dipendenti avevano continuato a svolgere le stesse attività e la distinzione non appariva all’esterno;

– entrambi i licenziamenti intimati erano stati dichiarati illegittimi.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge ed afferisce alla tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il giudice del merito non è incorso nel vizio di diritto denunziato, in quanto, pur tenendo conto delle circostanze di fatto di cui il ricorrente ha lamentato il mancato esame, ha ritenuto assenti altri elementi necessari alla prova della simulazione o preordinazione in frode alla legge della costituzione di più soggetti giuridici, in ragione dei seguenti dati di fatto:

– la diversificazione della attività, perchè rispondenti a concessioni diverse della società “PEUGEOT”;

– la diversità dei locali utilizzati;

– la mancanza di una struttura amministrativa unica;

– la mancata utilizzazione promiscua del personale;

Alla luce degli indicati accertamenti di fatto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 15/05/2006, n. 11107, 06/04/2004, n. 6707, 24/03/2003, n. 4274, 1.4.1999, n. 3136, 27 febbraio 1995 n. 2261, 12 marzo 1996 n. 2008) secondo cui “il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consente di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività tra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò quando venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, comma 5, (modificativa della L. n. 300 del 1970, art. 18) e dell’art. 1285 c.c..

Ha dedotto che a seguito della dichiarazione di illegittimità del precedente licenziamento del novembre 2001 e della condanna del datore di lavoro alla reintegra egli aveva la facoltà di optare per il risarcimento in sostituzione della reintegra, nella misura di quindici mensilità.

Tale facoltà gli era stata negata per effetto di una disposizione di reintegra soltanto formale perchè unita ad un contestuale licenziamento, nella quale non vi era alcuna indicazione circa la avvenuta modifica dell’assetto dimensionale.

Ove fosse stato edotto della impossibilità di attuare la reintegra per il mutato assetto organizzativo della impresa egli avrebbe optato per le quindici mensilità; a seguito della dichiarazione di illegittimità del secondo licenziamento egli aveva dunque diritto quanto meno alla indennità sostitutiva della reintegra in misura di quindici mensilità, quale unica obbligazione residuata per la intervenuta – ed a lui ignota – modifica delle dimensioni aziendali.

Il motivo è inammissibile.

Sul punto valgono le considerazioni già svolte in riferimento al primo motivo giacchè le questioni della fittizietà della reintegra e degli effetti del giudicato non sono state trattate in sentenza (neppure ai fini della tutela indennitaria in questa sede allegata) nè il ricorrente ha indicato e specificato di averle ritualmente introdotte nei gradi di merito.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti di ITALCAR snc, unica parte costituita.

Pur trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 non sussistono allo stato le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata, in quanto la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina dell’11.2.2015 (sulla insussistenza dell’ obbligo di versamento del raddoppio del contributo per il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ex plurimis: Cassazione civile, sez. 6^, 12/04/2017, n. 9538).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITALCAR snc, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza allo stato dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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