Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15205 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3070/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Pagliani, con
domicilio eletto in Modena, via Modonella 21; domiciliato in Roma,
P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, n. 1880/08/17, depositata il 12 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio
2021 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.G. ha impugnato un avviso di liquidazione con cui, riqualificato un contratto di vendita di un fabbricato quale vendita di terreno edificabile, lo ha assoggettato ad una maggiore aliquota rispetto a quella richiesta, rideterminando le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La CTP di Modena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 331/12, ha accolto il ricorso.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto appello che la CTR di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1880/8/17, ha rigettato.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il contribuente si è difeso con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha comunicato, con atto del 6 giugno 2019, di avere domandato di definire la lite in esame ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, allegando la ricevuta del pagamento dell’importo dovuto in base a quest’ultima disposizione.
Deve, quindi, essere disposta l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano, come previsto dal citato art. 6, a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione dell’esito del giudizio, alcuna pronuncia deve essere emessa in ordine al c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio;
– pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, da remoto, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021