Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15204 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 23/06/2010), n.15204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29824-2006 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso Studio BDL, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO

STICCHI DAMIANI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso Studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CECINATO

LUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2 006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/05/2006 R.G.N. 340/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PETRUZZI GIULIO per delega STICCHI DAMIANI ERNESTO;

udito l’Avvocato CECINATO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con Delib. Giunta municipale 25 febbraio 1998, n. 44 il Comune di (OMISSIS) bandiva un avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi, in regime di convenzione, del servizio di Assistente sociale, per un periodo di otto mesi. A seguito dell’espletamento della procedura di selezione F.M. si classificava utilmente in graduatoria, talchè il responsabile del servizio socio- scolastico, con determinazione n. 906 del 27.7.98 gli conferiva il relativo incarico, per n. 25 ore settimanali, per il periodo 23.7.1998 – 30.4.1999 e con un compenso mensile di L. 1.814.318.

comprensivo di IVA e CAP. Con successiva Delib. G.M. 5 maggio 1999, n. 123 il suddetto incarico veniva prorogato per il periodo 1.5.1999 – 30.4.2000. Detta proroga veniva conferita con determinazione del Dirigente del servizio n. 695 del 25.5.1999. In pari data il Comune di (OMISSIS), rappresentato dal Dirigente del (OMISSIS) settore, ed il F. sottoscrivevano apposita “convenzione per lo svolgimento del servizio dì assistente sociale presso l’Assessorato comunale ai servizi sociali”. In tale atto veniva precisato che il F. doveva prestare la propria attività secondo le direttive che gli sarebbero state indicate dal Dirigente dell’ufficio, per un orario complessivo di 25 ore settimanali.

Allegando che il rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con il Comune aveva assunto, sin dall’inizio, le connotazioni tipiche del rapporto di pubblico impiego, il F. con ricorso depositato in data 28.10.2000 adiva il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) dichiarare che il rapporto di lavoro intrattenuto dal F. con il Comune di (OMISSIS) nel periodo dal 23.7.1998 al 30.4.2000 era da configurarsi come rapporto di pubblico impiego; 2) dichiarare conseguentemente che il F. aveva diritto, per il suddetto periodo lavorativo, a percepire la retribuzione commisurata a quella spettante al personale degli Enti Locali con la qualifica di Assistente sociale ((OMISSIS) qualifica funzionale), sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL valido per il periodo 1.1.1998 – 31.12.2001; 3) condannare conseguentemente il Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del F., della differenza tra quanto corrispostogli e quanto effettivamente spettantegli sulla base del summenzionato CCNL, oltre agli interessi e la svalutazione monetaria; 4) condannare inoltre il Comune di (OMISSIS) al pagamento, in favore del F., di n. 641 ore di lavoro straordinario prestate, dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonchè della tredicesima mensilità, nella misura che verrà determinata in corso di causa, a seguito di CTU, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria; 5) condannare il Comune di (OMISSIS) a versare ai competenti enti previdenziali i contributi dovuti in relazione alla posizione assicurativa che dovrà essere accesa in favore del F..

In via istruttoria, veniva chiesta c.t.u. al fine di determinare la somma spettante al ricorrente a titolo: a) di differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettantegli in qualità di assistente sociale ((OMISSIS) qualifica funzionale); b) di indennità per ferie non godute; c) per n. 641 ore di lavoro straordinario; d) per tredicesima mensilità, il tutto sulla base del vigente CCNL per il personale degli Enti Locali.

Inoltre, veniva prodotta varia documentazione (tra cui vari ordini di servizio, gli statini di presenza attestanti lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, il CCNL del personale degli Enti Locali).

2. Con atto depositato il 28.10.2003, si costituiva in giudizio il Comune di (OMISSIS), contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In via istruttoria chiedeva prova per testi, al fine di dimostrare lo svolgimento dell’attività del F. in completa autonomia.

Espletata la prova per testi, la causa veniva riservata per la decisione all’udienza del 2.10.2003, previa produzione di note difensive autorizzate.

3. Con sentenza n. 2592/03 il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso proposto da F.M..

4. Con atto depositato il 16.2.2004, il F. impugnava la suddetta sentenza innanzi alla Corte d’appello di Lecce.

Si costituiva in giudizio il comune di (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi.

Con sentenza non definitiva del 30.11.2004 la Corte d’Appello accoglieva il gravame, riconoscendo la natura di lavoro subordinato al rapporto di lavoro intercorso tra il F. ed il Comune di (OMISSIS) e conseguentemente dichiarava che lo stesso aveva diritto a percepire le retribuzioni dovute al personale degli Enti Locali con qualifica di Assistente Sociale ((OMISSIS) q.f.) sulla base del CCNL di categoria.

Con separata ordinanza del 15.11.2004, la Corte d’Appello disponeva c.t.u. al fine di determinare le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante al F., nonchè le indennità per ferie non godute, lavoro straordinario e tredicesima mensilità, sulla base del CCNL del personale degli Enti Locali.

5. Avverso la suddetta sentenza non definitiva il Comune di (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, successivamente rigettato da questa Corte con sentenza n. 17308 del 25 giugno 2008.

6. Nelle more, proseguiva il giudizio innanzi alla Corte di appello di Lecce, ed espletata la c.t.u., la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione definitiva.

Con sentenza definitiva n. 708/06 del 3.4.2006 – 31.5.2006 la Corte d’Appello accoglieva l’appello e determinava le differenze retributive. riportandosi alle conclusioni della c.t.u.. Condannava l’ente convenuto a corrispondere al F.: Euro 9.620,67 per differenze salariali, Euro 2.382,35 per differenze su 13 mensilità, ed Euro 2.382,35 per differenze su ferie non godute, per un totale di Euro 14.385,37, oltre accessori e al pagamento delle spese del doppio grado – di giudizio.

7. Avverso la summenzionata sentenza definitiva della Corte di Appello, il Comune di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi (di cui i primi due riproducono quelli contenuti nel ricorso avverso la menzionata sentenza non definitiva).

Con il terzo motivo in particolare il Comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., oltre vizio di motivazione. L’impugnata sentenza, richiamando semplicemente le conclusioni del c.t.u., ha riconosciuto al F. le differenze retributive per 36 ore anzichè per 25 ore,che era l’orario previsto nelle menzionate convenzioni.

2. I primi due motivi sono, all’evidenza, inammissibili in quanto riferiti alla sentenza non definitiva della medesima Corte d’appello (e già ritenuti non fondati da questa Corte con sentenza n. 17308 del 25 giugno 2008).

3. Il terzo motivo del ricorso è infondato.

Va ricordato che con sentenza non definitiva n. 2150 del 30.11.2004 la Corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame e riformava la sentenza del Tribunale di Brindisi riconoscendo la natura di lavoro subordinato al rapporto di lavoro intercorso tra il F. ed il Comune di (OMISSIS) e conseguentemente dichiarava che lo stesso aveva diritto a percepire le retribuzioni dovute al personale degli Enti Locali con qualifica di Assistente Sociale ((OMISSIS) q.f.) sulla base del CCNL di categoria.

La sentenza non accoglieva quindi la pretesa dell’originario ricorrente a vedersi riconosciute n. 641 ore di lavoro straordinario, ossia di lavoro eccedente rispetto alla convenzione (che prevedeva 25 ore settimanali).

Quindi la sentenza non definitiva ha riconosciuto solo il diritto alle differenze retributive da intendersi per le ore in convenzione, mentre ha implicitamente rigettato la pretesa di computo del lavoro eccedente la convenzione come lavoro straordinario e non si è pronunciata affatto in ordine ad una pretesa subordinata di riconoscimento comunque del compenso ordinario (non già delle differenze retributive) per il medesimo lavoro eccedente.

Pertanto le differenze retributive sono state calcolate dal c.t.u.

senza tener conto del lavoro straordinario.

Non di meno il Comune ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata che avrebbe si riconosciuto le differenze retributive senza tener conto del lavoro straordinario, ma calcolando il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali.

In questa parte la censura del ricorrente, che si concretizza in un vizio di motivazione, è carente perchè, limitandosi l’impugnata sentenza a recepire le conclusioni della consulenza contabile, non viene richiamato, nel motivo di ricorso, il punto di quest’ultima che conterrebbe il denunciato errore di calcolo.

D’altra parte il ricorrente non indica elementi di contraddittorietà nella sentenza impugnata ed anzi chiude il (terzo) motivo di ricorso con un quesito ex art. 366 bis c.p.c. che è formulato in diritto in riferimento agli artt. 112 e 116 c.p.c. come vizio di ultrapetizione, laddove il contenuto della censura consiste nella sostanza in un asserito errore del c.t.u..

Sotto il profilo del vizio di motivazione poi manca la “chiara indicazione del fatto controverso” ex art. 366 bis c.p.c.. Questa Corte (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652) ha affermato in proposito che, atteso che, secondo quanto dispone l’art. 366 bis c.p.c., nel caso di denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, il motivo è inammissibile allorquando il ricorrente non indichi le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata. Cfr. anche Cass., sez. 111, 7 aprile 2008, n. 8897, che ha precisato che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal l’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris, rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in Euro 16,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorario d’avvocato, ed oltre IVA, spese generali e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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