Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15204 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 15204 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

Data pubblicazione: 21/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 14693-2010 proposto da:
ITALIA
1015
L60

HOSPITAL

dell’Amministratore

in
Delegato

proprietaria dell’Ospedale di

persona
pro-tempore,

zona

“Moriggia

Pelascini”, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA’

20,

presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORGIO ALBE’,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NICOLO’ PORPORA 16, presso l’avvocato EMANUELA
QUICI (Studio Molè e Associati), rappresentata e
difesa dagli avvocati MARINELLA ORLANDI e CATIA
GATTO, giusta procura a margine del controricorso;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape
legis;
ARTURO LATTA, VISETTI FABRIZIO, GALDINI ROBERTO,
TABACCHI LIVIA, MEZZERA CARLO, FUMAGALLI ALBERTO,
RUSCONI GIUSEPPE, VERDUCI GIUSEPPE, ALFINI PAOLO,
CORBELLINI EZIO, MOLTENI EDOARDO, GRADINATI LUIGI,
SALA EMANUELE, SPORTELLI CIRO, SEVERI CARLO,
ROVELLI SERGIO, BETTEGA DONATO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA,
che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LAMBERTO LAMBERTI, giusta procura a
margine del controricorso;

7

controricorrenti nonché contro

BELLOCCHIO CARLO, MINISSALE LUCIANO, FURGONI PAOLO,
TRANI VINCENZO, BARATELLI GIORGIO, LOMBARDO
ROBERTO;

avverso la sentenza n. 428/2009 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere
Dott. VITTORIO NOBILE;
uditi gli Avvocati GIORGIO ALBE’, RANUCCI DIANA e
l’Avvocato EMANUELA QUICI per delega dell’Avvocato
MARINELLA ORLANDI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale
Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

– intimati –

RG. 14693/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Como con sentenza non definitiva n.
42 del 2007 dichiarava la Regione Lombardia e il SSN tenuti a manlevare la

ou

2002/2004 a favore del dott. Arturo Latta e di altri, medici dirigenti in rapporto
di esclusività, con la condanna in solido della Regione e della società al
pagamento della detta indennità, e rigettava la domanda per gli anni 2000, 2001
e 2005, non essendosi verificata la condizione cui l’art. 7 del c.c.n.l.
subordinava il pagamento.
Con sentenza definitiva n 106 del 2007 lo stesso Giudice condannava in
solido la società, la Regione e il SSN a pagare gli importi liquidati, oltre
rivalutazione e interessi.
Tali decisioni, gravate di appello principale del Ministero della Salute e di
appello incidentale della Regione Lombardia e dei medici appellati, venivano
riformate dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 428 del 2009, che,
esclusa la soggettività del SSN distinta dal Ministero della Salute, dichiarava il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte
dall’Ospedale nei confronti del Ministero e della Regione e condannava
l’Ospedale al pagamento in favore dei medici, oltre gli importi indicati dal
primo giudice, dell’indennità di esclusività per gli anni 2000 e 2001 nella
misura per ognuno specificata, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze,
fatta eccezione per i medici Corbellino, Trani, Tabacchi e Lombardo, per i
quali nulla era dovuto per lo stesso periodo.

Italia Hospital s.p.a., obbligata a pagare l’indennità esclusiva per gli anni

Per la cassazione della detta sentenza la Italia Hospital s.p.a. ha proposto
ricorso con tre motivi, il terzo dei quali riguardante la giurisdizione in relazione
alle domande svolte dalla società nei confronti del Ministero della Salute e
della Regione Lombardia.

Ma

Molteni ed altri sedici, in epigrafe indicati, hanno resistito con controricorso. I
medici controricorrenti hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. e i
restanti (Carlo Bellocchio ed altri cinque anch’essi in epigrafe indicati) sono
rimasti intimati.
Nell’udienza del 3-12-2014 la Sezione Lavoro di questa Corte, con
ordinanza depositata il 15-1-2015, rilevato che “nel presente giudizio si pone
una questione di giurisdizione” ha rimesso gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite, alle quali la causa è stata, poi,
assegnata.
Infine la Italia Hospital s.p.a. e i medici controricorrenti hanno depositato
memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la società ricorrente:
con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7
c.c.n.l. 1998-2001 ARIS-ANMIRS per il personale dirigente medico
dipendente dagli Ospedali classificati nonché riconosciuti IRCCS;
con il secondo motivo lamenta omessa o insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla corrispondenza tra la copertura finanziaria e
l’ammontare delle somme spettanti ai medici esclusivisti a titolo di indennità di
esclusività;

Il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e i medici, Edoardo

con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha
affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle
domande proposte nei confronti del Ministero della Salute e della Regione
Lombardia ed all’uopo sostiene che, poiché il rapporto oggetto del presente

presupponga la corretta adozione di atti amministrativi, correttamente il primo
giudice aveva affermato che “la forza attrattiva del diritto del lavoro comporta
l’esame dei rapporti giuridici Ospedale -Regione-Stato, allorché il Giudice sia
chiamato ad investigare sui rapporti Medici-Ospedale” (peraltro in base a
quanto previsto dall’art.7 del c.c.n.l. citato, vale a dire da una norma di origine
contrattuale).
Orbene tale ultimo motivo risulta infondato e va respinto.
Innanzitutto, stante la netta distinzione tra i rapporti Medici-Ospedale e i
rapporti Ospedale-Regione-Stato e considerato che, come è stato ripetutamente
affermato da queste Sezioni Unite, “salvo deroghe normative espresse, vige
nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilità della
giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di
coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione
ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti,
secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato” (v. Cass.
S.U. 19-4-2013 n. 9534, Cass. S.U. 15-5-2003 n. 7621, Cass. S.U. 7-3-2003 n.
3508), del tutto infondata è la tesi secondo cui vi sarebbe una “forza attrattiva”
del diritto del lavoro che comporterebbe comunque l’esame da parte del
giudice ordinario anche dei rapporti Ospedale-Regione-Stato.

giudizio involge un diritto soggettivo, sebbene la soddisfazione dello stesso

Tanto premesso, nell’ambito di tali ultimi rapporti, correttamente la Corte
territoriale ha rilevato che “la questione dell’adempimento degli accordi
intervenuti tra Stato e Regione per il finanziamento degli importi da

froa

corrispondere ai medici potrà essere fatta valere dall’ospedale dinanzi al

implicano l’esercizio di poteri autoritativi, altamente discrezionali (decisione
dell’entità delle risorse da destinare al servizio sanitario e ripartizione fra le
varie finalità), di fronte ai quali la posizione del destinatario (l’ospedale)
assume carattere di interesse legittimo”.
Occorre, infatti, distinguere nettamente tra il rapporto di lavoro, con le
relative obbligazioni, fra i medici e l’Ospedale e il rapporto riguardante la
provvista finanziaria in ordine alla spesa sanitaria tra Ospedale, Regione e
Stato, caratterizzata dalla discrezionalità propria delle scelte finanziarie
pubbliche, a fronte delle quali non è configurabile un diritto soggettivo alla
assegnazione di una somma determinata, ma soltanto un interesse legittimo a
che la ripartizione degli stanziamenti sia effettuata con criteri di proporzionalità
ai bisogni e di ragionevolezza (cfr. Cass. 28-5-2004 n. 10267). D’altra parte,
stante la diversità dei rapporti, la connessione con la causa di lavoro non
consente di derogare alla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine
alle controversie aventi come petitum sostanziale il detto interesse legittimo,
mentre le questioni relative alla interpretazione e alla applicazione del c.c.n.l.
richiamato (nella specie l’art. 7) riguardano soltanto il rapporto fra i medici e
l’Ospedale e non anche quello tra l’Ospedale, la Regione e lo Stato, rispetto al
quale è estraneo il contratto collettivo di lavoro.

giudice amministrativo, inerendo rapporti di natura non paritetica, che

Così respingendosi il terzo motivo e dichiarandosi la giurisdizione del
giudice amministrativo sulle domande proposte dalla Italia Hospital s.p.a. nei
confronti della Regione Lombardia e del Ministero della Salute, la causa va

‘fa

rimessa dinanzi alla Sezione Lavoro per l’esame degli altri motivi (che

collettiva) e per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il terzo motivo, dichiara la giurisdizione del G.A. sulle
domande proposte dalla Italia Hospital s.p.a. nei confronti della Regione e del
Ministero e rimette la causa dinanzi alla Sezione Lavoro per l’esame degli altri
motivi e per la statuizione sulle spese.
Roma 9 giugno 2015

concernono la interpretazione e la applicazione della citata normativa

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