Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15204 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFRRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18501-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 53,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, PUBBLICO MINISTERO

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità dell’impugnata decisione avendo il decidente omesso di esaminare l’eccezione di nullità del provvedimento impugnato non essendo stato esso tradotto nella lingua dell’interessato; 2) violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente motivato il pronunciato rigetto sul rilievo della non credibilità del richiedente non accordando il giusto peso alla documentazione versata in atti a riprova del suo impegno politico; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato la concessione della protezione umanitaria astenendosi dal bilanciamento all’uopo richiesto.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè, posto che ai fini della ravvisabilità del vizio denunciato, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, nella specie il ricorrente, di fronte al totale silenzio sul punto della decisione impugnata, ha omesso di riprodurre o riportare nei suoi esatti termini l’eccezione asseritamente pretermessa, in tal modo precludendo alla Corte di verificarne ex actis la ritualità e la decisività della relativa questione.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibili vuoi perchè esso prospetta in veste di errore di diritto un preteso vizio motivazionale, per di più nella forma dell’insufficiente valutazione del compendio probatorio che non sarebbe deducibile neppure ove la sua capitolazione fosse coerente rispetto al paradigma attualmente vigente del vizio di motivazione; e vuoi, perchè fuori da ogni declinazione rispettosa dello statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, il motivo alimenta unicamente il tentativo di indurre questa Corte a sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito, sollecitando indirettamente una rinnovazione del sindacato di fatto svolto da quest’ultimo.

4. Il terzo motivo è infondato, poichè il sindacato a tal fine rimesso al giudice di merito si è svolto in puntuale adesione allo schema della valutazione comparativa sotteso all’adozione della misura, sicchè la doglianza – considerato il deliberato adottato dal decidente, che ha escluso la sussistenza di speciali elementi di vulnerabilità soggettiva ed in pari tempo di fattori oggettivi parimenti significativi – è foriera ancora una volta di un’indiretta sollecitazione a rinnovare il giudizio sul punto mediante un apprezzamento sostitutivo di quello emesso dal Tribunale.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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