Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15203 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 22/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13572-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO RENI

56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IMBERGAMO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SERGIO CASSANELLO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI

CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE

FORENSE DI ORISTANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

emessa il 22 maggio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Sergio CASSANELLO;

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione in data 03.01.2012, il Consiglio dell’Ordine di Oristano comminava all’avv. G.A. la sospensione di mesi tre dall’esercizio della professione forense per avere reiteratamente assunto contrariamente ai doveri di lealta’, correttezza, dignita’, probita’, decoro, indipendenza e autonomia del rapporto, cosi’ violando il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, nonche’ gli artt. 5, 6, 10 e 36 C.D. – azioni giudiziarie di accertamento della proprieta’ immobiliare per intervenuta usucapione presso l’ufficio del Giudice di pace di Busachi, coltivandole dalla redazione della domanda sino alla pronuncia di merito, violando ed eludendo consapevolmente e volontariamente, la disciplina della competenza funzionale, come prevista dagli artt. 7, 8 e 9 cod. proc. civ., nonche’, in taluni casi, anche la disciplina della competenza territoriale ex 21 cod. proc. civ. e quella sulla regolare instaurazione del contraddittorio; e cio’ in dieci procedimenti, essendo state dichiarate estinte per prescrizione analoghe incolpazioni.

La decisione, gravata da impugnazione dell’avv. G., e’ stata confermata in data 22.05.2013 dal C.N.F. con sentenza depositata al n. 62 del Registro deposito dell’anno 2015 e notificata al G. il 27.04.2015.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. G.A., svolgendo un triplice ordine di censure e formulando, altresi’, istanza di sospensione, sulla quale, peraltro, e’ stato dichiarato non doversi provvedere per essere stata nelle more eseguita la sanzione.

Il C.O.A. di Oristano non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il C.N.F., preliminarmente stigmatizzata, perche’ errata, l’idea di fondo della linea difensiva dell’incolpato – e, cioe’, che possa configurarsi un’assoluta discrezionalita’ dell’avvocato nel decidere le iniziative processuali che siano piu’ utili agli interessi del cliente, retrocedendo, sul piano dei valori deontologici, il rispetto di canoni imposti a quell’attivita’ nell’interesse dell’avvocatura e della collettivita’ – ha rilevato che il ricorrente confondeva grossolanamente i doveri di correttezza, dignita’ probita’ e decoro con l’affrancamento dal rispetto della legge, sul presupposto che fosse sufficiente dare al cliente l’impressione di una giustizia celere; e cio’ sebbene:

a) lo stesso ricorrente finisse per ammettere che le iniziative giudiziarie presso un ufficio giudiziario palesemente incompetente erano affidate alla sola aspettativa che la controparte non sollevasse eccezioni di rito; b) il decoro della professione richiedesse competenza, ostensione dell’immagine dell’avvocato, non sciatto o superficiale, bensi’ munito della scienza minimale, che, se scoperta, non esponga il proprio cliente ai conseguenti danni di un’improvvida iniziativa processuale; c) la collettivita’ abbia bisogno, contrariamente a quanto opinato dall’avv. G., di poter confidare nella figura dell’avvocato limpida sotto ogni aspetto, comprendente sia il possesso delle condizioni minime per l’esercizio della professione che il rispetto dei principi di lealta’ e correttezza, ostensibili non solo nei confronti del cliente, ma in genere nei confronti della collettivita’; d) l’indipendenza dell’avvocato, cosi’ come sbandierata dal G., finisse per contraddire la sua stessa tesi difensiva, posto che, per un verso, detta indipendenza va intesa come assoluto affrancamento da condizionamenti esterni ideologici ed economici, e che, per altro verso, l’incolpato, a sostegno della liceita’ delle sue condotte, affermava apertamente di avere iniziato i giudizi innanzi a giudice incompetente proprio d’intesa con i clienti.

2. Con il ricorso – attraverso un’esposizione, per il vero, non sempre ordinata e perspicua – il ricorrente lamenta:

– sotto il profilo della violazione di legge: la mancanza della data del deposito della sentenza in violazione dell’art. 133 cod. proc. civ.;

– sotto il profilo del vizio motivazionale: la mancanza di motivazione e cio’: a) sia per quanto attiene all’accertamento della responsabilita’ e alla valutazione degli addebiti; b) sia per quanto riguarda la domanda subordinata di riduzione della sanzione.

2.1. La prima censura, di violazione di legge, e’ al limite dell’inammissibilita’ per la mancata specificazione dell’interesse leso dall’(asserito) error in procedendo e comunque manifestamente infondata.

Al riguardo – precisato che il R.D. n. 37 del 1934, art. 63 richiama, per quanto riguarda le norme della deliberazione collegiale, “in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 473 c.p.p.” (previgente), mentre il successivo art. 64 dispone che le decisioni del Consiglio Nazionale forense “sono pubblicate mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio” – si osserva che, nella specie, non e’ ravvisabile alcuna violazione delle regole del giusto processo sindacabile in questa sede, ma, al piu’, una mera irregolarita’ formale. Tale deve, infatti, ritenersi la denunciata mancanza di indicazione della data di deposito della sentenza del C.N.F. sull’ultima pagina della copia notificata al ricorrente (pag. 10, laddove si legge l’attestazione “depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense oggi”, seguita dalla firma del consigliere segretario), atteso che non e’, comunque, dato dubitare dell’effettivita’ del deposito; che, inoltre, sulla base dell’indicazione riportata nella prima pagina della stessa sentenza (laddove si legge “n. 62 registro deposito 2015”) e’ possibile anche risalire alla relativa data; che, infine, e in via assolutamente dirimente, cio’ che rileva. ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 e’ la data della successiva notifica all’interessato.

E’ appena il caso di aggiungere – avuto riguardo ai nebulosi rilievi di parte ricorrente in ordine alla distanza temporale (due anni) intercorsa tra la data della deliberazione del 22 maggio 2015 (ma non del deposito, risalente al 2015) e quella del 27.04.2015 della notificazione della decisione – che la circostanza e’ inidonea a convertire il difetto di una formalita’ estrinseca alla sentenza, qual e’ la mancanza di annotazione della data del deposito, in una ragione di nullita’ della stessa.

3. Relativamente alle altre censure svolte sotto il versante motivazionale si osserva che ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, le decisioni del Consiglio nazionale forense sono ricorribili innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, cui per effetto della previsione dell’art. 360 c.p.c., u.c., devono aggiungersi tutte le ipotesi previste dal primo comma del medesimo art. 360, ivi incluso il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, previsto dalla versione novellata dalla L. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, qui applicabile ratione temporis.

Si rammenta – in conformita’ all’esegesi svolta da queste Sezioni Unite con sentenza n. 8053 del 2014 – che la riforma deve essere valutata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

3.1. Cio’ posto, si osserva che le deduzioni del ricorrente non prospettano il vizio di omesso esame del fatto di cui al cit. n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il quale postula la pretermissione di dati materiali, gia’ acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio; in ogni caso la censura non rispetta i canoni dello specifico vizio, cosi’ come individuati nella cit. sentenza n. 8053 del 2014; inoltre la sintesi sopra riportata sub 1. da’ sicura contezza dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale quanto all’accertamento del fatto e alla relativa qualificazione, nel pieno rispetto della garanzia apprestata dall’art. 111 Cost.. Tanto basta a superare il sindacato di legittimita’, atteso che, per consolidato orientamento della Corte (cfr. tra le ultime Cass. SS.UU. n. 14777 del 2015), gia’ alla stregua dell’ambito meno restrittivo del pregresso n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., in tema di procedimento disciplinare, alle Sezioni Unite della Cassazione non sarebbe stato possibile sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruita’, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

Le doglianze del ricorrente, peraltro generiche, non possono, quindi, trovare ingresso in questa sede, concernendo elementi che il Giudice del disciplinare, nel proprio percorso decisionale potrebbe avere diversamente valutato, ovvero non aver considerato, perche’ ritenuti, anche implicitamente, recessivi e/o ininfluenti, rispetto agli elementi probatori, invece, positivamente individuati, ritenuti decisivi ed utilizzati ai fini decisori.

3.2. Considerazioni analoghe valgono anche per quanto attiene l’ultima censura, concernente la mancata riduzione della sanzione.

Invero il potere di applicare, a carico degli avvocati, la sanzione disciplinare adeguata alla gravita’ ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, e’ riservato agli organi disciplinari. Ne consegue che la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal C.N.F. non e’ censurabile in sede di legittimita’, salvo il caso di assenza di motivazione (Sez. Unite, 07 luglio 2014, n. 15429) che qui non ricorre. Invero la motivazione esiste e risulta pure congrua, risultando implicitamente desumibile dalla negativa valutazione dei fatti ascritti all’incolpato e convalidata dalla precisazione che la sanzione e’ “non modificabile e non riducibile, attesa la reiterazione delle azioni e la gravita’ delle violazioni contestate”.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita’ non avendo parte intimata svolto attivita’ difensiva.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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