Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15203 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/06/2017),  n. 15203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29891-2011 proposto da:

U.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA LA

VIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO URRICO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2011 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 16/06/2011 R.G.N. 423/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ANGELO URRICO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA per delega Avvocato MATTIA

PERSIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 13/4 – 16/6/2011, la Corte d’appello di Caltanisetta ha accolto l’impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva dichiarato il diritto di U.A. alla liquidazione della pensione di anzianità da calcolarsi nel rispetto del principio del pro-rata fino al mese di giugno del 2002 e secondo l’art. 49 del regolamento di esecuzione della C.N.P.R. per il periodo successivo fino al mese di agosto del 2005 e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, ha rigettato la domanda dell’ U..

Ha osservato la Corte di merito che il calcolo della pensione doveva essere eseguito secondo le norme in vigore nel momento della domanda di pensionamento, per cui, considerato che quest’ultima era stata presentata il 10 agosto 2005, la relativa liquidazione per ciò che era maturato sino al 31.12.2003 non poteva avvenire con le modalità di calcolo previste dall’art. 49 del regolamento nel testo anteriore alla modifica prevista della Delib. 22 giugno 2002, dovendo trovare applicazione i criteri di calcolo contemplati dalle disposizioni vigenti al momento della liquidazione della prestazione, avvenuta il 27.10.2005.

Per la cassazione della sentenza ricorre U.A. con un motivo.

Resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali che deposita, altresì, memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della presente sentenza.

Va, altresì, chiarito che nonostante nell’intestazione del controricorso della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali si faccia riferimento ad un ricorso incidentale in realtà di tale ricorso non vi è traccia nè nella parte narrativa, nè nelle conclusioni dello stesso atto difensivo.

2. Con un solo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e della L. n. 414 del 1991, art. 1, per la mancata applicazione del principio del pro-rata nel calcolo della pensione, nonchè il difetto di motivazione in ordine alla frazionabilità del periodo di calcolo della pensione. Osserva la Corte che con riguardo alla materia oggetto del contendere va registrato, da ultimo, l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18136 del 16.9.2015, hanno fissato i seguenti principi:

“A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 Legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 novembre 2003)”.

3. Orbene, rilevato che nel caso di specie la pensione fu liquidata in data 27.10.2005, ne consegue che la soluzione adottata dalla Corte di merito, oggetto della presente impugnazione, risulta non essere in linea coi principi affermati nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui il ricorso va accolto ed il procedimento va rinviato, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanisetta che, in diversa composizione, valuterà il merito della questione attenendosi al suddetto principio di diritto.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanisetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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