Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15202 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 22/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25957-2014 proposto da:

CENTRO DIAGNOSTICO DOTT. G.V. S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo studio degli avvocati RUBENS

ESPOSITO e MARIO ESPOSITO, che la rappresentano e difendono, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Mario ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il Centro Diagnostico dott. G.V. (di seguito, brevemente, “Centro Diagnostico” o anche “Laboratorio”) chiedeva la condanna della ASP di Reggio Calabria al pagamento delle somme di Euro 241.405,29 e di Euro 139.125,57, esponendo che i contratti con l’ex ASL di Locri (poi confluita nella ASP di Reggio Calabria) in data 18.12.2007 e 27.11.2008 per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici relativi agli anni 2007 e 2008 erano nulli per violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies per la loro insanabile tardività, essendo stati stipulati al termine o in prossimità del periodo di riferimento; che in particolare era vessatoria e quindi inefficace ex artt. 1341 e 1469 ter c.c. la clausola in cui si prevedeva la retroattiva validità ed efficacia del contratto e che, inoltre, il contratto relativo all’anno 2007 era nullo anche per indeterminatezza dell’oggetto, essendo stati determinati i volumi massimi di attività e i tetti di spesa consentiti, congiuntamente, con riferimento a tutte le strutture accreditate; reclamava, dunque, gli importi indicati a titolo di arricchimento senza giusta causa per le prestazioni erogate medio tempore e non remunerate dalla ASL, siccome ritenute eccedenti la soglia massima ammessa al pagamento, ivi incluso lo sconto del 20% praticato sul tetto massimo di spesa dedotto a consuntivo dai tardivi contratti, stante la ritenuta illegittimità da parte del C.d.S. del D.M. 12 settembre 2006 che ne costituiva la base di calcolo.

Con ordinanza in data 02.04.2013, il Tribunale, pronunciando sui ricorsi riuniti, declinava la propria giurisdizione in favore del G.A..

La decisione, gravata da impugnazione del Centro Diagnostico, era confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza n.116 del 24.03.2014.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Centro Diagnostico, svolgendo unico motivo, illustrato anche da memoria.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte territoriale – richiamati in diritto i principi affermati da queste Sezioni unite con sentenza n. 10149 del 2012 e altre conformi – ha ritenuto che, correttamente il Tribunale avesse declinato la giurisdizione in favore del G.A., in quanto la controversia, lungi dal concernere una mera obbligazione di pagamento, riguardava pure la determinazione del corrispettivo e, dunque, gli atti posti in essere dalla ASL concedente nel corso dello svolgimento del rapporto, coinvolgendo aspetti autoritativi di applicazione e interpretazione della convenzione, con conseguenze dirette sulla determinazione delle tariffe e sul contenuto del rapporto medesimo.

1.1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione dei criteri di riparto della giurisdizione, degli artt. 24, 25 e 102 Cost. e dell’art. 1 c.p.c., con falsa applicazione dell’art. 103 Cost., comma 1 e della L. n. 1034 del 1971, art. 5 e D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. c, nonchè dell’art. 112 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 4). Al riguardo parte ricorrente – premesso che negli anni 2007 e 2008 ha reso prestazioni sanitarie in misura maggiore di quella che è risultata essere stata preventivata solo alla fine delle rispettive annualità con i contratti per così dire postumi, recanti clausola vessatoria di retroattività, con la conseguenza di lasciare prive di fonte negoziale le maggiori prestazioni, rispettivamente, rese e fruite medio tempore – deduce che i contratti intervenuti al termine dell’annualità e in prossimità della sua fine, per un verso, costituivano la base negoziale del credito del Laboratorio sino alla concorrenza delle somme in esso dedotte, quale corrispettivo e titolo giustificativo del corrispondente atto solutorio, per altro verso, rivelavano la loro invalidità nelle parti in cui, per l’indeterminatezza dell’oggetto, conseguente all’abnorme tardività della proposta negoziale, già di per sè viziante i contratti, pretendevano di considerare tamquam non essent le maggiori prestazioni erogate e nella parte in cui, applicando una legge inapplicabile per difetto del presupposto, operavano sulle tariffe uno sconto del 20%. Per tali ragioni la ricorrente deduce di avere agito a titolo di ingiustificato arricchimento, a causa del difetto del titolo contrattuale, artatamente e comunque illegittimamente prodotto dal contegno negoziale della ASL; con la conseguenza che il G.O. avrebbe dovuto valutare la sussidiarietà dell’azione, quale era stata fatta valere denunciando l’inesperibilità di quella contrattuale per invalidità dei negozi e sollecitando un accertamento incidentale sul punto; mentre, relativamente alle tariffe, non si era richiesta la rideterminazione del prezzo pieno che risultava indiscusso, ma unicamente di accertare che su tale prezzo non incidesse uno sconto, voluto da una legge dello Stato, ma erroneamente applicata e comunque inapplicabile, per il riferimento a valori tariffari previsti da un provvedimento amministrativo frattanto annullato (le tariffe di cui al D.M.S. 22 luglio 1996 cd “Decreto Bindi”, ripristinate dal D.M.S. 12 settembre 2006, cui faceva riferimento la L. n. 296 del 2006).

2. Il ricorso è fondato, non avendo la decisione impugnata correttamente qualificato la domanda con conseguente errata applicazione della regola di riparto della giurisdizione.

2.1. In via di principio si osserva che, in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva, come acquisito nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex plurimis: Sez. Unite 28 maggio 2013, n. 13178; Sez. Unite ord. 11 ottobre 2011 n. 20902; Sez. Unite 25 giugno 2010 n. 15323).

Resta fermo che la decisione sulla giurisdizione, sebbene implichi l’apprezzamento di elementi che attengono anche al merito, non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito nè, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass. Sez. Unite, 05 dicembre 2011, n. 25927).

2.2. Costituisce principio altrettanto consolidato che le controversie, concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi” nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del servizio pubblico: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali; mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Sez. Unite n. 22661/2006; n.7861/ 2001). Invero appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell’ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (cfr., ex plurimis, Sez. Unite, ord. 29 ottobre 2015, n. 22094; e ancora: ord. n. 2294 del 2014, sent. n. 10149 del 2012, ord. nn. 1772 e 1773 del 2011).

2.3. In particolare – pronunciando in materia sostanzialmente analoghe a quella in oggetto – queste Sezioni Unite hanno affermato il principio che, in ordine all’attività negoziale della Pubblica Amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, ovvero non solo quelle che attengono al suo adempimento e, dunque, concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle finalizzate ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità od annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto. Altresì, devono includersi quelle derivanti da irregolarità od illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente dal giudice ordinario, cui le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo (Sez. Unite 14 gennaio 2014, n. 581; ord. 3 maggio 2013 n. 10298; ord. 5 aprile 2012 n. 5446).

2.4. Inoltre la giurisdizione del giudice ordinario sul contratto o sulla richiesta patrimoniale oggetto del giudizio opera anche per la domanda gradata che risulti proposta a titolo di arricchimento senza causa, in applicazione del criterio c.d. del petitum sostanziale, poichè lo stesso rapporto funziona da momento genetico diretto ed immediato sia dei diritti che si assume essere stati disconosciuti o lesi dall’amministrazione che del diritto all’indennizzo da arricchimento senza causa (Sez. Unite, 11 gennaio 2011, n. 397 in motivazione).

3. Questi i principi rilevanti in materia, si osserva che con i ricorsi introduttivi, poi riuniti nel giudizio definito in appello con la sentenza all’esame, parte ricorrente, accampando il diritto a vedere remunerate tutte le prestazioni erogate, ha fatto valere nei confronti dell’Azienda sanitaria una duplice pretesa: quella derivante dall’assunta supplenza del S.S.N. per l’esecuzione, nelle more della stipula dei contratti, di prestazioni da intendesi utiliter data e in favore della ASL, con conseguente diritto ad essere remunerata a titolo di indebito arricchimento, anche in ragione dall’assunta invalidità della clausola di retroattività; nonchè quella attinente al recupero dello sconto del 20% trattenuto dalla ASL sul tetto di spesa contrattualizzata, prospettata sull’assunto dell’erronea applicazione del parametro normativo di cui alla L. n. 296 del 2006, nonchè sul presupposto della declaratoria di illegittimità da parte del C.d.S. del D.M. di riferimento.

Si tratta di pretese astrattamente riconducibili nell’alveo dei diritti soggettivi, radicando la giurisdizione del giudice ordinario, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse pretese.

3.1. Tanto è di sicura evidenza per l’azione di arricchimento senza giusta causa, dalla quale la decisione impugnata totalmente prescinde. Invero corretto o meno che sia il criterio retributivo assunto dalla parte, questione, questa, che attiene al merito della controversia e che non può interessare in questa sede – è incontestabile che la giurisdizione sull’azione di arricchimento senza causa appartenga al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi (Sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23284), non essendovi materia per provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, propri dell’attività della P.A. (ex plurimis, Sez. Unite, 28 aprile 2011 n. 9441; Sez. Unite, 18 novembre 2010 n. 23284); salva l’ipotesi, estranea al caso in esame, di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda principale e di trattazione unitaria della domanda subordinata di arricchimento senza causa; imposta dal diritto comunitario o interno (Sez. Unite, 8 agosto 2012 n. 14260).

3.2. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche la pretesa afferente la praticata scontistica, non essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione (per essere, in tesi, stata erroneamente assunta la base di calcolo dello “sconto” e per essere stato, comunque, annullato in sede amministrativa il D.M. di riferimento) ed essendo, di conseguenza, la posizione giuridica soggettiva azionata astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.

In conclusione il ricorso va accolto e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Reggio Calabria quale giudice di primo grado. Invero va qui confermato il principio (cfr. Sez. Unite, 1 marzo 1979 n. 1316), secondo cui la cassazione della sentenza della Corte d’appello, che abbia erroneamente negato, a conferma di pronuncia del Tribunale, la giurisdizione del giudice ordinario, comporta il rinvio, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al giudice di primo grado, al quale detta sentenza d’appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del G.O. e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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