Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15202 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14780-2019 R.G. proposto da:

BPER – BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORDINI 14, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA SOLE, rappresentata e difesa dall’avvocato

EDOARDO VOLINO;

– ricorrente –

contro

CO.ED. CONSULENZA EDILE PREFABBRICATI SRL, in persona del procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEVIDEO 10,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato ORFEO STRIANESE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

LAGONEGRO, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MA

RULLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che chiede

alla Corte di accogliere lo stesso ricorso e per l’effetto cassare

l’impugnata ordinanza del Tribunale di Lagonegro ed accertare e

dichiarare la competenza del Tribunale di Modena a decidere la

controversia oggetto del giudizio R.G. 518/2018.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti BPER Banca s.p.a. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza 2.4.2019 con la quale il Tribunale di Lagonegro, rigettando l’eccezione dalla medesima dispiegata nel corso del giudizio che la vedeva opposta a CO.ED s.r.l., ha ritenuto sussistente la propria competenza per territorio sulla lite promossa da quest’ultima nei confronti dell’istante avente ad oggetto la rideterminazione dei saldi attivi delle posizioni aperte presso la banca in dipendenza della pretesa nullità di talune clausole pattizie regolanti i sottostanti rapporti.

2. Nell’occasione il decidente ha denegato l’accoglimento della sollevata eccezione, motivata in ragione di quanto previsto dall’art. 14, del contratto depositato in atti (“Foro competente per ogni controversia… è il Foro in cui si trova la sede legale della Banca”), sull’assunto che la predetta previsione è priva del carattere di esclusività a tal fine rendendosi necessario “una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”, sicchè quella in esame “non esprime l’esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia””.

3. Il mezzo così proposto si vale di un solo motivo di gravame, a mezzo del quale l’istante oppone che, ove letta nella sua integrità, “non sembra residuare alcun dubbio in ordine alla idoneità della clausola contrattuale de qua (ovviamente se letta e ritrascritta nella sua interezza, senza mirati “omissis”) ad individuare convenzionalmente il Foro dove ha sede legale la Banca (Modena) come “competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente”, con esclusione di tutti gli altri fori concorrenti”.

4. Ad esso resiste la controparte con memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5, nonchè con ulteriore memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2.

5. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il mezzo dispiegato – ritenutane previamente l’ammissibilità in quanto l’ordinanza impugnata è stata adottata a seguito di deposito di note e di discussione, onde in tal modo risultano soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza escerpibili dall’art. 279 c.p.c., comma 1, secondo la lettura di SS.UU. 20449/2014 – è fondato e va pertanto accolto.

7. Giova a riscontro di ciò ritrascrivere nel suo esatto tenore la clausola oggetto di discussione.

Essa, per quanto qui di interesse, recita esattamente: “2. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il cliente e la Banca in dipendenza del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è il Foro del luogo in cui si trova la sede legale della Banca. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale, anche in uno qualunque dei Fori previsti dalla legge”.

La clausola in questione, del genere “asimettrico”, in quanto delinea lecitamente una deroga della competenza per territorio a vantaggio di una sola delle parti del rapporto (Cass., Sez. VI-III, 21/07/2016, n. 15103), è del tutto chiara ed inequivoca nel suo dettato.

Essa, nel mentre rende la banca libera nella scelta del foro, abilitandola a promuovere le proprie istanze, oltre che presso il giudice in cui ha sede, anche negli altri fori previsti dalla legge, attribuisce invece “in via esclusiva” la cognizione delle azioni di cui si faccia promotore il cliente solo al giudice del luogo in cui la banca ha la propria sede legale. La contraria lettura di cui si è fatto interprete perciò il giudice gravato è frutto di un evidente menomazione del testo contrattuale, dacchè essa si fonda sulla soppressione dell’inciso “in via esclusiva” presente in esso e si pone perciò in urto contro il criterio letterale che deve primariamente sovrintendere all’attività ermeneutica, circostanza questa tanto più rimarcabile nel suo effetto distorsivo quanto più si mostra dissonante rispetto al principio reiteratamente enunciato da questa Corte – e a cui pure il giudice a quo si è richiamato senza coglierne però le giuste implicazioni con riferimento al caso di specie – che si appella alla “inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass., Sez. VI-III, 25/01/2018, n. 1838) onde conferire carattere di esclusività al foro convenzionalmente determinato.

8. Nè alla censura, cui va perciò oggetto il provvedimento impugnato, si oppongono le ragioni di dissenso fatte valere dalla resistente.

La prima (“l’espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perchè diretta soltanto ad individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale”) ricalca il dictum oggetto di contestazione e, come questo, oblitera l’elemento testuale che attribuisce la competenza per territorio al giudice del luogo in cui la banca ha la propria sede legale per le azioni promosse dal cliente “in via esclusiva”.

La seconda (argomentata in ragione della considerazione che il contratto, in cui figura la deroga, non avrebbe portata novativa rispetto ai precedenti testi negoziali, di modo che “d’istituto convenuto, a sostegno della propria eccezione d’incompetenza avrebbe dovuto produrre l’originario contratto” o “contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dalle norme”) traligna ex novo il dettato negoziale, da cui la proroga prende vigore (“Si da atto che il citato contratto contiene le condizioni contrattuali ed economiche applicate attualmente al suddetto rapporto secondo le variazioni apportate alle condizioni originarie e comunicate nel rispetto della normativa pro tempore vigente”) e trascura che secondo

la consolidata esegesi dell’art. 1230 l’aliquid noni va “inteso come

mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass., Sez. I, 13/03/2019, n. 7194), con l’indubbia conseguenza che la proroga della competenza decretata dal citato testo negoziale, non traducendosi in un mutamento sostanziale della prestazione o del titolo, si sottrae all’influenza deteriore del fatto che il negozio non ha effetto novativo.

La terza (“dagli atti di causa emerge che l’originario contratto… è affetto da nullità insanabile in quanto non rispetta la prescrizione dell’art. 117 tub, ragion per cui, stante l’inammissibilità della convalida di un contratto nullo ex art. 1423 cc”, ragion per cui anche il successivo contratto da cui la clausola rampolla sarebbe anch’esso nullo) e la quarta (quest’ultimo contratto “non può disciplinare retroattivamente il rapporto” e non può, riguardo ad esso, “parlarsi neanche di rinnovazione del contratto”, postulandosi in tal modo la validità del contratto originario) si sorreggono sul presupposto che argomenta l’inapplicabilità del foro pattizio in ragione dell’inefficacia novativa del contratto in essere e restano perciò assorbite da quanto in replica al rilievo si è già osservato per l’innanzi.

9. Il ricorso va perciò accolto e va conseguentemente dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Modena.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Modena avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente procedimento.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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