Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15202 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 11/07/2011), n.15202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26006/2005 proposto da:

EDIL NAN SNC (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore N.G., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PROFETA Alfredo;

– ricorrente –

e contro

IMM EMMEDI SAS, ER M.A., M.L., M.

M., MA.LU., D.O., Z.

G., Z.R., P.M., BETON CAMUNA SPA

(OMISSIS), M.L., M.M., MA.

L., D.O., S.I., COSTR EDILI DI SPATTI GEOM

IVO & C, Z.F.;

– intimati –

sul ricorso 29955/2005 proposto da:

BETON CAMUNA SPA (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore B.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio

dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NOBILI FEDERICO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

EDIL NAN DI NAN GIOVANNI & C SNC;

– intimato –

sul ricorso 31341/2005 proposto da:

D.O., IMM EMMEDI DI OLIVERA DJORDJEVIC & C

SAS,

M.M., MA.LU., M.L., domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dagli avvocati FALISELLI ATTILIO, GIAMPAOLI BRUNO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

P.M., COSTR EDILI DI POIATTI MARINELLA & C

SNC,

S.I.B., EDIL NAN SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 460/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS Lucio difensore della BETON CAMUTA, che

si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per previa riunione,

accoglimento 2^ motivo del ricorso EDIL NAN SNC con assorbimento di

ogni altro motivo anche dei ricorsi incidentali; in subordine

accoglimento del ricorso incidentale BETON CAMUNE SPA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura anteriore all’1/2/1980 S.I.B., anche in nome della moglie P.M., prometteva in vendita ai fratelli R., F. e Z.G. una porzione – ubicata al secondo piano di 240 tnq. – di un fabbricato sito in (OMISSIS).

In data 1/2/1980 P.M. e la madre B.L. vendevano tutto il detto fabbricato alla s.n.c. Costruzioni Edili di Spatti geom. Ivo & C. In data 25/6/1982 R., F. e Z.G. cedevano ad M.A., titolare della s.r.l. Immobiliare Emmedi, il contratto preliminare di cui sopra contenente le firme della P. e dello S. apposte subito dopo la seguente frase: “Per presa conoscenza della cessione del presente preliminare”.

Il 20/7/1982 M.A. e la società Immobiliare Emmedi concludevano con la s.n.c. Edil Nan di Nan Giovanni & C. un contratto di appalto nell’ambito del quale M.A. si accollava in proprio il debito della società e, a titolo di acconto sui lavori appaltati, cedeva alla appaltatrice l’appartamento oggetto del menzionato contratto preliminare.

Il 23/10/1984 la Edil Nan cedeva l’appartamento in questione alla s.p.a. Beton Camuna la quale locava poi l’immobile a terzi.

Il 14/3/1991 S.I. intimava il rilascio dell’immobile alla Beton Camuna la quale, verificata la proprietà del bene in capo all’intimante, riconsegnava l’appartamento all’intimante e, con atto di citazione notificato in data 11/3/1993, conveniva in giudizio la Edil Nan chiedendone la condanna a procurarle la proprietà dell’immobile o, in alternativa, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quantificato in L. 153.472.1978 pari alla somma corrisposta a titolo di prezzo.

La Edil Nan, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda eccependo la decadenza dalla garanzia per evizione art. 1485 c.c., ex comma 2 – avendo la Beton Camuna riconosciuto il diritto del terzo accettando lo spossessamento del bene – e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Immobiliare Emmedi e M.A. che le avevano ceduto l’immobile.

Con atto notificato il 28/6/1991 M.A. e la Immobiliare Emmedi convenivano in giudizio lo S. e la P., nonchè la società Costruzioni Edili di Spatti Ivo, facendo presente di aver subito un sequestro conservativo su richiesta della Edil Nan per il risarcimento del danno subito a seguito del mancato perfezionamento della vendita dell’immobile in questione e chiedendo, quindi, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..

Le due cause venivano riunite con la partecipazione anche dei fratelli Z..

Con sentenza 13/3/2002 l’adito tribunale di Brescia condannava la Edil Nan a procurare alla Beton Camuna, entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione, la proprietà dell’appartamento in contestazione e rigettava tutte le altre domande. Osservava il tribunale: che i fratelli Z. avevano ceduto al M. la promessa di vendita fatta dallo S. e che il relativo atto era stato firmato anche dagli obbligati ceduti; che il M. aveva poi trasmesso alla Edil Nan gli obblighi ed i diritti scaturenti dal preliminare di vendita consegnando alla controparte copia della promessa di vendita originale senza però il consenso dei promittenti venditori ai quali quindi l’atto non era opponibile; che il negozio giuridico tra la Edil Nan e la Beton Camuna andava qualificato come vendita di cosa altrui ben conoscendo il cedente l’altruità del bene immobile ceduto; che la proprietà dell’appartamento era sempre rimasta allo S., ossia all’originario promittente venditore il quale aveva richiesto il rilascio dell’immobile, il che escludeva la possibilità di configurare nella specie un’evizione.

Avverso la detta sentenza proponeva appello la società Edil Nan al quale resistevano:

– la Beton Camuna la quale chiedeva la conferma della decisione impugnata o, in via subordinata ed alternativa, nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione principale, la condanna della Edil Nan al risarcimento nella misura di L. 153.472.108;

– la Immobiliare Emmedi e gli eredi di M.A. i quali chiedevano dichiararsi la litispendenza con altra causa – pendente nei confronti della appellante innanzi al tribunale di Bergamo – e proponevano appello incidentale onde ottenere la condanna dei fratelli Z., nonchè dello S. e della P., a procurare loro la proprietà dell’immobile o la risoluzione del contratto.

Lo S., la P. e la Costruzioni Edili di Satti Ivo resistevano all’impugnazione proposta nei loro confronti dalla Immobiliare Emmedi e dagli eredi di M.A. e chiedevano la condanna dei fratelli Z. alla rifusione delle spese del giudizio.

Gli Z. chiedevano la conferma della sentenza impugnata salvo che per il regolamento delle spese di lite e spiegavano appello incidentale chiedendo la condanna della Immobiliare Emmedi e degli eredi del M. al pagamento di dette spese.

Con sentenza 27/5/2005 la corte di appello di Brescia rigettava tutti i gravami ad eccezione di quello incidentale degli Z. per cui, in parziale riforma della impugnata decisione, condannava gli eredi di M.A. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio sostenute dagli Z.. La corte di appello osservava: che era infondata la tesi della appellante Edil Nan secondo cui il negozio stipulato con la Beton Camuna sarebbe stato una vendita con effetti reali e non una vendita con effetti obbligatori quale quella avente ad oggetto un bene altrui; che infatti la Edil Nan non aveva stipulato con i danti causa M. A. e Immobiliare Emmedi un contratto di compravendita ma un semplice compromesso con contestuale consegna del bene, per cui, non essendo stato stipulato il contratto definitivo, non era possibile qualificare come compravendita con effetti reali il successivo contratto Edil Nan-Beton Camuna avente ad oggetto la vendita di cosa altrui; che era da escludere la buona fede della Edil Nan la quale era consapevole dell’appartenenza a terzi del bene ceduto alla Beton Camuna; che la Beton Camuna aveva chiesto alla Edil Nan di rispettare il suo obbligo di procurare la proprietà dell’appartamento o, in via subordinata ed alternativa, il risarcimento del danno; che il tribunale aveva recepito la domanda proposta in via principale per cui la società Camuna non aveva titolo a dolersi di tale accoglimento; che infatti la Beton Camuna aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata e solo in via subordinata ed alternativa aveva chiesto la condanna della Edil Nan al risarcimento del danno il che, pur nella consapevolezza della opinabilità della scelta difensiva della società di chiedere in via principale la conferma di un provvedimento problematico quanto alla sua esecuzione, impediva di accogliere una richiesta subordinata in riforma di una sentenza in relazione alla quale era stata domandata la conferma;

che, quanto alla posizione Edil Nan/Immobiliare Emmedi – M., correttamente il tribunale aveva inquadrato il contratto stipulato da dette parti come una cessione di contratto e dei diritti ed obblighi scaturenti dalla qualità di promissario acquirente vantata dal M. in quanto la cessionaria non aveva smentito di aver ricevuto il preliminare di vendita sicchè si era verificato un rapporto obbligatorio inopponibile al promittente venditore, ossia al contraente ceduto, rimasto all’oscuro della cessione; che tale efficacia interna dell’atto non era sufficiente ad affermare la responsabilità dei cedenti in ordine all’evizione ed al mancato acquisto dell’appartamento; che non vi era stata alcuna condanna della Edil Nan a pagare somme alla Camuna e la prima non era responsabile per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto ceduto dovendo solo garantire la validità di detto contratto e non avendo assunto alcun obbligo di garanzia; che quindi era infondata la pretesa della Edil Nan nei confronti degli eredi M. e della Immobiliare Emmedi; che l’eccezione da questi ultimi sollevata di litispendenza tra la causa introdotta innanzi al tribunale di Brescia e quella pendente innanzi al tribunale di Bergamo era infondata trovandosi ormai i due giudizi in gradi diversi; che la richiesta della Immobiliare Emmedi e degli eredi M. di essere tenuti indenni dallo S., dalla P. e dalla Costruzioni Edili di Spatti era stata formulata con appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale della Edil Nan che, invece, doveva essere rigettato; che la richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c., formulata dalla Immobiliare Emmedi e dagli eredi M. nei confronti dello S., della P. e della Costruzioni Edili di Spatti, era infondata avendo il M. consegnato alla Edil Nan il contratto preliminare per cui non aveva più diritti ed obblighi nei confronti dei promittenti venditori.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta dalla s.n.c. Edil Nan con ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi: a) la s.a.s.

Immobiliare Emmedi e gli eredi di M.A. i quali hanno proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi; b) la s.p.a. Beton Camuna che ha proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. Gli intimati Z.F., G. e R., S.I., P.M. e s.n.c. Costruzioni Edili di Spatti geom. Ivo & C. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. La Edil Nan ha depositato memoria e, al termine dell’udienza, osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed i due ricorsi incidentali vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale la società Edil Nan denuncia violazione degli articoli 1197, 1362, 1376, 1453, 1478, 1479, 1483 e 1485 c.c., artt. 100 e 112 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello – dopo aver rilevato che la domanda di adempimento formulata dalla Beton Camuna nei confronti di essa ricorrente era conseguente all’evizione subita dal terzo – ha errato nel non applicare l’art. 1485 c.c., comma 2 e nel non segnalare che la Beton Camuna non aveva fornito la prova dell’inesistenza di ragioni sufficienti per resistere alla pretesa del terzo (ossia di S.I.) e per impedire l’evizione. La corte di merito si è limitata ad affermare che essa Edil Nan non era proprietaria dell’immobile in questione avendo ravvisato nel contratto stipulato con i danti causa ( M. – Emmedi) una promessa di vendita o una cessione di altro contratto riguardante il detto bene. Il rapporto tra le dette parti configurava invece la cessione di un bene in luogo dell’adempimento. La corte di merito ha altresì errato nel qualificare il contratto Edil Nan-Beton Camuna come vendita di cosa altrui: si tratta infatti di “prestazione in luogo di adempimento” di cui all’art. 1197 c.c., comma 2, immediatamente traslativa avendo le parti usato il termine “cede”. Il giudice di appello ha anche omesso di precisare se nella specie si tratti di cessione di cosa dichiaratamente altrui (art. 1478 c.c.) o di cessione di cosa dichiarata propria del cedente (art. 1479 c.c.):

le due fattispecie hanno struttura e conseguenze diverse. Il contratto in questione non contiene alcun obbligo della cedente di procurare la proprietà alla Beton Camuna la quale, quindi, poteva solo denunziare il contratto, non avendo la cedente sanato la situazione, senza la possibilità di pretendere un adempimento impossibile. D’altra parte la stessa corte territoriale si è resa conto del paradossale valore della decisione adottata sostanzialmente “inutiliter data” per effetto di una opinabile scelta difensiva della Beton Camuna. Il giudice di secondo grado avrebbe quindi dovuto rigettare la domanda per mancanza di interesse rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.

Con il secondo motivo la Edil Nan denuncia violazione degli artt. 1197, 1362, 1376, 1410, 1453, 1478, 1479, 1483, 1485 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo di aver – in caso di conferma della domanda risarcitoria della Beton Camuna – proposto nei confronti degli eredi di M. e della Immobiliare Emmedi domanda di dichiarazione di responsabilità dei detti soggetti in ordine all’evizione ed al mancato acquisto dell’immobile in questione. La corte di appello ha errato nel rigettare tale richiesta affermando che tra le parti era stato stipulato un contratto preliminare e non definitivo, omettendo di considerare che le parti avevano impiegato il termine “cede” a significare la volontà di effettuare il trasferimento del bene. Essa società ricorrente ha quindi trasferito alla Beton Camuna un bene che le era stato trasferito in proprietà dal M. e della Immobiliare Emmedi.

La corte di merito – qualificato impropriamente il detto negozio come “cessione di contratto” in luogo di contratto di alienazione con effetti reali – ha poi errato nel negare, richiamando l’art. 1410 c.c., ogni responsabilità del M. rispetto alla domanda di garanzia proposta da essa Edil Nan. Il giudice di appello non ha considerato che nella specie era ravvisabile non una “cessione del contratto” – mancandone i relativi presupposti e l’accettazione dell’altra parte – bensì un mezzo di liberazione del debitore della propria prestazione (art. 1197 c.c., comma 2) mediante il trasferimento di un diritto con conseguente obbligo di assunzione della garanzia per l’evizione da parte del dante causa. La domanda di garanzia proposta da essa ricorrente, quale cessionaria dell’immobile, andava quindi accolta per gli effetti di cui al citato art. 1197 c.c., comma 2, essendo evidente la responsabilità della controparte, ossia degli eredi M. e della Immobiliare Emmedi.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette numerose censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte – quale più quale meno e sia pur sotto profili diversi – le stesse problematiche (interpretazione e qualificazione dei contratti, collegamento negoziale, vizi di motivazione) e la violazione delle stesse norme o di norme collegate.

Occorre innanzitutto richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accertamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg.. L’identificazione della volontà contrattuale – che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

Questa Coite ha altresì costantemente affermato che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, essendo insufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante; la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui cri-teri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.

Va inoltre ribadito il fermo orientamento di questa Corte secondo cui accertare l’esistenza, la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti costituisce apprezzamento del giudice del merito che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi connessi, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo causalmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicchè la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è invece funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia. Quindi, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, occorre far riferimento alla volontà delle parti, la cui Interpretazione costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da violazione delle norme ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., e segg.

Ciò premesso va osservato che nella specie la corte di appello si è attenuta ai detti principi giurisprudenziali: la sentenza impugnata è quindi del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure mosse dalla ricorrente principale con i motivi in esame.

La corte di merito, come risulta della motivazione dell’impugnata sentenza sopra ampiamente riportata, ha esaminato i vari contratti aventi ad oggetto l’immobile in questione ed ha coerentemente affermato che:

– nel contratto del luglio 1982 concluso tra la Edil Nan e M. A. e la s.r.l. Immobiliare Emmedi era ravvisabile un semplice compromesso e non un una compravendita perfetta;

– più precisamente vi era stata una cessione di contratto in favore della Edil Nan e, quindi, dei diritti e dei doveri scaturenti dalla qualità di promissario acquirente vantata dal M.: tale cessione, pur se non opponibile al contraente ceduto, era efficace tra le parti ed il cedente non era responsabile verso il cessionario dell’inadempimento del contraente ceduto, sicchè era infondata la pretesa della Edil Nan nei confronti del M. e della Immobiliare Emmedi;

– la successiva cessione tra la Edil Nan e la Beton Camuna non poteva di conseguenza essere qualificata come vendita ad effetti reali, non essendo la cedente proprietaria del bene oggetto del contratto: la Edil Nan era consapevole che l’appartamento in questione era di proprietà o del M. o della P. e dello S.;

– il contratto Edil Nan/Beton Camuna andava quindi qualificato come vendita di cosa altrui;

– lo S. chiese ed ottenne l’immobile dalla Beton Camuna la quale non aveva elementi in fatto o in diritto idonei a contrastare validamente la pretesa posto che al contratto preliminare stipulato dallo S. con i fratelli Z. non era seguito il contratto definitivo;

– la Beton Camuna chiese pertanto alla Edil Nan di procurarle l’appartamento o il risarcimento del danno pari al prezzo versato.

Ciò posto va rilevato che il giudice del merito è pervenuto alla ineccepibile qualificazione giuridica del negozio stipulato dalla Edil Nan e dalla Beton Camuna interpretandone il contenuto sostanziale, dopo la ricostruzione dei vari negozi aventi ad oggetto l’immobile in questione e il collegamento di tali negozi con il detto ultimo contratto Edil Nan/Beton Camuna e dando al riguardo una motivazione ineccepibile ed immune da vizi logici e da errori di diritto con riferimento anche al comportamento delle varie parti contrattuali.

Nella sentenza impugnata risultano chiariti i principali elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta all’esame della corte di appello la quale ha insindacabilmente accertato le circostanze emergenti dal contratto come stipulato dalle parti ed ha poi proceduto – in base a quanto accertato – all’inquadramento nel negozio in questione nello schema del contratto di vendita di cosa altrui avente effetti obbligatori e non reali.

D’altra parte la società ricorrente principale non ha specificamente indicato i canoni di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., e segg., che sarebbero stati violati dalla corte territoriale, nè ha sorretto la denuncia di vizi di motivazione con argomenti idonei a ravvisare nella specie una “motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente” come genericamente dedotto nel primo motivo del ricorso della Edil Nan. Da quanto precede deriva logicamente che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente principale, nella specie non si può parlare di evizione che presuppone la perdita della proprietà acquistata il che nel caso in esame non si è verificato in favore della Beton Camuna la quale, quindi, non poteva resistere alla pretesa dello Spatti il quale – come emergeva agevolmente dal contenuto e dagli effetti dei contratti prodotti dalle parti – risultava proprietario del bene, sicchè correttamente la corte di appello ha ravvisato nel contratto Edil Nan-Beton Camuna la vendita di cosa altrui avente effetti obbligatori e non reali. Del tutto insussistente è pertanto l’asserita violazione di quanto disposto dall’art. 1485 c.c., comma 2.

Del pari è ineccepibile la decisione della corte di appello di ritenere infondata la pretesa della Edil Nan nei confronti del Maggioni e della Immobiliare Emmedi con i quali la prima aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita dell’immobile in questione, poi ceduto alla Beton Camuna con conseguente coerente applicazione di quanto disposto dall’art. 1410 c.c., in tema di rapporti tra cedente e cessionario.

Va infine osservato che la questione relativa al paradossale valore della sentenza impugnata – che sarebbe “inutiliter data” con la quale è stata accolta una domanda che andava invece rigettata per mancanza di interesse mancanza di interesse – verrà affrontata esaminando l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla Beton Camuna, limitandosi al momento a segnalare che quest’ultima società ha chiesto in via alternativa e subordinata il risarcimento del danno previa declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con la Edil Nan a norma dell’art. 1479 c.c..

Il ricorso principale della Edil Nan deve pertanto essere rigettato.

La s.p.a. Beton Camuna, con l’unico motivo del ricorso incidentale, denuncia “nullità del capo di sentenza impugnato per violazione di legge” nonchè vizi di motivazione e mancata decisione su un punto della controversia. La società ricorrente incidentale ripropone la richiesta già formulata in via alternativa, in caso di impossibilità di accoglimento della richiesta di riconoscimento dell’obbligo della Edil Nan di procurare la proprietà dell’appartamento, di declaratoria di risoluzione del contratto 25/10/1984 con conseguente obbligo di restituzione del prezzo. Le due domande sono state proposte in via alternativa e non sono incompatibili nè cumulative come invece ritenuto dalla corte di appello la quale ben poteva decidere nel senso di condannare all’adempimento e, in caso di impossibilità, di condannare al rimborso del prezzo. Nella specie, non essendo più realizzabile la vendita per fatto e colpa della Edil Nan, non sussistevano ostacoli alla pronuncia di risoluzione del contratto.

Il motivo è fondato risultando evidente l’errore commesso dalla corte di appello nell’aver accolto la domanda proposta in via principale dalla Beton Camuna – volta ad ottenere la condanna della Edil Nan a procurarle l’immobile in questione – pur nella consapevolezza della opinabilità di detta richiesta della emissione di un provvedimento problematico quanto alla sua esecuzione.

La corte di merito non ha tenuto conto dei principi pacifici della giurisprudenza di legittimità secondo cui:

– in tema di procedimento civile, l’interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (sentenza 31/3/2006 n. 7635); l’assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poichè costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra i le parti sul merito della stessa (sentenza 7/3/2002 n. 3330).

La corte di appello avrebbe dovuto, nel rispetto dei detti principi, verificare la concreta possibilità per la richiedente Beton Camuna di ottenere dalla Edil Nan la proprietà dell’immobile in questione venendo meno, in caso contrario, l’interesse ad una pronuncia – sia pur chiesta in via principale – non eseguibile, con conseguente obbligo di esame della richiesta formulata in via alternativa e subordinata di ottenere la condanna della Edil Nan al pagamento della somma di danaro corrispondente al valore attribuito all’immobile – ossia alla restituzione del prezzo pagato – previo declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento.

In tali sensi ed in tali limiti va accolta la censura in esame: la detta indagine, omessa dalla corte di appello, dovrà essere svolta dal giudice del rinvio che si designa in altra sezione della corte di appello di Brescia alla quale va rimessa anche la pronuncia sulla spese di questo giudizio di legittimità tra la s.p.a. Beton Camuna e la s.n.c. Edil Nan. Dal rigetto del ricorso principale della Edil Nan deriva l’assorbimento del ricorso incidentale che la s.a.s. Immobiliare Emmedi e gli eredi di M.A. hanno espressamente proposto in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale della Edil Nan. Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della complessità della vicenda e dell’intreccio dei vari contratti preliminari succedutisi nel tempo aventi ad oggetto lo stesso immobile – che inducono ad operare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la Edil Nan e i citati ricorrenti incidentali.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale proposto dalla s.n.c. Edil Nan, assorbito il ricorso incidentale proposto dalla s.a.s. Immobiliare Emmedi e dagli eredi di M.A.;

accoglie il ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. Beton Camuna, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese tra la s.p.a. Beton Camuna e la s.n.c. Edil Nan, ad altra sezione della corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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