Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15202 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 20164-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ELETTRO SANNIO WIND 3 S.r.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
P.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3655/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 27/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 2/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha accolto l’appello proposto da Elettro Sannio Wind 3 S.r.L. e P.T. avverso la sentenza n. 1219/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia di rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione per imposte di registro, catastale ed ipotecaria relativamente all’atto notarile stipulato dai suddetti contribuenti, in data 16.12.2011, per effetto del quale le parti convenivano di concedere, in favore della società, la locazione di un terreno di proprietà di P.T. in cambio di un compenso annuo di Euro 3.000,00 per tutta la durata del contratto (35 anni), contestualmente pattuendo di costituire, sul medesimo appezzamento di terreno, un diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di una centrale eolica, per il quale veniva stabilito un prezzo omnicomprensivo di Euro 500,00;
i contribuenti sono rimasti intimati.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. con unico motivo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20” avendo la CTR ritenuto che l’Amministrazione finanziaria, nel riqualificare il contratto, non avesse rispettato la volontà negoziale delle parti che, “anzichè statuire il contratto di superficie (assoggettandolo… ad un’imposta più alta di quella di locazione),…(avevano)… inteso formalizzare il contratto di locazione” in funzione dell'”interesse di parte concedente di ottenere una controprestazione dall’uso del proprio bene immobile (il canone di locazione)”;
1.2. la doglianza è fondata;
1.3. dal contratto, come dianzi illustrato, è dato evincere che il diritto di superficie, con facoltà di fare e mantenere le costruzioni per la centrale eolica, insiste sulla medesima estensione oggetto del contratto di locazione, sicchè la causa concreta del negozio risulta essere la concessione del diritto di superficie;
1.4. la costituzione di un diritto reale, in quanto atta a garantire un rapporto stabile con il terreno, costituisce, invero, il mezzo tecnicamente più idoneo per acquisire la disponibilità di un terreno a fini edificatori, come nel caso di specie con riferimento alla costruzione della centrale eolica;
1.5. strumenti contrattuali diversi dalla costituzione del diritto di superficie, quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie (anche atipiche), sono, invece, generalmente più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti già esistenti, richiedendo, in caso contrario, accanto alla locazione, un ulteriore negozio giuridico, ovvero una concessione edificatoria, che non risulta stipulata, nel caso di specie;
1.6. atteso che il rapporto tra le parti risulta, nel caso in esame, essere stato concretamente regolato dalla costituzione di un diritto di superficie piuttosto che da un contratto di locazione, la tassazione, da parte dell’Ufficio finanziario, del contratto mediante applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria-catastale commisurata al diritto di superficie risulta correttamente effettuata;
2. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;
4. la novità della questione affrontata rende opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna dei contribuenti, non costituiti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna i contribuenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021