Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15201 del 16/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15201
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13932-2019 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2157/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 15/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado nei suoi confronti delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) del vizio di motivazione apparente che inficia l’impugnato deliberato avendo il decidente, limitandosi a dare atto dell’insussistenza dei requisiti per la sua concessione, omesso di motivare perchè abbia ritenuto di negare l’accesso alla misura della protezione sussidiaria; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente, limitandosi a dare atto della genericità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine alle ragioni del proprio allontanamento dal paese di origine, omesso di verificare la veridicità dei fatti riferiti.
Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è infondato poichè, posto che il vizio denunciato è configurabile allorchè il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, nella specie esso non è concretamente ravvisabile avendo il decidente respinto il gravame sul punto dando atto che l’istanza era sfornita di ogni supporto probatorio e che il ricorrente neppure sotto il profilo dell’allegazione aveva ottemperato all’onere di indicare quali ragioni ne avessero giustificato l’allontanamento dal proprio paese.
3. Il secondo motivo è infondato poichè, posto che il dovere di cooperazione istruttoria presuppone che il ricorrente abbia assolto l’onere di allegazione incombentegli in ragione della sua qualità processuale, trovando infatti deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva rappresentazione dei fatti costitutivi idonei a fondare la domanda, nella specie il ricorrente non ha ottemperato all’onere in parola, giacchè, a fronte del rilievo in tal senso operato dal decidente, neanche nell’illustrazione del motivo il ricorso indica quali ragioni ne abbiano indotto l’allontanamento dal proprio paese.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 5 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020