Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15200 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 28/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15200

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.

Pisanelli n. 4, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Gigli, che lo

rappresenta e lo difende come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Di.Ro., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta

Rustia, del Foro di Trieste, e Roberto Gozzi, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo alla via G. Bettolo n.

17, in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di

Trieste il 5.6.2013 e depositata il 26 agosto 2013;

sentita la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio;

uditi gli Avvocati Giuseppe Gigli per il ricorrente e Riccardo Gozzi

per la controricorrente;

raccolte le conclusioni del P.M., dott.ssa CERONI Francesca, che ha

domandato dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ed in

subordine di volerne disporre il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, n. 738 del 5 giugno 2013 (dep. 26.8.2013), la Corte d’Appello di Trieste ha deciso in materia di provvedimenti accessori alla pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, riformando parzialmente la decisione di prime cure.

Il Tribunale di Trieste, adito dal marito, con decisione del (OMISSIS), aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, per questo assegnataria della casa coniugale, aveva gravato l’odierno ricorrente di un assegno mensile di Euro 1.800,00 per il mantenimento della moglie, e di Euro 1.200,00 mensili per il figlio. Il Tribunale, inoltre, ammoniva la Di. a causa del ripetuto coinvolgimento del figlio nelle liti con il marito, imponendole il pagamento della somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c..

La decisione era impugnata dal marito, che insisteva nel domandare l’addebito della separazione alla moglie, l’affidamento a sè del figlio di età minore, la riduzione dell’assegno di mantenimento per il bambino, la restituzione delle proprie monete d’oro ed il risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Trieste riteneva non provato che l’infedeltà coniugale della moglie fosse stata la causa della crisi del matrimonio. Censurava, peraltro, il tentativo della madre “di eliminare la figura paterna dall’orizzonte di vita del figlio” e disciplinava l’incremento del diritto di visita del padre nei confronti del figlio. Confermava l’assegnazione alla moglie, prevalente collocataria del minore, della casa familiare, una “lussuosa villa sull’Altipiano triestino”. Ritenuto che i coniugi avessero strutturato il loro rapporto nell’accettazione del fatto che la moglie non lavorasse, e rilevato pure “il tenore di vita matrimoniale oggettivamente elevato”, la Corte territoriale, richiamate le disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, confermava l’importo dell’assegno che il marito era gravato di corrispondere mensilmente in favore della moglie, mentre riduceva, da Euro 1.200,00 ad Euro 1.000,00, l’importo dell’assegno mensile dovuto quale contributo per il mantenimento del figlio. In ordine alle monete di cui era domandata la restituzione, riteneva di dover esaminare nel merito la questione e rigettava la domanda per difetto di prova.

In ordine all’appello incidentale introdotto dalla moglie, la Corte territoriale lo rigettava osservando, in particolare, che non vi era specifica doglianza quanto alle ragioni che avevano indotto il Tribunale a condannarla al pagamento di una sanzione in favore della cassa delle ammende. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto articolati motivi, D.A.. Resiste con controricorso Di.Ro.. Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , la motivazione, “fittizia e/o comunque falsa”, adottata dalla Corte d’Appello a sostegno della statuizione in materia di addebito della separazione.

Secondo il marito, infatti, la pronuncia di addebito della separazione alla moglie deve ritenersi rigorosamente fondata sulle prove testimoniali, che hanno evidenziato l’infedeltà coniugale della odierna controricorrente, la quale aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo 1, n. 5, in relazione all’art. 155 c.c., le statuizioni della Corte territoriale in materia di affidamento del figlio minore.

Il ricorrente sostiene che sono stati raccolti plurimi riscontri probatori dell’azione negativa svolta dalla madre sul figlio, che ha indotto il minore a creare una dannosa frattura nel rapporto con il padre. La Corte d’Appello, pur dando atto delle osservazioni delle Assistenti sociali, le quali avevano riscontrato che il figlio dichiarava di non voler vedere il padre, ma non era poi in grado di indicare le ragioni del rifiuto, e pur confermando la sanzione irrogata alla moglie ai sensi dell’art. 709ter c.p.c., per aver coinvolto il figlio nei contrasti coniugali, non ne ha poi tratto le logiche conseguenze, confermando invece il collocamento prevalente del minore presso la madre.

1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente contesta ulteriormente, questa volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 156 e 2697 c.c., l’entità dell’assegno di mantenimento di cui è stato gravato in favore di moglie e figlio, che risulta di importo superiore ai propri redditi.

1.4. – Con il quarto motivo di impugnazione, strettamente connesso con il precedente, il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “in punto contribuzione al mantenimento”, la decisione della Corte triestina in materia di ammontare dell’assegno di mantenimento, in considerazione dell’accertata riduzione dei redditi dell’obbligato divenuto, da imprenditore che era, un mero lavoratore dipendente.

1.5. – Con il quinto motivo, proposto contestando nuovamente la carente o incoerente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 156 e 2721 c.c., il ricorrente critica ancora le decisioni della Corte di merito in materia di ammontare dell’assegno di mantenimento. Osserva al proposito che la conservazione del tenore di vita avuto nel corso del matrimonio è un obiettivo solo tendenziale dell’assegno di mantenimento, poichè la separazione personale riduce le capacità economiche dell’onerato. L’assegno di mantenimento non poteva allora che essere fissato in importo minore, perchè l’ammontare degli assegni per moglie e figlio nella misura allo stato prevista, 2.990,40 Euro mensili, eccede le capacità reddituali dell’onerato che, in qualità di lavoratore dipendente, percepisce ora uno stipendio di circa 2.300,00 Euro mensili.

1.6. – Con il sesto motivo di ricorso, proposto per contraddittoria ed illogica motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 156 c.c., il ricorrente biasima la decisione della Corte d’Appello in materia di “omessa valorizzazione delle potenzialità lavorative” della moglie, “oltrechè l’omesso riscontro di quale fosse l’effettivo tenore di vita della famiglia in costanza di unione al fine di determinare l’assegno di mantenimento” nel giusto ammontare. Evidenzia al proposito il ricorrente che la moglie ha una propria formazione professionale ed ha pure lavorato all’interno dell’azienda del coniuge.

1.7. – Con il settimo motivo di contestazione il ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte d’Appello “per mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti”, al fine di dimostrare la decisività dell’infedeltà coniugale della moglie nella separazione delle parti, la reale capacità patrimoniale del marito e l’attitudine al lavoro della moglie.

1.8. – Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la erroneità ed incoerenza della motivazione adottata dalla Corte di merito in conseguenza dell’omesso esame di documentazione decisiva ai fini della soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’impugnante intende operare riferimento al contratto relativo alla propria assunzione quale lavoratore dipendente ed al relativo inquadramento che, ove fosse stato considerato, avrebbe indotto la Corte d’Appello a non gravarlo di assegni di mantenimento per moglie e figlio superiori ai suoi redditi.

Preliminarmente occorre osservare che il presente ricorso è stato introdotto nell’anno 2014, quando era già vigente la nuova formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, come convertito in legge. Deve infatti ricordarsi che, come statuito dalle Sezioni Unite, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, Cass. S.U., sent. 7.4.2014, n. 8053.

2.1. – Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente si lamenta, in sostanza, che la separazione personale dei coniugi non sia stata addebitata alla moglie. La ratio decidendi della Corte d’Appello, invero, prende le mosse dalla condivisione dell’argomento che l’infedeltà coniugale certamente una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. Tuttavia nel caso di specie, anche a seguito dell’esame delle testimonianze raccolte, l’infedeltà matrimoniale attribuita alla moglie – così come quella, precedente, attribuita al marito secondo la Corte di merito non è stato provato che si ponga in rapporto di causalità con la crisi del rapporto di coppia, e non sia invece intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale. La Corte d’Appello ha pure ritenuto che le proprie riflessioni abbiano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni operate dalla Corte d’Appello, congruamente motivate e non (tutte) specificamente contestate, non sono suscettibili di riesame in sede di giudizio di cassazione.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente contesta che la Corte d’Appello, pur avendo ritenuto accertate rilevanti carenze nelle attitudini genitoriali della madre, che aveva coinvolto il figlio nei contrasti intercorsi con il marito, non aveva poi disposto il collocamento prevalente del figlio presso il padre. La Corte territoriale, invero, ha riconosciuto le carenze educazionali della madre, tanto da irrogarle una sanzione da versare in favore della cassa per le ammende. Ha tuttavia ritenuto che, pur occorrendo compiere ogni sforzo per favorire la ripresa del miglior dialogo tra il figlio ed il padre – ed ha infatti incrementato il diritto di visita del genitore – il collocamento del minore presso la madre fosse comunque, allo stato, l’opzione preferibile. Del resto, se l’adolescente ha un legame fin troppo stretto con la madre, la scelta preferenziale consiste nel cercare di ricondurre il rapporto nei limiti della normalità. Diversamente, imporre d’autorità la trasformazione del rapporto tra la madre ed il figlio, costringendo il minore ad un radicale mutamento delle proprie abitudini di vita, appare un’iniziativa estremamente rischiosa proprio per il miglior equilibro del figlio, che entrambi i genitori, ed anche il giudice, devono evidentemente tutelare.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

2.3. – 2.4 – 2.5. – 2.8. – Con il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente critica le determinazioni della Corte di merito in materia di ammontare dell’assegno di cui è stato gravato per il mantenimento di moglie e figlio. L’impugnante contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui il suo reddito si sarebbe quadruplicato nel corso degli anni, e rileva che l’incremento risulta riferibile al solo triennio 2009-2011, quando aveva beneficiato di un lucroso incarico temporaneo. Occorre allora osservare che la ricordata affermazione della Corte territoriale risulta coerente con le attestazioni reddituali fornite dallo stesso ricorrente, essendo risultato il reddito da lui conseguito nell’anno 2012 quasi quadruplo rispetto all’anno 2009, ma soltanto in riferimento ad un periodo determinato e trascorso.

Deve anche evidenziarsi, inoltre, che il ricorrente ha criticato la decisione della Corte d’Appello anche perchè gli ha imposto il pagamento di un assegno mensile, per moglie e figlio, che ammonta complessivamente a circa 3.000,00 Euro, e risulta perciò superiore ai redditi derivanti all’obbligato dalla sua documentata attività di lavoratore dipendente (circa 2.300,00 Euro mensili). La decisione della Corte di merito, invero, si rivela in proposito effettivamente censurabile. Si osservi che il ricorrente è proprietario di un solo immobile, la villa in cui abitano moglie e figlio e da cui lui è andato via. Non risulta accertato alcun ulteriore reddito dell’obbligato, oltre lo stipendio mensile che percepisce. La Corte di merito afferma che il reddito del ricorrente si è quadruplicato nel periodo dal 2005 al 2010, ma non tiene conto che il reddito degli anni successivi è significativamente diminuito, in base a quanto specificamente attestato in atti. Afferma, poi, la Corte territoriale, che “l’assegno fissato in favore della moglie appare equamente determinato rebus sic stantibus, proprio in virtù dei parametri quantitativi evidenziati”. Al proposito la decisione della Corte d’Appello presenta una motivazione solo apparente, perchè non spiega, dato per scontato che l’onerato risulta percepire una retribuzione netta mensile di circa 2.300,00 Euro, a quali introiti ulteriori possa attingere per giungere a disporre di un reddito sufficiente a corrispondere assegni di mantenimento per complessivi Euro 3.000,00 circa, oltre ad assicurare a sè quanto necessario per condurre un’esistenza libera e dignitosa.

La decisione della Corte territoriale, pertanto, sul punto deve essere cassata e rinviata.

2.6. – Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente contesta ancora la superficiale valutazione da parte della Corte di merito delle condizioni patrimoniali delle parti, e se ne è trattato al paragrafo precedente. Nello stesso motivo il ricorrente critica anche la mancata valorizzazione, da parte della Corte di merito, delle potenzialità lavorative della moglie. La Corte d’Appello ha invero rilevato che gli irrisori compensi percepiti dalla controricorrente, in un periodo in cui ha lavorato presso l’impresa del marito, non sono idonei ad assicurare alcuna specifica prova dell’attitudine e della disponibilità a lavorare della donna. La Corte di merito ha quindi ritenuto che i coniugi avessero concordato, o comunque accettato, durante la convivenza coniugale, che a lavorare al fine di conseguire il reddito necessario alla famiglia avrebbe provveduto il solo marito, mentre la moglie si sarebbe dedicata all’accudimento del figlio, “alle attività casalinghe e semmai ad iniziative di natura sociale”, ed ha reputato che tale intesa debba essere rispettata anche durante il corso della separazione. Avverso questa chiara ratio decidendi l’odierno ricorrente non ha proposto alcuna critica specifica.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.7. – Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente contesta la mancata ammissione di prove testimoniali, volte a dimostrare che la fine del rapporto coniugale era effettivamente riconducibile all’infedeltà matrimoniale della moglie, nonchè ad accertare i comportamenti tenuti dalla madre con il figlio, idonei a mettere in cattiva luce l’altro genitore. La Corte Suprema ha avuto di recente occasione di ribadire, confermando un orientamento cui il Collegio intende conformarsi, che “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”, Cass., 7.3.2017, n. 5654. Non può allora non rilevarsi che, come si è in precedenza osservato, la Corte di merito ha specificamente deliberato in ordine a ciascuno dei punti su cui il ricorrente intenderebbe raccogliere ulteriori prove testimoniali, coerentemente motivando, ed il ricorrente si è limitato a riportare nel ricorso per cassazione i capitoli di prova articolati, senza chiarire quali di essi e per quale ragione, ove ammessi, avrebbero permesso di confutare ogni specifica ragione di decisione proposta dalla Corte d’Appello.

Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile.

Devono in definitiva accogliersi il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo del ricorso, ed in relazione ad essi l’impugnata decisione deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste che, riunita in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio attenendosi ai principi innanzi esposti, e provvederà pure al governo delle spese di lite relative al presente grado del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, respinti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e, in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alle spese di lite del presente grado.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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