Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15200 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1178-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA CANNATA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI

CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Napoli, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il decidente fondato il giudizio senza valutare la credibilità del ricorrente in rapporto alla situazione generale del paese di provenienza (Nigeria); 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente fondato il giudizio senza valutare la compromissione nel paese di provenienza dei diritti fondamentali quali il diritto alla salute e all’alimentazione.

Al proposto ricorso resiste il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio in guisa del quale il decidente ha giudicato, da un lato, le dichiarazioni rese dal ricorrente “scarsamente credibili e poco circostanziate” e ciò, segnatamente, a fronte del rilievo che il ricorrente non aveva ottemperato neppure all’onere probatorio attenuato previsto dalla legge, astenendosi dal produrre qualsiasi documento a sostegno della domanda, ed ancora della mancata comparizione di esso all’udienza ove avrebbe potuto chiarire in dettaglio tutti i fatti posti a sostegno della domanda; e dall’altro, ha ravvisato l’insussistenza nelle regioni di provenienza (Edo e Rivers State) di “una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato”, e ciò sulla scorta della consultazione di attendibili fonti internazionali che escludono che il conflitto in atto tra le forze governative ed il terrorismo abbia interessato le aree in questione.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poichè, considerato che il decidente ha escluso la sussistenza in capo al ricorrente di ragioni di apprezzabile vulnerabilità in rapporto alla situazione generale delle aree di provenienza, in particolare rilevando che il ricorrente non ha mai dichiarato di appartenere a movimenti politici ostili al governo, il motivo allega, argomentando la compromissione del diritto alla salute e all’alimentazione, fatti in precedenza non oggetto di rappresentazione, sicchè la loro sindacabilità è chiaramente preclusa a questa Corte.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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