Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15200 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 11/07/2011), n.15200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 25833/05) proposto da:

C.S.S. (cf. (OMISSIS)); G.A.

(c.f. (OMISSIS)); C.M.E.; G.

E.; G.S.U.; G.P.C.; G.

A., tutti eredi di G.G.; M.V. (c.f.

(OMISSIS)); D.L.I.; S.G.; S.

F., tutti eredi di SI.Gi., parti tutte

rappresentate e difese dall’avv. MINIERI Maria Carla ed elettivamente

domiciliate presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, giusta

procure speciali in atti;

– ricorrenti –

contro

Comune di MILANO, (c.f. (OMISSIS)) in persona del sindaco pro

tempore Dr. A.G.; rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avv.ti SURANO Maria Rita;

Elena Savasta; Martino Colucci e Raffaele Izzo, con elezione di

domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone n.

28, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1090/2005 della Corte di Appello di Milano,

depositata il 23/04/2005 e notificata il 5/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

6/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore dei ricorrenti avv. Rosa Maria Mariano con

delega dell’avv. Maria Carla Minieri, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

Udito il procuratore del controricorrente avv. Donatella Resta, per

delega dell’avv. Raffaele Izzo, che ha insistito per il rigetto del

ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. C.S.; l’ing. G.A., la Dr.ssa G.G.; l’ing. M.V. e l’avv. S. G., tutti funzionali del Comune di Milano, chiesero ed ottennero dal Presidente del locale Tribunale che si ingiungesse all’ente territoriale il pagamento di L. 146.153.000 ciascuno, a titolo di corrispettivo dell’attività libero professionale svolta nell’ambito dell’Ufficio di Alta Sorveglianza – in acronimo: UAS – costituito dal Comune con compiti ispettivi, istruttori, di controllo e supervisione in vista della costruzione di un impianto di depurazione delle acque reflue della zona sud di (OMISSIS), del quale faceva parte anche una società privata, la spa Lombardia Risorse.

Emesso il decreto nei termini richiesti, il Comune meneghino si costituì eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo o, in subordine, la competenza funzionale del giudice del lavoro, assumendo che non di attività libero professionale si sarebbe trattato bensì di mero svolgimento di mansioni attinenti al rapporto di servizio già esistente tra gli ingiungenti ed esso Comune. Il Tribunale adito, pronunziando nel contraddittorio degli opposti, nel frattempo costituitisi, respinse sia l’eccezione di difetto di giurisdizione sia quella di incompetenza funzionale; nel merito rigettò l’opposizione osservando che solo in sede di precisazione delle conclusioni il Comune avrebbe negato il diritto degli opposti ad ottenere un compenso, essendosi in precedenza limitato a contestarne la quantificazione; osservò poi il primo giudice che i funzionari erano stati chiamati a partecipare all’UAS per le loro qualifiche professionali – e quindi intuite penatine – e non in ragione dell’appartenenza all’ente pubblico – ratione offtcii.

La Corte di Appello di Milano, pronunziando sentenza n. 1090/2005, accolse invece il gravame del Comune, respingendo le domande dei predetti funzionari e revocando il decreto ingiuntivo, previa regolazione delle spese dei due gradi del giudizio.

La Corte territoriale osservò innanzi tutto che si era formato il giudicato sull’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, non avendo il Comune riproposto tempestivamente la relativa eccezione; ritenne poi che la questione della competenza del giudice del lavoro sarebbe stata superata dallo jus superveniens – D.Lgs. n. 51 del 1998; ritenne altresì che non fosse tardiva la contestazione dell’an debeatur operata dal Comune in quanto non di eccezione in senso proprio si sarebbe trattato quanto piuttosto di mera difesa, attinendo all’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda; nel merito previa una estesa analisi delle emergenze istruttorie, ritenne che i cinque dirigenti non avrebbero provato che il lavoro svolto all’interno dell’UAS esorbitasse dai loro compiti di ufficio.

Contro tale decisione le parti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico ed articolato motivo, costituendosi, in prosieguo, gli eredi della Dr.ssa G. e dell’avv. Si. depositando altresì memorie; il Comune si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con unico motivo i ricorrenti fanno valere “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 36 Cost.”.

Il ricorso e infondato.

2 – Va innanzi tutto ricordato che il vitium in jndicando previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, presuppone innanzi tutto la identificazione della norma che si intende violata – e tale specificazione manca del tutto se non per le norme costituzionali che però hanno una rilevanza del tutto diversa: su cui infra – e consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

2/a – La rilevata inammissibilità sussisterebbe anche se si volesse rinvenire nelle critiche contenute nel ricorso – ripetesi: non strutturate attorno ad una precisa violazione di legge – una allegazione di un’erronea ricognizione, da parte del giudice dell’appello, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, atteso che tale attività sarebbe comunque esterna all’esatta interpretazione della norma di legge estrinsecandosi nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr.

da ultimo: Cass. 7394/2010).

3 – Quanto al vizio contemplato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va richiamato il costante indirizzo di questa Corte secondo il quale esso è denunciabile solo quando si assuma che nel ragionamento del giudice di merito sia mancato o sia stato insufficiente l’esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero vi sia stato un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Ne consegue che il vizio attinente la motivazione non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. 10.657/2010; Cass. 18.119/2008;

Cass. 7972/2007; Cass. 15489/2007).

3/a – Nello specifico i ricorrenti innanzi tutto denunziano un’inversione logica nel ragionamento della Corte distrettuale tra premesse e conclusioni, dal momento che, partendo dal presupposto che l’attività dei ricorrenti non esulasse dall’oggetto del rapporto di servizio che li legava all’ente territoriale, è stato poi censurato che gli stessi non avessero provato che la stessa invece faceva riferimento a prestazioni libero professionali del tutto estranee ad esso: tale assunto non corrisponde neppure in via espositiva al ragionamento della Corte di Appello la cui motivazione è stata diretta proprio alla dimostrazione del primo assunto, esaminandone gli clementi fattuali e documentali. L’inammissibilità della censura riposa quindi, come detto, sulla ritenuta non condivisibilità, per i ricorrenti, di tale percorso logico e non sulla sua intrinseca insostenibilità.

3/b – In secondo luogo viene sottolineata la mancata formazione del giudicato sulla giurisdizione: anche in questo caso – e pur volendo omettere di considerare la natura del tutto teorica dell’argomentazione, dato che i ricorrenti non sostengono la giurisdizione del giudice amministrativo – la sollecitazione ad una delibazione di ufficio di tale presupposto processuale appare del tutto inammissibile in quanto non prende in esame la motivazione adottata dalla Corte milanese per ritenere abbandonata l’eccezione in questione (l’eccezione, contenuta nell’appello del Comune, non sarebbe stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni:

cfr. fol. 11 della sentenza) 3/c – L’analisi della genesi della formazione dell’UAS; della sua struttura; delle sue funzioni e delle modalità di funzionamento – che formano la parte centrale del ricorso-non sono ulteriormente delibabili da questa Corte per quanto rilevato in via generale sub par. 3: a ciò si aggiunga che ostacolo ad un ulteriore scrutinio in questa sede è rappresentato dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso – che del resto inficia tutte le deduzioni difensive contenute nel ricorso medesimo là dove operano un mero rinvio a documenti depositati nella pregressa fase di merito, senza riprodurne il contenuto e la precisa collocazione processuale- non essendo stato trascritto nè il testo della convenzione disciplinante le prerogative della UAS nè quello delle delibere di Giunta della stessa attuative.

3/d – La ricordata inammissibilità sanziona altresì – e per le medesime ragioni attinenti alla non consentita sollecitazione a nuova considerazione delle emergenze istruttorie al di fuori di un vizio di motivazione, di cui sopra s’è detto – la ricostruzione delle prestazioni rese dai ricorrenti e le loro caratteristiche, non senza omettere di considerare che, anche in questo caso, è del tutto mancata la riproduzione nel ricorso delle attività deliberative di Giunta (pareri; delibera d’incarico) e degli stessi ricorrenti (missive di accettazione dello stesso incarico) che formarono invece oggetto di mero richiamo nel ricorso.

4 – Quanto infine alla presunta violazione degli artt. 23 e 36 Cost., si osserva che tali precetti non possono fornire il parametro diretto del vizio di violazione di legge ma, semmai, lo spunto per sollevare in via incidentale la questione della non conformità al dettato costituzionale di una determinata norma, che sarebbe stata applicata dal giudice di merito secondo una interpretazione non costituzionalmente orientata: nella fattispecie – mancando del tutto tale riferimento normativo – invece la contrarietà all’art. 36 Cost.

– che per l’art. 23 Cost., manca qualunque argomentazione – sarebbe da riferire al ragionamento a contrario adottato dalla Corte distrettuale per contestare l’interpretazione della concreta fattispecie: in sostanza i ricorrenti affermano che se si confermasse la sentenza allora potrebbe ricavarsi il principio, non costituzionalmente corretto, che a qualunque impiegato pubblico potrebbe essere imposto di effettuare prestazioni extralavorative senza adeguata retribuzione: appare evidente l’inammissibilità dell’articolazione del motivo come vizio di violazione di legge, dal momento che la norma costituzionale sulla giusta retribuzione non è stata richiamata in sentenza nè lo è in ricorso al fine di essere applicata nel caso concreto – a pena, tra l’altro, di una contraddizione logica nel ragionamento dei ricorrenti che hanno sempre sostenuto la caratteristica di autonomia delle prestazioni rese nell’ambito dello UAS – e quindi non può formare il riferimento normativo sul quale calibrare l’error in judicando.

5 – Le spese sono a carico dei ricorrenti e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna parti ricorrenti in solido a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 7.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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