Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1520 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell’avvocato D’AURIA

ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AVINO ARCANGELO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5891/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 5/03/09, depositato il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che V.G., con ricorso del 29 luglio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 17 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del V. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 27.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 9 ottobre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il V., asseritamente creditore di differenze retributive e previdenziali a titolo di indennita’ per lavoro prestato su turni nei confronti del Comune di Torre Annunziata, aveva proposto – con ricorso del 20 giugno 1995 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito, al momento della proposizione della domanda di equa riparazione non aveva ancora deciso la causa, decisa successivamente con sentenza del 16 gennaio 2009;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha respinto la domanda, ritenendo integrata una fattispecie di promozione del giudizio presupposto nella consapevolezza della infondatezza e della inammissibilita’ della stessa domanda; b) al riguardo, ha precisato che il Tribunale amministrativo adito aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennita’ per lavoro su turni per il periodo dal 1983 al 1990, in quanto non era stata impugnata la deliberazione comunale n. 1370 del 10 dicembre 1990, istitutiva del lavoro su turnazione, con la quale era stata esclusa la sua applicazione retroattiva, ed aveva altresi’ dichiarato infondata la domanda per il periodo successivo, in quanto la prevalente giurisprudenza amministrativa aveva escluso l’applicazione dell’indennita’ nel caso, quale quello di specie, in cui il lavoratore svolge la propria attivita’ necessariamente e naturalmente articolata su turni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i due motivi di censura viene denunciato come illegittimo, anche sotto il profilo della motivazione, il mancato riconoscimento del diritto all’indennizzo che, invece, secondo l’orientamento di questa Corte, puo’ essere negato avendo riguardo non gia’ all’esito del giudizio presupposto, ma nei soli casi in cui possa affermarsi che si verte in ipotesi di abuso del processo o, in particolare, di promozione di lite temeraria;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, cio’ ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto e, soprattutto, sulle motivazioni di merito svolte dal Tribunale amministrativo adito per dichiarare inammissibile ed infondata la domanda di indennita’ per lavoro su turni, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, alla luce del menzionato e qui ribadito orientamento ed avuto riguardo alle eccezioni formulate dal resistente (prescrizione parziale del diritto fatto valere, omessa o ritardata presentazione di “istanza di prelievo”), non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale, oltre ad uniformarsi al qui ribadito principio di diritto, provvedera’ anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA