Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1520 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 244/2009 R.G. proposto da:

CARABELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

Francesco Tesauro del Foro di Milano e dall’Avv. Rita Gradara del

Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima in Roma, Largo Somalia, 67, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 103/50/07, depositata il 14/12/2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avv. Rita Gradara;

udito l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 14/12/2007 la C.T.R. della Lombardia confermava la decisione di primo grado che aveva affermato la legittimità di due avvisi di accertamento notificati alla società Carabelli S.r.l. per Irpeg, Ilor e Irap relative agli anni 1997-1998, nella parte in cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione la sopravvenienza attiva rappresentata dall’estinzione dei debiti della società per effetto di rinuncia parziale da parte della controllante Fadis S.p.a.. Si trattava di crediti in origine vantati dalle banche nei confronti della Carabelli S.r.l., che erano stati acquistati dalla Fadis S.p.A. per un prezzo inferiore al valore nominale e ai quali successivamente la stessa società aveva rinunciato in parte (per importo pari alla differenza tra valore nominale e costo sostenuto per il loro acquisto). L’Ufficio riteneva che detta operazione rispondesse al solo fine di eludere l’imposta che altrimenti sarebbe stata dovuta se la rinuncia fosse stata operata direttamente dalle banche nei confronti della debitrice (considerandosi in tal caso la corrispondente estinzione del debito quale sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 55, comma 1, T.U.I.R.) e pertanto rettificava in tal senso il reddito imponibile, disapplicando – in forza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis – l’art. 55, comma 4, T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis), che considera non tassabile la sopravvenienza derivante da rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società partecipata.

Osservavano i giudici d’appello che dal p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza il 24/10/2004 emergeva chiaramente che, da un lato, “la Fadis S.p.A., nel periodo in cui veniva progettata l’operazione di acquisizione dei debiti, fosse già titolare del controllo della Carabelli S.p.A. (tanto, n.d.r.) da risultare inutile l’acquisizione di un controllo già detenuto”; dall’altro, esisteva già un “accordo stragiudiziale tra Carabelli e gli istituti di credito per lo stralcio liquidatorio dei crediti”, concluso prima dell’acquisizione dei crediti stessi da parte della Fadis S.p.A. (come desumibile in particolare dagli allegati 28, 9 e 13 al p.v.c.), ragione per cui l’operazione posta in essere risultava economicamente valida solo nel rapporto tra Carabelli e banche, ma non altrettanto poteva dirsi dell’intervento della Fadis che, avvenuto “a cose fatte”, “altro scopo non si proponeva… che quello di imboccare “vie traverse” al solo fine di aggirare obblighi e pretese fiscali”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Carabelli S.r.l. in liquidazione sulla base di sette motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e prodotto documenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 4, e art. 95 T.U.I.R., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, e dei principi generali in tema di elusione fiscale e abuso del diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato che la descritta operazione non avesse altro scopo che quello di ridurre l’onere tributario a carico della Carabelli S.p.A. e non fosse ravvisabile alcuna ragione economicamente valida se non nel rapporto tra Carabelli e banche.

Rileva di contro che l’operazione risponde invece a un disegno di ristrutturazione stragiudiziale dei debiti mirato a realizzare, con la collaborazione delle banche, il superamento della crisi di una delle entità del gruppo, evitando il ricorso a procedure concorsuali. In tale prospettiva risultavano chiari la ragione economica dell’operazione e il coinvolgimento in essa dell’interesse, oltre che delle banche e della società debitrice, anche della Fadis quale società del gruppo Carabelli – Fadis.

Formula in conclusione il seguente quesito di diritto: “Se l’operazione di ricapitalizzazione di una società, attuata mediante acquisto, da parte di un socio (nella specie, FADIS S.p.A.), dei crediti delle banche verso la società partecipata (nella specie, CARABELLI S.p.A.) e rinuncia ad essi, con conseguente irrilevanza reddituale della patrimonializzazione della società (ex artt. 55 e 95 T.U.I.R.), debbano considerarsi momenti di una operazione complessivamente elusiva (o abusiva) dal punto di vista fiscale, senza altro obiettivo economico, in contrasto con la ratio delle disposizioni applicate ed inopponibile all’amministrazione finanziaria, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, come ritenuto dal giudice a quo, o se, al contrario, detta operazione non presenti motivi di elusività, dovendo essere considerata corretta (non abusiva) applicazione dei citati artt. 55 e 95 T.U.I.R., come messo in rilievo nella Risoluzione n. 152/E del 22 maggio 2002 dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Normativa e contenzioso; se, pertanto, la riduzione dei debiti e la ricapitalizzazione, conseguite dalla società partecipata, siano fatti di natura patrimoniale, fiscalmente irrilevanti; o siano da qualificare come sopravvenienza attiva tassabile”.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile nella fattispecie la previsione antielusiva di cui alla citata disposizione, sebbene la descritta operazione non sia compresa nell’elenco ivi previsto dei contratti potenzialmente elusivi, da considerare tassativo.

E’ formulato il seguente quesito di diritto: “in relazione ad una operazione di ricapitalizzazione di una società, attuata mediante acquisto, da parte di un socio (nella specie, FADIS S.p.A.), dei crediti delle banche verso la società partecipata (nella specie, CARABELLI S.p.A.) e rinuncia ad essi, con conseguente irrilevanza reddituale della patrimonializzazione della società (ex artt. 55 e 95 T.U.I.R.), si chiede se tale operazione sia ricompresa nell’elenco di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in particolare, si chiede se il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 3, lett. c), che include le “cessioni di crediti” tra i contratti potenzialmente elusivi, sia applicabile solo per disconoscere gli effetti fiscali delle “cessioni di crediti” e solo nei confronti del cedente, come sostenuto nel presente ricorso, o debba invece essere interpretato, come ritenuto dal giudice a quo, come applicabile anche alle riduzioni di debiti di cui beneficia la società partecipata, per effetto di rinuncia di un socio creditore”.

5. Con il terzo motivo la contribuente denuncia “difetto assoluto di motivazione circa il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, concernente la dedotta assenza di vantaggi fiscali per Carabelli (e per Fadis)”, con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ritenuto che l’intervento della Fadis S.p.A. avrebbe comportato due vantaggi fiscali indebiti, e cioè: a) sottrarre all’imponibilità fiscale le sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia ai crediti; b) spostare da Carabelli a Fadis i costi dell’operazione di risanamento finanziario.

Sostiene infatti la ricorrente che, sotto il primo profilo, la non tassazione della eliminazione di debiti per effetto della rinuncia del socio non è un vantaggio fiscale indebito, mentre, sotto il secondo profilo, lo spostamento dei costi da Carabelli a Fadis, per la prima, costituisce un vantaggio solo dal punto di vista economico e non anche da quello fiscale, rispetto al quale anzi costituisce un danno.

Rileva inoltre che, avendo essa contribuente conseguito negli esercizi precedenti a quelli oggetto di verifica pesanti perdite riportabili a nuovo ex art. 102 (ora 84) T.U.I.R., l’ipotizzata elusa sopravvenienza attiva non avrebbe potuto comunque comportare alcun incremento del reddito imponibile o riduzione di carico fiscale, essendo l’ammontare delle perdite accumulate largamente superiore alla sopravvenienza.

Con riferimento alla Fadis, rimarca che l’operazione ha per essa comportato un esborso finanziario di circa 19 miliardi di lire a fronte di un risparmio fiscale ipotizzato a vantaggio di Carabelli di circa 3,5 miliardi di lire.

La sentenza impugnata, quindi, secondo la ricorrente, omettendo di confrontare l’entità dei costi con quella dei benefici economici dell’operazione, e non prendendo in esame le difese svolte nell’atto d’appello e nella memoria circa l’assenza di vantaggi fiscali, ha violato i criteri che secondo la giurisprudenza di legittimità sono da osservare in tema di motivazione delle sentenze in materia di elusione.

Formula in conclusione il seguente quesito di diritto: “se sia nulla, ai sensi dell’art. 360, n. 4, e, in subordine, viziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza in tema di comportamenti elusivi, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis, che respinga un ricorso contro un avviso di accertamento emesso ai sensi della D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, senza prendere in considerazione le deduzioni del contribuente circa l’assenza di convenienza fiscale dell’operazione; in particolare, se sia nulla per difetto di motivazione la sentenza che ometta di confrontare l’entità del presunto beneficio fiscale (nella specie, irrilevanza reddituale della riduzione dei debiti) conseguito dalla società debitrice con i costi dell’operazione ritenuta elusiva; nella specie, in relazione alla ricapitalizzazione di una società, attuata mediante acquisto, da parte di un socio (FADIS S.p.A.), dei crediti delle banche verso la società partecipata (nella specie, CARABELLI S.p.A.), si chiede se sia viziata la motivazione della sentenza impugnata, in quanto omette di prendere in esame la circostanza che i costi dell’operazione (19 miliardi di lire) sono notevolmente superiori all’entità del presunto beneficio fiscale conseguito dalla società ricorrente (pari all’Ilor dovuta per il 1997)”.

6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia analogamente vizio di motivazione omessa (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e, in subordine, insufficiente e illogica (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), circa le ragioni economiche del risanamento di Carabelli, operato da Fadis.

Deduce che la sentenza impugnata omette totalmente di spiegare la ragione per cui, nell’operazione descritta, il fine (e il risultato) di risanare la società partecipata, e gli altri fini e risultati conseguenti al risanamento, da parte di altra società facente parte del medesimo gruppo, non sussistessero affatto, ignorando totalmente quanto in senso opposto dedotto e documentato nell’atto d’appello, nel quale tra l’altro si era evidenziato che:

– l’operazione ha consentito alla società Carabelli di azzerare debiti per circa lire 46 miliardi e, contestualmente, alla Fadis di valorizzare la propria partecipazione a fronte di un esborso pari a circa lire 19 miliardi;

– l’azzeramento dei debiti della Carabelli è stato posto in essere da Fadis in due distinti momenti: dapprima attraverso la rinuncia al differenziale (circa lire 27 miliardi) corrente tra il valore nominale dei crediti e il costo sostenuto per acquistare; poi attraverso il conferimento del residuo credito (circa lire 19 miliardi) a capitale sociale;

– ancor prima di conferire il proprio credito nel capitale della Carabelli (conferimento che l’Ufficio afferma essere avvenuto solo dopo la data di inizio delle operazioni ispettive), Fadis aveva dichiarato di rinunciarvi definitivamente, come preso atto dagli stessi verificatori (allegato n. 9 p.v.c.);

– l’impegno finanziario ha permesso a Fadis di “porre in sicurezza” i crediti commerciali da essa già vantati verso la Carabelli, per vendite di macchinari avvenuto in esercizi precedenti;

– l’operazione ha permesso anche la radicale rimozione di ogni rischio finanziario riconducibile alle garanzie fideiussoria rilasciate tra luglio e dicembre 1994 da Fadis in favore del sistema bancario, per oltre 12 miliardi di lire;

– l’operazione è stata conclusa in un momento in cui, diversamente da quanto affermato in sentenza, Fadis non aveva più il controllo di Carabelli (avendo l’assemblea straordinaria di quest’ultima azzerato il capitale, in data 17/11/1995, come riferito al foglio 20 del processo verbale).

E’ formulato in conclusione il seguente quesito di diritto e, in subordine, motivazionale: “in relazione ad una operazione di ricapitalizzazione di una società, attuata mediante acquisto, da parte di un socio (nella specie, FADIS S.p.A.), dei crediti delle banche verso la società partecipata (nella specie, CARABELLI S.p.A.) e rinuncia ad essi, con conseguente irrilevanza reddituale della patrimonializzazione della società, se sia nulla, ai sensi dell’art. 360, n. 4, o motivata in modo non sufficiente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza del giudice tributario nella quale si afferma che l’applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 4 e art. 99, comma 2 sarebbe stato lo scopo unico dell’operazione, senza un esame critico ed una valutazione delle difese del contribuente e senza indicare il processo cognitivo in esito al quale ha ritenuto di accogliere la tesi sostenuta al riguardo dall’Ufficio impositore; in specie, se sia nulla o insufficiente la motivazione della sentenza che asserisca l’unicità dello scopo fiscale, omettendo di motivare circa l’assenza di risultati e scopi economici extrafiscali pacifici in causa, ovvero circa la essenzialità del fine fiscale”.

7. Con il quinto motivo la ricorrente deduce ancora vizio di motivazione omessa (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) o insufficiente (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente l’asserito preventivo accordo Carabelli-Banche, rispetto al quale Fadis sarebbe intervenuta ex post.

Anche a tal riguardo lamenta che alle esposte conclusioni i giudici d’appello sono pervenuti senza aver esaminato e valutato le argomentazioni difensive svolte dalla società nell’atto d’appello e nella memoria depositata nel corso del giudizio, atti nei quali si era tra l’altro evidenziato che:

– non esiste alcuna prova documentale di un preteso accordo intervenuto tra le banche e Carabelli, mentre è inverosimile la tesi dell’ufficio secondo cui tale accordo sarebbe avvenuto verbalmente;

– un accordo tra le banche e Carabelli non era ipotizzabile perchè Carabelli non disponeva dei mezzi finanziari per far fronte ai debiti bancari, pur se ridotti al 40% e, del resto, un’eventuale pagamento ricevuto dalle banche sarebbe stato passibile di revocatoria, in caso di fallimento della società debitrice;

– è stata depositata in primo grado, in allegato alla memoria, documentazione comprovante il negozio intervenuto tra le banche e Fadis (copia del verbale del consiglio di amministrazione della Fadis in data 30/3/2007 con cui viene dato mandato al dr. R. di condurre e concludere le trattative con le banche per l’acquisto dei crediti da queste vantati verso Carabelli; copia dei contratti intervenuti tra Fadis e varie banche);

– negli allegati n. 9, 13 e 28 del processo verbale, genericamente richiamati dall’ufficio, non vi è alcuna prova dell’accordo su cui quest’ultimo fonda la sua tesi, ma ne emerge anzi la prova opposta, e cioè che nessun accordo era possibile raggiungere tra Carabelli e le banche, senza l’intervento di Fadis;

– la tesi secondo cui le banche, prima che Fadis li acquistasse, avessero già rinunciato al 60% circa dei loro crediti, presuppone la simulazione dell’acquisto da parte di Fadis oltre che della successiva rinuncia ad essi; nulla però è detto nella motivazione della sentenza impugnata circa l’esistenza di un accordo simulatorio al quale avrebbero dovuto prendere parte, con Fadis e Carabelli, la pluralità delle banche creditrici.

E’ formulato in conclusione il seguente quesito di diritto e, in subordine, motivazionale: “in relazione ad una operazione di ricapitalizzazione di una società, attuata mediante acquisto, da parte,di un socio (nella specie, FADIS S.p.A.), dei crediti delle banche verso la società partecipata (nella specie, CARABELLI S.p.A.) e rinuncia ad essi, con conseguente irrilevanza reddituale della patrimonializzazione della società, se sia nulla, ai sensi dell’art. 360, n. 4, o motivata in modo non sufficiente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza del giudice tributario di appello che afferma l’esistenza di un doppio accordo, di cui il secondo simulato – prima tra banche e società debitrice, poi tra banche e società socia – riprendendo acriticamente un assunto dell’ufficio che rinvia genericamente a tre allegati del processo verbale di constatazione, omettendo: a) di prendere visione e di esaminare il contenuto di tali allegati; b) di esaminare criticamente le deduzioni, le difese e produzioni del contribuente (tra cui documentazione relativa ai rapporti tra banche e società socia); c) di indicare il processo cognitivo in esito al quale ha ritenuto di condividere la tesi dell’Ufficio impositore: in specie, se sia nulla la sentenza che asserisce che il socio avrebbe acquistato crediti ai quali le banche avrebbero già (in parte) rinunciato “verbalmente”, ma non esamina se l’acquisto dei crediti sia simulato, e non prende in considerazione gli argomenti dedotti e i documenti che attestano la cessione dei crediti dalle banche alla società socia”.

8. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia – formulando quesito di diritto – difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, circa la praticabilità della c.d. “operazione-modello”.

La ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto legittima la pretesa fiscale fondata sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis senza considerare se potesse essere concretamente posta in essere l’operazione “modello” consistente nel finanziamento della società partecipata da parte del socio seguita da estinzione parziale dei debiti da parte della suddetta partecipata (considerato che le Banche non erano disposte a stipulare convenzioni con la debitrice Carabelli per timore di revocatorie).

9. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia infine vizio di motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. da un lato affermato, accogliendo la tesi dell’ufficio, che Fadis avrebbe acquistato soltanto i crediti, nei confronti di Carabelli, corrispondenti agli importi a cui le banche non avevano rinunciato (e non avrebbe pertanto acquistato quella parte dei crediti che avevano già formato oggetto di rinuncia da parte delle banche nei confronti della società debitrice) e, dall’altro, pure accolto la tesi dell’ufficio secondo cui l’acquisto dei crediti e la rinuncia ad essi (nella parte corrispondente alla differenza tra valore nominale e costo) da parte di Fadis sarebbero operazioni civilisticamente valide ma fiscalmente elusive.

E’ formulato il seguente quesito motivazionale: “in relazione ad una operazione di ricapitalizzazione di una società, attuata mediante acquisto, da parte di un socio (nella specie, FADIS S.p.A.), dei crediti delle banche verso la società partecipata (nella specie, CARABELLI S.p.A.) e rinuncia ad essi, con conseguente irrilevanza reddituale della patrimonializzazione della società, se sia contraddittoria, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione della sentenza che, da un lato, affermi la nullità dell’acquisto dei crediti e della rinuncia ad essi, e, dall’altro, presupponendo la validità di tali negozi, li ritenga elusivi ed inopponibili all’Amministrazione finanziaria, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis”.

10. Logicamente prioritario si presenta l’esame – congiunto – del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, posto che con essi si deduce innanzitutto la nullità della sentenza ed in ogni caso vizi della motivazione della medesima.

10.1. Al riguardo mette conto anzitutto rilevare – con riferimento alla scelta espositiva che accomuna i motivi terzo, quarto, quinto e sesto di ricorso – che non è causa di inammissibilità il fatto in sè che, nell’ambito dello stesso motivo, vengano dedotte due distinte censure (error in procedendo e vizio di motivazione), trattandosi di modalità redazionale fonte potenziale bensì di maggiore difficoltà di lettura e percezione del chiesto ma non anche di inosservanza dei requisiti di forma contenuto dell’atto richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ferma restando naturalmente la necessità che per entrambi venga articolato specifico e distinto quesito ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (ove applicabile, come nella specie, ratione temporis: v. Sez. U, n. 7770 del 31/03/2009, Rv. 607547; conf. Sez. 3, n. 12248 del 20/05/2013, Rv. 626395): onere che nella specie può considerarsi compiutamente rispettato, non ostando a ciò la scelta, di carattere meramente grafico e stilistico di esporre i quesiti in modo unitario nell’ambito di un solo complesso periodo, potendosi comunque enucleare da esso separate proposizioni idonee a identificare, da un lato, la regola processuale che si assume omessa in relazione al caso concreto, dall’altro, il fatto controverso e decisivo sul quale si assume il giudice di merito abbia adottato una motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.

10.2. E’ inoltre preliminarmente da rilevare, con riguardo ai motivi terzo, quarto, quinto e sesto, che non sussiste la denunciata nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 (per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) attiene infatti alla mancanza, nella sentenza, della “concisa esposizione… dei motivi in fatto e in diritto della decisione” (secondo il testo della norma applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 14/12/2007), non anche alla omissione, insufficienza e contraddittorietà di essa rispetto ad un fatto controverso e decisivo. Solo la totale mancanza della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione (ovvero la sua mera apparenza) possono comportare violazione dell’art. 132 citato e quindi error in procedendo, mentre la incompletezza della motivazione – ossia la sua omissione, insufficienza o contraddittorietà, rispetto a ciascun fatto decisivo e controverso – comporta error in iudicando denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (non 4).

Tanto premesso, ed esaminando perciò le censure esposte soltanto con riguardo ai vizi della motivazione (quindi con esclusione del dedotto error in procedendo), occorre evidenziare che i giudici d’appello, nel seguire la ricostruzione indiziaria del p.v.c. (comportamento che non è vietato in sè, nè determina di per sè la nullità della sentenza, ove la motivazione risulti comunque chiara ed esauriente: v. Sez. U, n. 642 del 16/01/2015), hanno però omesso di motivare sufficientemente, eventualmente previ gli accertamenti e le valutazioni in ipotesi ritenuti opportuni anche alla luce delle circostanze messe in evidenza dalla contribuente, in ordine ad un fatto certamente decisivo, ossia l’inesistenza di ragioni economiche (diverse dal realizzato risparmio fiscale) per porre in essere una operazione in sè non esclusa dall’ordinamento se non se ed in quanto determinata unicamente dal perseguimento di un vantaggio fiscale (v. Sez. 5, n. 9334 del 08/05/2015, pronunciata nella controversia nascente dal ricorso proposto dalla Fadis S.p.A. avverso avviso di accertamento nei suoi confronti emesso in relazione alla medesima operazione).

Tanto in particolare deve rilevarsi con riferimento all’affermazione, di rilievo centrale nella qualificazione della complessa operazione negoziale come diretta a fini di elusione fiscale, secondo cui la rinuncia a una parte dei crediti vantate dalle banche nei confronti di Carabelli sarebbe stata già pregiudizialmente concordata tra le stesse parti prima e indipendentemente dall’intervento di Fadis S.p.a., risultando tale assunto insufficientemente motivato attraverso il semplice richiamo a documenti allegati al processo verbale della Guardia di Finanza (allegati 28, 9 e 13), in mancanza di alcuna disamina e valutazione del contenuto di tali documenti e della loro conducenza probatoria rispetto alla tesi accolta, disamina e valutazione tanto più necessarie a fronte delle contrarie allegazioni e argomentazioni difensive tese a evidenziare la sussistenza di indici di diverso segno, desumibili da quegli stessi documenti e da altri non considerati dalla C.T.R..

Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi in esame devono pertanto essere accolti esclusivamente nei limiti sopra esplicitati, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, con assorbimento degli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla C.T.R. Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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