Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 152 del 07/01/2013
Civile Ord. Sez. U Num. 152 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: RORDORF RENATO
ORDINANZA
sul ricorso 21674-2011 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona
del Magnifico Rettore pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE ALDO MORO 5, presso lo
2012
studio dell’avvocato FAVA ALFREDO – Ufficio Legale,
623
Contenzioso civile e tributarlo dell’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, rappresentata e difesa
dagli avvocati PRUDENTE GAETANO, CARBONARA DOMENICO,
Data pubblicazione: 07/01/2013
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FRANCAVILLA ANTONIO, AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI;
intimati
–
per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 14282/2007 del TRIBUNALE di BARI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/12/2012
RORDORF.
dal Consigliere Dott. RENATO
–
Ordinanza
Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato una
relazione del seguente tenore:
“t- Il prof. Antonio Francavilla, docente universitario di prima
fascia, ha convenuto in giudizio l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
percepire la somma di C 266.792,29 a titolo di indennità specifica medica,
retribuzione di posizione fissa e variabile e maggiorazione di fine rapporto,
con condanna di detto Ateneo e della locale Azienda Ospedaliera Policlinico
Consorziale al pagamento della somma in questione ed alla conseguente
regolarizzazione della posizione contributiva.
2.-
Costituitasi in giudizio l’Università ha eccepito la carenza di
giurisdizione del giudice ordinario ed ha contestato la domanda nel merito.
La stessa, con ricorso notificato all’attore ed all’Azienda ospedaliera,
chiede alle Sezioni unite di regolare preventivamente la giurisdizione,
dichiarando la competenza del giudice amministrativo.
3.-
Sostiene la richiedente che la domanda del Francavilla, in
ragione dello status giuridico di professore universitario di prima fascia
dallo stesso goduto, sarebbe devoluta al giudice amministrativo ex art. 63,
c. 4, del d.lgs. 30.03.01 n. 165 che rimette alla giurisdizione esclusiva di
tale giudice le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3
dello stesso d.lgs. n. 165, tra i quali rientra il rapporto di impiego dei
professori e dei ricercatori universitari.
4.-
La domanda ha ad oggetto la richiesta di equiparazione
economica del docente universitario al personale medico del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della prestazione del servizio assistenziale
presso le cliniche e gli istituti universitari e,
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pertanto, secondo la
dinanzi al Giudice de/lavoro di Bari perché fosse accertato il suo diritto a
richiedente, trova origine nel rapporto di impiego esistente tra il
Francavilla e l’Amministrazione universitaria e riguarda l’accertamento di
diritti patrimoniali derivanti da tale rapporto, sia pure in relazione alla
doppia attività didattica ed assistenziale. Lo svolgimento di funzioni
assistenziali non esclude, infatti, l’unicità dello status di docente
dell’Azienda ospedaliera non è estranea all’obbligazione lavorativa
nascente dal rapporto di pubblico impiego e ne rappresenta solo una
particolare modalità di esecuzione.
5.- Non svolgono attività difensiva il Francavilla e l’Azienda
Ospedaliera, cui il ricorso ora in esame è stato notificato.
5.- L’art. 63, c. 4, del d.lgs. 30.3.01 n. 165 rimette alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all’art. 3 dello stesso decreto, tra le quali rientrano quelle concernenti il
rapporto d’impiego dei professori e dei ricercatori universitari (art. 3, c. 2).
Nel caso di specie, tuttavia, non si discute del rapporto del prof.
Francavílla alle dipendenze dell’Università degli studi di Palermo, ma
dell’attività dallo stesso prestata presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico
Consorziale
4.- L’art. 5 del d.lgs. 21.12.99 n. 517 distingue il rapporto di lavoro
dei professori e dei ricercatori con l’università dal rapporto di lavoro
instaurato con l’azienda ospedaliera e dispone che – sia per l’esercizio
dell’attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende – si applicano ai
professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del
servizio sanitario nazionale (c. 2), La giurisprudenza delle Sezioni unite
ritiene che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l’Azienda
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universitario, atteso che la funzione assistenziale svolta nell’ambito
sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero
presupposto del rapporto lavorativo atteso che l’attività svolta si inserisce
nei fini istituzionali e nell’organizzazione di dell’Azienda e che, pertanto, le
controversie connesse rientrano nel principio generale enunziato dall’art.
63, c. 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti
15.2.07n. 3370, 22.12.09 n. 26960 e 15.05.12n. 7503).
5.- Nel caso di specie la controversia non ha ad oggetto la dinamica
del rapporto universitario, ma l’accertamento nei confronti degli Enti
gestori della sanità pubblica del (vantato) diritto a percepire spettanze
economiche derivanti dall’espletamento del rapporto lavorativo nell’ambito
dell’Azienda sanitaria, nonché della (vantata) equiparazione con i medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Sulla base dei principi sopra
esposti (recentemente ripresi anche da Sez. unite 5.5.2011 n. 9847),
dunque, può rispondersi alla proposta richiesta di regolamento preventivo
nel senso che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario.
6.- Le Sezioni unite, riunite in camera di consiglio, alla luce delle
espresse considerazioni potranno, dunque valutare se non debba essere
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.”
La corte condivide tali considerazioni, che non appaiono idoneamente
scalfite dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata
dall’Università ricorrente, la quale insiste nel sostenere la inscindibilità del
rapporto di docenza e di quello ospedaliero ma lo fa sulla base di arresti
giurisprudenziali del giudice delle leggi intervenuti in un quadro normativo
precedente ed ormai superato da quello cui si è fatto sopra riferimento.
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delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. un.,
Le parti vanno perciò rimesse dinanzi al Tribunale di Bari, senza che
occorra provvedere sulle spese del presente regolamento nell’ambito del
quale l’intimato non ha svolto difese.
P.q.m.
La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che la giurisdizione compete
proseguimento della causa.
Roma, 18 dicembre 2012.
al giudice ordinario e rimette la parti dinanzi al Tribunale di Bari per il