Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15199 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 22/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente di sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Nereo Battello

per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato

in Roma, via Gregorio VII, n. 466, presso lo studio dell’Avvocato

Giuseppe Salvatore Cossa;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 28 del 2015,

depositata in data 12 marzo 2015 e notificata il 4 aprile 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Nereo Battello;

sentito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO

L’Avvocato A.G. ha impugnato dinnanzi al CNF la decisione del COA di Udine di apertura di procedimento disciplinare a suo carico, adottata il 29 giugno 2012.

Il CNF, con sentenza deliberata il 23 giugno 2013 e depositata il 12 marzo 2015, richiamando la sentenza di queste Sezioni Unite n. 28339 del 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso, avendo la citata sentenza, in contrasto con un precedente orientamento, ritenuto non impugnabile l’atto di apertura del procedimento disciplinare.

Per la cassazione di questa sentenza l’ A. ha proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

All’udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’ A. sostiene che al procedimento disciplinare nei suoi confronti, ancora pendente alla data di entrata in vigore del codice deontologico forense (16 dicembre 2014) si sarebbe dovuta applicare la nuova disciplina del procedimento disciplinare introdotta dalla L. n. 247 del 2012, la quale, prevedendo (art. 36) che il CNF pronuncia sui reclami avverso provvedimenti disciplinari e distinguendo tale funzione da quella di pronuncia sui ricorsi, renderebbe immediatamente proponibile il reclamo avverso l’atto di apertura del procedimento disciplinare. Interpretazione, questa, che dovrebbe discendere anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, attesa la natura afflittiva della sottoposizione a procedimento disciplinare.

2. – Il ricorso è infondato.

Queste Sezioni Unite, con arresti che il Collegio condivide non ravvisando ragioni per discostarsene, hanno ripetutamente affermato che l’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo status professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, con la conseguenza che, avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense, senza che a diversa conclusione possa giungersi alla luce dell’art. 111 Cost., poichè l’immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell’ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all’art. 97 Cost. (Cass., S.U., n. 28335 del 2011; Cass., S.U., n. 10140 del 2012; Cass., S.U., n. 8789 del 2016).

Oltre a non essere impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’atto di avvio del procedimento disciplinare a carico di un avvocato non risulta neppure soggetto ad impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, in ragione sia della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sia della necessità di salvaguardare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la quale, per un verso, prevede l’impugnabilità unicamente dinanzi al predetto C.N.F. dei provvedimenti emessi dal locale Consiglio dell’Ordine, e, per l’altro, assoggetta le decisioni di quest’ultimo al ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 56 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 36 del 1934 (Cass., S.U., n.16884 del 2013; Cass., S.U., n. 8789 del 2016, cit.).

3. – Il ricorrente sostiene che la modifica dell’ordinamento forense di cui alla L. n. 247 del 2012, e segnatamente la previsione, contenuta nell’art. 36 di tale legge, per cui “Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonchè in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare”, dovrebbe indurre a ritenere che l’atto di apertura del procedimento disciplinare sia ora passibile di reclamo al CNF. Ad avviso del ricorrente, infatti, la previsione che in materia disciplinare siano proponibili reclami e non ricorsi, autorizzerebbe a ritenere che anche l’atto di apertura del procedimento disciplinare, ancorchè non decisorio, sia suscettibile di reclamo.

Tale tesi non può essere condivisa.

Invero, a prescindere dal rilievo che il dato lessicale valorizzato dal ricorrente non appare significativo nel senso da lui preteso, posto che non è dubitabile che il reclamo avverso la decisione resa dal COA sul procedimento disciplinare è ha ad oggetto una provvedimento chiaramente definitivo del procedimento amministrativo e che quindi la previsione che lo strumento impugnatorio sia il reclamo non comporta di per sè la possibilità di allargare l’ambito dei provvedimenti ricorribili, è sufficiente rilevare che le ragioni per le quali si è ritenuto non autonomamente impugnabile l’atto di avvio del procedimento disciplinare nel vigore del R.D.L. n. 1578 del 1933 continuano ad essere valide anche nel nuovo ordinamento della disciplina forense.

E ciò tanto più deve essere affermato in quanto neanche nella nuova disciplina del procedimento disciplinare recata L. n. 247 del 2012 è prevista la possibilità di impugnare le determinazioni del consiglio di disciplina in ordine all’avvio del procedimento disciplinare, essendo consentita solo l’impugnazione delle sentenze (art. 61).

In conclusione, posto che non sussiste una nuova normativa per questo aspetto più favorevole all’incolpato, non vi è possibilità di ritenere che dalla entrata in vigore del nuovo ordinamento della professione forense possa discendere alcun effetto per il profilo che qui viene in rilievo, e cioè la non autonoma impugnabilità dell’atto di avvio del procedimento disciplinare formulato secondo la previgente disciplina.

4. – Il ricorso va quindi rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Consiglio dell’ordine svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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