Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15199 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 15199 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 21/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 22586-2013 proposto da:
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE

IL

PUBBLICO

2014

MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente

578

domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– ricorrente contro

MARTINELLI MICHAEL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA

GIAMBATTISTA

VICO

40,

presso

lo

studio

dell’avvocato GIOVAMBATTISTA CUCCI, che lo rappresenta
e difende, per delega a margine del controricorso;
LO FOCO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

CRISTINA MARCUCCI,

per

delega

a

margine

del

controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

FUSCAGNI CARLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 546/2013 della CORTE DEI CONTI Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello
ROMA, depositata il 05/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato Giovanbattista CUCCI, in proprio e per
delega dell’avvocato Maria Cristina Marcucci;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

TORTORA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA

I FATTI
La sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti condannò, tra gli
altri, gli odierni resistenti, nella rispettiva qualità di componente del
consiglio di amministrazione e di consulente della s.p.a. Cinecittà Holding società a totale partecipazione pubblica sottoposta a poteri di vigilanza del
Ministero per i beni culturali -, al pagamento, in favore della predetta
società, della somma di oltre 617 mila euro a titolo di danno erariale

conseguente alla costituzione, mediante conferimento di 1 milione di euro,
della s.p.a. Cinefund, società di gestione del risparmio istituita con finalità di
associare capitale privato nel finanziamento di produzioni cinematografiche,
che aveva subito rilevanti perdite.
La terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte annullò la
pronuncia ritenendo il giudice contabile carente di giurisdizione nei confronti
dell’amministratore Lo Foco e del consulente Martinelli.
La sentenza è stata impugnata dal P.G. contabile, che ne lamenta l’erroneità
alla luce del conclamato ruolo della Cinecittà Holding di società strumentale
del Ministero, ruolo predicabile alla luce di una serie univoca di indici puntualmente elencati ai folli 9 e ss. dell’odierno ricorso.
Resistono con controricorso Michele Lo Foco e Michael Martinelli.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, la Corte dei conti ha fatto
puntuale applicazione della più recente e ormai consolidata giurisprudenza di
queste sezioni unite (Cass. n. 26806 del 2009; n. 519 del 2010; n. 14655
del 2011; n. 3692 del 2012; nn. 3038 e 7374 del 2013; n. 71 del 2014, a
mente della quale deve ritenersi spettante al giudice ordinario la
competenza giurisdizionale in ordine all’azione di risarcimento dei danni
subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite
degli amministratori o dei dipendenti qualora non risulti configurabile, avuto
riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di
servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un
danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, senza che
possa ritenersi sufficiente criterio di collegamento, per radicare la
giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di una società per

(

1

azioni, la totale – come nella specie – o maggioritaria partecipazione
societaria dell’ente pubblico.
In particolare, con l’ordinanza n. 10299 del 2013, questa Corte ha
subordinato all’esistenza di tre imprescindibili condizioni – l’essere la società
a totale partecipazione pubblica; l’essere la sua destinazione statutaria volta
ad operare in via esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante;
l’esistenza di un cd. “controllo analogo” sulla gestione societaria rispetto a

articolazione interna – la legittimità della devoluzione della controversia al
giudice contabile, condizioni nella specie ritenute, del tutto
condivisibilmente, non interamente predicabili dalla Corte dei conti nel caso
di specie, considerato che la società Cinecittà Holding, costituita all’esito
della trasformazione dell’Ente autonomo di gestione per il cinema

ex lege

202/1995 e successive integrazioni con capitale interamente pubblico, pur
soggetta a pregnanti atti di indirizzo e vigilanza ed a pregnanti controlli sulla
gestione societaria da parte del Ministero per le attività culturali puntualmente evocati da parte del P.G. ricorrente – e pur essendo soggetta
al controllo della Corte dei conti ex art. 12 della legge 259 del 1958, non
esercitava, per destinazione statutaria, un’attività esclusiva o prevalente in
favore della P.A. partecipante, attività che, nella specie, non poteva che
definirsi “di impresa”, improntata cioè a parametri di economicità e di
concorrenza non astratta.
Decisiva è correttamente apparsa, al giudice contabile, la circostanza per la
quale la raccolta di investimenti privati da parte della società avrebbe
dovuto essere lo strumento funzionale a conseguire i finanziamenti delle
produzioni cinematografiche, così che la creazione della Cinefund e le finalità
perseguite con tale operazione – posta in essere all’esito di una indagine di
mercato condotta dall’odierno controricorrente Martinelli nella veste di
consulente esterno – non potevano che configurarsi come attività di
impresa, poiché la costituzione di una società di gestione del risparmio
rientrava a pieno titolo in una più complessa operazione destinata, da un
canto, all’investimento in capitali di rischio nell’industria cinematografica,
dall’altro, alla produzione di utili da ripartirsi tra gli investitori, privati e
pubblico.

quello che la P.A. sarebbe legittimata ad esercitare su di una propria

Il carattere chiaramente imprenditoriale dell’attività e delle finalità
perseguite dalla società escludono

tout court

che, per esse, possa

legittimamente discorrersi di attività amministrativa, onde l’accertamento
della responsabilità degli amministratori non può che essere devoluta al
giudice ordinario, non diversamente da quella del semplice consulente
esterno Martinelli, come già correttamente ritenuto dal giudice contabile
nella sentenza oggi impugnata dinanzi a questa Corte.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, li 2.12.2014

Il ricorso è pertanto rigettato.

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