Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15199 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24017-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 80255230585, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato

SANDRO SASSU;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 9497/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 I1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR ricorre avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Cagliari ha respinto l’opposizione da esso proposta avverso il decreto di approvazione dello stato passivo del Fall.to (OMISSIS) s.r.l. che, pur dando atto della natura privilegiata del credito erariale maturato a seguito della revoca dei finanziamenti disposti in base alle disposizioni della D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, aveva denegato che il privilegio in parola fosse estensibile anche agli interessi e ne chiede la cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso, a cui replica l’intimato con controricorso e memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il predetto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il decidente sarebbe incorso nella violazione del D.Lgs. n. 297 del 1999, artt. 4 e 5 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, sul rilievo che il credito restitutorio, maturato in conseguenza dell’intervenuta revoca delle agevolazioni a suo tempo accordate, è in ragione di quanto risultante dalla lettera stessa della norma da ultimo citata, nonchè alla luce delle finalità perseguite dalla legge, deve intendersi privilegiato sia in linea del capitale erogato che dagli interessi.

3. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 297 del 1999, art. 4, comma 3, applicato nella specie, prevede, nella parte che qui rileva, che “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”. La norma, come concordemente si riconosce, ricalca il disposto del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, in forza della quale, per quel che qui rileva, “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”.

Allorchè la norma rimanda al comma 4 onde schiarire l’estensione del concetto evocato per mezzo del sintagma “restituzioni” intende riprodurne anche il contenuto, di modo che, posto che a mente di quest’ultimo “l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali”, è frutto di una lettura viziata – e perciò contraria alla legge – credere che, se la restituzione debba avere ad oggetto capitale ed interessi e se ellitticamente la norma accorda il privilegio alle “restituzioni” non l’intero credito erariale sia privilegiato ma solo il capitale con l’esclusione perciò degli interessi.

4. Nè peraltro il contrario avviso del Tribunale – che travisa, dunque, il necessario collegamento interpretativo tra il comma 5 che accorda il privilegio per le restituzioni ed il comma 4 che include nelle restituzioni anche gli interessi – si accorda con le finalità della misura poichè, posto che le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive ubbidiscono al principio di rendere disponibili i mezzi finanziari in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle imprese e di espansione dell’economia, il loro recupero, in funzione di un reimpiego in favore di ulteriori attività di supporto, che si vuole assistito da privilegio in linea capitale, risulterebbe ingiustamente penalizzato se anche il debito per interessi che sorge a fronte del tempo della messa a disposizione e quindi della sottrazione delle risorse ad altri impieghi produttivi, non fosse assistito dallo stesso privilegio.

5. Il ricorso va dunque accolto e la causa, previamente cassato il decreto impugnato, va rinviata avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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