Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15199 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 11/07/2011), n.15199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25095/2005 proposto da:

F.A.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio

dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

RICCI Gian Giuseppe, D’ANGELO PASQUALE;

– ricorrente –

contro

B.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GLORIOSO 18, presso lo studio dell’avvocato PARRACINO

CLELIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUALANO Michele;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Masiani Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avv. Gualano Michele difensore del resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) E’ controversa l’avvenuta usucapione – da parte di B. B. – della porzione di costruzione di un fabbricato edificata sulla particella 637, fg. 41 comune di San Giovanni Rotondo, particella di cui F.A., con citazione 24 aprile 1996, ha rivendicato l’intera piena proprietà.

Il B., proprietario della confinante particella 414, ha resistito vittoriosamente alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale al tribunale di Foggia di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione di quella porzione della particella 637 che costituisce parte integrante del fabbricato edificato principalmente sulla particella n. 414 Il F. era originario proprietario della particella 414, ma in forza di espropriazione immobiliare, con pubblico incanto avvenuto il 24 febbraio 1976, proprietari di essa erano divenuti i coniugi D. M., i quali nel 1996 avevano trasferito la proprietà all’odierno resistente B..

Il tribunale di Foggia ha ritenuto che, unendo il possesso del convenuto B. a quello dei suoi danti causa, egli avesse usucapito la porzione di fabbricato eretta sulla particella 637, unita alla maggior parte del fabbricato ricadente sulla contigua particella 414, a partire dal 23 febbraio 1996, cioè esattamente venti anni dopo l’aggiudicazione ai D.M. della suddetta particella 414.

La Corte di appello di Bari con sentenza 3 giugno 2005 ha rigettato l’appello di F.A..

Questi il 12 ottobre 2005 ha interposto ricorso per cassazione, al quale B. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e art. 1146 c.c., comma 2.

Sostiene che per potersi configurare la congiunzione del possesso esercitato dai danti causa con quello instaurato dal B., occorreva verificare se vi era stata traditio del possesso sul bene de quo, che non era oggetto di alienazione.

Secondo il ricorrente, sul punto non vi sarebbe alcuna conferma probatoria, perchè i testimoni escussi non avrebbero addotto alcunchè. La Corte d’appello avrebbe quindi erroneamente presunto l’esistenza del possesso su un bene non oggetto di alienazione.

La censura non può essere accolta.

Parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, un errore attinente l’applicazione della normativa in materia di usucapione, errore che non è ravvisabile nella sentenza impugnata.

Essa ha osservato che non ha valore obiettare che la compravendita trasferiva solo il possesso di una particella e non dell’altra, atteso che “il fabbricato conteso è uno solo” ed era stato realizzato occupando in parte il mappale rivendicato dal F.. Pertanto il possesso si riferirebbe all’intero immobile, includendo così anche la porzione contesa.

L’affermazione in sè non merita censura, poichè appare chiaro che la congiunzione del possesso vantato dai D.M. con quello del B. è stata predicata sulla base di presupposti astrattamente idonei.

Nè essa può essere smentita con l’invocazione di una diversa lettura delle testimonianze, preclusa al giudice di legittimità, che non ha accesso al fascicolo di causa e non potrebbe quindi ricercare dette risultanze in atti, per rivisitare le valutazioni di merito del giudice d’appello.

3) Il secondo motivo presenta due profili: a) erronea applicazione degli artt. 1158, 2943 e 2944; b) vizio di motivazione (“violazione art. 360, n. 5”).

Nel corpo del motivo le argomentazioni in ordine ai due profili si intrecciano.

Infondate sono le doglianze relative alla violazione delle norme indicate.

In particolare, quanto all’art. 1158 c.c., non costituisce violazione di legge l’aver affermato che sin dalla prima visita dell’immobile il D.M. (dante causa del B.) ne sia entrato in possesso.

Non si può escludere sulla base di quanto affermato dalla sentenza d’appello, confermando la tesi del primo giudice, che sin da quel momento si sia manifestato un insieme di comportamenti del D. M., interpretato anche come “atteggiamento padronale” atto a configurare la presa di possesso. La opinabilità di questa affermazione ridonda sotto il profilo della sufficienza di motivazione, ma non da corpo a un errore nella interpretazione delle norme sul possesso o sulla loro applicabilità a una fattispecie in tal modo configurata.

3.1) Altrettanto infondata è la denuncia di violazione del disposto dell’art. 2943, comma 4, avanzata deducendo che con lettera raccomandata il F. aveva costituito in mora il D.M., chiedendogli il rilascio di una porzione di recinzione ubicata sul fondo.

E’ pacifico infatti che gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire, potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass. 13211/92; 14917/01).

4) I ragionamenti esposti nella complessa censura rilevano invece fruttuosamente al fine di evidenziare insufficienza e illogicità della motivazione, con cui i giudici di merito hanno giustificato l’usucapione della porzione di immobile che insiste sulla particella 637.

Mette conto a questo punto ricordare che il D.M. aveva ottenuto l’aggiudicazione della particella 414 all’incanto in data 24 febbraio 1976 e che il decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione venne pronunciato il 20 maggio 1976.

L’azione del F. nei confronti del nuovo acquirente venne intrapresa con atto notificato il 23/24 aprile 1996.

Per affermare il verificarsi dell’usucapione, i giudici di merito hanno sostenuto che il possesso da parte del D.M. precedette il decreto di trasferimento, venendo a costituirsi pressocchè istantaneamente in occasione della prima visita dell’immobile.

Trattasi di assunto difficilmente sostenibile, giacchè prima della formazione di un titolo valido per acquisire un bene trasferito con le formalità solenni dell’esecuzione forzata (cfr. Cass. 6038/95;

12174/98; 15268706), è ben arduo supporre che l’aggiudicatario possa assumere quella vasta signoria sulla cosa che da corpo al possesso del bene immobile trasferito.

Ancor più difficile è delineare una presa di possesso che si attui con un solo atto, che si presta anche ad ambigua valutazione – quale la presa di conoscenza di un bene immobile ottenuto all’asta e che si consolidi, pur in carenza del titolo e nella consapevolezza di un comportamento che non è ancora legalmente autorizzato.

A tal fine è necessario enucleare una serie di comportamenti, indifferenti alle regole del procedimento esecutivo, inequivocabilmente conducenti allo scopo.

In questa luce, la Corte ritiene insufficiente la motivazione resa dai giudici di merito, che hanno fatto leva sulle deposizioni di due tecnici, dalle quali sarebbe stato desunto che il D.M. aveva esercitato “le facoltà tipiche dello jus dominicale”.

Questa motivazione è da definire apparente, poichè non esplicita nè analizza i comportamenti rilevanti, non ne consente la verifica intrinseca sotto il profilo logico, non ha l’attitudine a superare le difficoltà concettuali della tesi sostenuta.

Va inoltre spiegato come sia stato possibile che, in presenza di una condizione possessoria siffatta, evidentemente estrinsecatasi con atti univoci, insistenti, ben chiari al D.M., il difensore dell’appellato abbia potuto scrivere nella lettera 28.12.1995 che il possesso era stato assunto dal dante causa dopo il 2 maggio 1976, data del decreto di trasferimento.

La sentenza impugnata giustifica tale discrasia con la circostanza che l’affermazione del legale non era inserita in un contesto in cui si discuteva di usucapione, giustificazione che va nuovamente verificata e resa coerente con una condotta possessoria del dante causa che aveva assunto – se esistente – connotati così incisivi da costituirlo possessore.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, affinchè proceda a nuova motivazione in ordine ai profili sopraevidenziati, relativi all’epoca in cui avvenne la presa di possesso del dante causa del resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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