Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15199 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20102-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

S.P., S.F., T.S., in qualità di

eredi di SC.PI., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso. la sentenza n. 1034/2014 dellà COMM.TRIB.REG. PIEMONTE,

depositata il 24/09/2014; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott.

ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A seguito del rifiuto di rimborso di una parte di trattenute sulle prestazioni erogate dall’Enel per la cessazione del rapporto di lavoro, Sc.Pi. adiva la CTP di Torino deducendo che in un primo tempo, anteriore al 1993, aveva aderito al sistema di previdenza integrativa aziendale (PIA), che successivamente trasferiva la sua posizione al fondo Enel il quale sottoponeva la somma corrispostagli alla tassazione del trattamento di fine rapporto mentre, a suo dire, doveva essere trattata come reddito da capitale, con aliquota al 12,50%.

La CTP di Torino accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l’Agenzia e la CTR del Piemonte lo rigettava.

L’ufficio ricorreva a questa Corte che, con ordinanza n. 30331 del 2011, accoglieva in parte il ricorso, rinviando poi ai giudice di merito, affermando che la ritenuta del 12,50% andava applicata solo sulle somme derivanti dalla liquidazione del rendimento netto a titolo di rendita finanziaria.

Il contribuente riassumeva il giudizio e la CTR, sulla base dell’istruttoria, riteneva corretta l’aliquota del 12,50% anche sugli accantonamenti anteriori al dicembre 2000.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo.

Si costituiscono gli eredi del contribuente, ne frattempo deceduto, con controricorso e ricorso incidentale.

Gli stessi, in vista dell’udienza odierna, hanno anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2697 e seg. c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La CTR ha violato il principio espresso da questa Corte in sede di rinvio, cui avrebbe dovuto attenersi.

Non avendo il fondo PIA mai svolto attività di investimento sui mercati finanziari, le somme da esso erogate non rappresentavano un “rendimento” assoggettabile all’aliquota agevolata.

Gli eredi del contribuente eccepiscono, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso perchè tendente a far riesaminare la situazione di fatto già vagliata dalla CTR a seguito del rinvio.

In sede di ricorso incidentale gli eredi del contribuente deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, del D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza, qualora abbia voluto fare riferimento al rendimento netto da investimenti sul mercato finanziario, ha affermato un principio errato con riferimento alla PIA, la quale, a differenza di (OMISSIS), non gestiva un patrimonio separato, per cui il rendimento di quanto erogato dalla stessa derivava necessariamente dalla redditività di quanto accantonato nel bilancio dell’Enel.

Il ricorso principale è fondato, con rigetto del ricorso incidentale.

La sentenza di annullamento con rinvio, emessa da questa Corte nel caso di specie (sez. V, n. 30331 del 2011), accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dopo avere aderito al principio di diritto affermato da poco dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13642 del 2011, si era limitata a concludere nel senso che:

agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, va applicata la ritenuta del 12,50% sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria, disponendo poi l’annullamento con rinvio al giudice di merito per la determinazione della somma proveniente dalla liquidazione dcl c.d. rendimento di polizza alla quale soltanto va applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, per gli importi maturati non oltre il 31 dicembre 2000;

La CTR riprende il principio espresso da questa Corte, e già esplicitato anche dalla sentenza di annullamento con rinvio, secondo cui occorre distinguere tra importi maturati fino ai 31.12.2000 e quelli maturati successivamente, laddove per i primi il 12,50% si applica solo alle somme derivanti dalla liquidazione del “rendimento” inteso come rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, ma poi conclude nel senso che l’istruttoria del caso specifico, ed in particolare una perizia di stima in cui viene individuato il rendimento ordinario ipotizzabile sulla base dei criterio della redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio da Enel, sia la base di calcolo del “rendimento” sugli accantonamenti anteriori al 31.12.2000 e perciò conferma la precedente CTR a favore del contribuente.

Tale conclusione non appare conforme a quanto affermato da questa Corte negli anni, in quanto, per parlarsi di “rendimento” occorre la prova dell’investimento sul mercato.

In memoria i contribuenti sostengono che, però, per la PIA, il “rendimento” è il mero rendimento di polizza cui si riferirebbe la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 13643 del 2011.

Vengono citate anche sez. V, n. 11941 del 2016, cosi come sez. V, 11836 del 2017, in riferimento alla PIA, che sembra ritenere sufficiente una gestione matematico-attuariale.

In memoria si sostiene anche che richiedere la prova del rendimento sul mercato in sede di giudizio di rinvio contrasta con l’art. 374 c.p.c., e che “mercato” sarebbe un concetto generico in cui possono rientrare anche situazioni che fanno fruttare la somma diverse da uno specifico “investimento in mercati finanziari”, anche perchè l’Enel all’epoca non poteva investire liberamente sui mercati ma aveva dei vincoli (pag. 13 memoria).

Molti dei concetti rilevanti in causa sono stati chiariti negli anni dalla giurisprudenza di questa Corte, ovviamente successiva alla sentenza di annullamento con rinvio, risalente al 2011, ed a tale pressochè costante giurisprudenza intende rifarsi anche questo collegio. Come questa Corte ha ricordato ancora di recente (sez. V, n. 26543 del 2020), a decorrere dal 1 gennaio 1986 (in base al CCNL 16 maggio 1985, art. 12 comma 4, recepito dall’Enel) venne prevista a favore dei dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo. Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale previsione venne modificata con l’accordo tra l’Enel e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fondai), in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (c.d. P.I.A., ovvero Previdenza Integrativa Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata). Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati trasferiti a (OMISSIS), Fondo di Previdenza integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, che dava diritto, ai dirigenti Enel che vi avevano aderito e che ne facevano richiesta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia (Cass., sez. 5, 2/03/2018, n. 4941; Cass., sez. 5, 26/04/2017, n. 10285).

Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi generalmente sostenuta dai contribuenti secondo cui il capitale richiesto, in quanto originato da un contratto assicurativo, dovesse essere assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (e ciò quantomeno sulla differenza tra l’ammontare dei capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo ai decimo se il capitale era corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 42 t.u.i.r., comma 4), si contrapponeva quella dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui, invece, l’erogazione in oggetto non poteva considerarsi come reddito di capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita, ma come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 16 t.u.i.r., comma 1, lett. a), e dell’art. 17 t.u.i.r..

Come l’amplissima giurisprudenza di questa Corte, tra cui la sentenza citata da ultimo, ha ricordato, le Sezioni Unite, intervenendo sulla complessa questione, hanno anzitutto evidenziato che occorre distinguere la situazione dei soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (28 aprile 1993) e quella dei soggetti iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo, discrimine che discende dalla norma interpretativa di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30), il quale prevede che “la disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nell’art. 42 t.u.i.r., comma 4, ultimo 9 periodo, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, … devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993”.

A fronte di questa situazione “binaria”, che distingueva tra “vecchi iscritti” e “nuovi iscritti” a forme pensionistiche complementari, a cui pose fine il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1 (come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)), con riferimento ai capitali maturati in data antecedente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, le Sezioni Unite hanno evidenziato che “il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse”, le quali “nel caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte di una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da “un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”, sicchè “possono essere tassate in modo analogo al T.F.R. esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.), si applica la tassazione nella misura del 12,5 per cento ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6”. Hanno, quindi, deciso la questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi ((OMISSIS) e P.I.A.) con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e all’art. 17 t.u.i.r., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. “rendimento” si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e all’art. 17 t.u.i.r.”.

Tale principio non è risultato, di fatto, interamente risolutivo delle controversie pendenti, essendo emerse contrapposte interpretazioni circa il concetto di “rendimento netto”, cui applicare la detta ritenuta del 12,5% (sez. V, n. 11637 del 2019).

Sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, con numerose pronunce (Cass., sez. 5, 26/04/2017, n. 10285; Cass., sez. 5, 18/10/2017, n. 24525; Cass., sez. 5, 2/03/2018, n. 4941; Cass., sez.5, 7/03/2018, n. 5436), prevalenti su quelle di segno contrario, ha chiarito che il principio affermato dalle Sezioni Unite deve essere interpretato nel senso che il più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rinvenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, o comunque di riferimento, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo L. n. 482 del 1985, ex art. 6, si giustifica, dunque, in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall’art. 41 (ora art. 44), comma 1, lett. g-quater), e dall’art. 42 t.u.i.r. (ora art. 45), comma 4, e non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione della fattispecie alla previsione di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (in vero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia giustificata dalla comune considerazione delle due fattispecie nel t.u.i.r., quali ipotesi omogenee di redditi di capitale (Cass., sez. 5, 26/04/2017, n. 10285; Cass., sez. 2/03/2018, n. 4941).

Ne consegue che la ragione dell’eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza integrativa, non vada ricercata – neppure con riferimento a quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998 – in una natura assicurativa della prestazione, nè tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitate derivanti da contratti di capitalizzazione (e nei limiti in cui tale possibilità sussista). Non si tratta, pertanto, di (redditi derivanti da) contratti di assicurazione sulla vita, come si desume dal contenuto degli accordi succedutisi nel tempo tra Enel e organizzazioni sindacali di categoria, per cui solo se e in quanto nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, dovendosi pertanto escludere la possibilità di distinguere tra P.I.A. e (OMISSIS) – ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione (OMISSIS) del periodo successivo – e considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto insussistente, natura assicurativa delle prestazioni (sez. V, n. 26543 del 2020 e sez. V, n. 15853 del 2018).

Tale distinta considerazione, ha sempre affermato tale giurisprudenza (sez. V, n. 26543 del 2020), non può ricavarsi dalla sentenza delle Sezioni Unite, che descrive il fondo de quo in termini chiari e univoci, senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni succedutesi nel tempo, quale “fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente”, le cui prestazioni sono composte da “una sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”; “data tale premessa non può dubitarsi – anche per la congiunzione “sicchè” che lega i due periodi da nesso logico di conseguenzialità – che il successivo riferimento al ” rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.)” abbia solo valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per cento ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando il requisito poco prima indicato perchè un tale rendimento possa effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso discendente dalla gestione sul mercato del capitale accantonato” (Cass., sez. 5, 2/03/2018, n. 4941; Cass., sez. 5, 15/06/2018, n. 15853).

In conclusione, afferma questa giurisprudenza, sono tassabili con l’aliquota del 12,5 per cento, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, i capitali maturati anteriormente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa (P.I.A., poi (OMISSIS)) prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato; se, pertanto, da una parte, tale requisito andrà ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a (OMISSIS), dall’altra parte, però, non vi è ragione di circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario, secondo l’indicazione contenuta nella Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia delle Sezioni Unite (v. Cass., sez. 5, 27/03/2013, n. 7724; Cass., sez. 5, 27/03/2013, n. 7728; Cass., sez. 5, 24/05/2013, n. 12941; Cass., sez. 5, 24/05/2013, n. 12946; Cass., sez. 5, 9/10/2013, n. 22950; Cass., sez. 5, 12/02/2014, n. 3136; Cass., sez. 5, 19/03/2014, n. 6380; Cass., sez. 5, 9/04/2014, n. 8310; Cass., sez. 5, 4/02/2015, n. 1977), ma non contenuta in quest’ultima che parla soltanto di “gestione sul mercato”, senza alcuna aggettivazione. Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato identifica, in realtà, la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito rappresentata dall’essere questo il risultato degli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata, investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario, nulla esclude possano esserlo anche verso altri tipi di mercato (Cass. n. 10285 del 2017, cit.).

In particolare, poi, si precisa che deve escludersi che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, poichè tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’Enel) costituisce un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perchè abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale (Cass. n. 10285 del 2017, cit.).

Quanto all’onere della prova, sez. V n. 26543 del 2020 citata, afferma che:

Secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova, grava sul contribuente – attore in senso sostanziale – che pretende il rimborso ed impugna il rigetto della sua istanza, l’onere di dimostrare il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, ossia provare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile in concreto a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento; tale onere non può ovviamente considerarsi assolto tramite il mero rinvio ad un conteggio proveniente dall’Enel, qualora questo non chiarisca se il rendimento indicato si riferisca effettivamente all’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass., sez. 5, 13/01/2017, n. 720; Cass., sez. 5, 26/05/2017, n. 13278; Cass., sez. 5, 26/05/2017, n. 13281; Cass., sez. 6-5, 19/06/2018, n. 16116 che, 14 in motivazione, richiama la relazione n. 32/99 della Corte dei Conti – sezione del controllo sugli enti – proprio sul bilancio consuntivo dell’Enel relativo all’esercizio finanziario 1997; Cass., s:e?:. 6-5, 19/06/2018, n. 16117; Cass., sez. 6-5, 19/06/2018, n. 16118; Cass., sez. 6-5, 19/06/2018, n. 16123, non massimate); neppure tale onere può ritenersi assolto con la produzione dei bilanci consolidati di Enel e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, trattandosi di documentazione dalla quale si ricava che l’Enel operava sul mercato finanziario, ma non che siano stati effettivamente investite sul mercato le somme affluite nel fondo P.I.A..

La sentenza impugnata, nella presente controversia, mentre sembra in un primo momento affermare che non è illogico ritenere che per “rendimento” si intenda quello derivante dagli investimenti sul mercato finanziario, tuttavia poi sembra valorizzare il solo rendimento derivante dalla redditività dei capitali accantonati nel bilancio Enel.

Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, come sottolineato analizzando la sentenza sopra citata, afferma espressamente che:

Deve, però, escludersi che tale requisite possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel.

In questo senso, il ricorso dell’ufficio è fondato; la CTR doveva chiarire quale fosse il rendimento finanziario con la premessa che, per tale, si intende quello derivante dall’investimento sui mercati (finanziari o no), e la CTR non sembra avere dato questa interpretazione, avendo dato rilievo ad una perizia che, da quanto si evince, ha valorizzato solo la redditività degli accantonamenti nel bilancio dell’Enel.

Non essendovi altri elementi di fatto da valutare, quindi, la causa può essere decisa nel merito sulla base dei principi sopra enunciati, al quale questo collegio aderisce pienamente, ed il ricorso introduttivo del contribuente deve essere respinto.

Nel ricorso incidentale il contribuente evidenzia, però, che l’Enel a quell’epoca poteva fare investimenti solo in settori vincolati e non sul mercato finanziario; quindi il regime PIA sarebbe diverso da quello di (OMISSIS).

La sopra citata sentenza n. 26543 del 2020 afferma al riguardo che:

dovendosi pertanto escludere la possibilità di distinguere tra P.I.A. e (OMISSIS) – ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione (OMISSIS) del periodo successivo – e considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto insussistente, natura assicurativa delle prestazioni (Cass., sez. 5, 15/06/2018, n. 15853), superando, così, l’argomentazione del ricorso incidentale, e si pone sulla scia di quanto già affermato da questa Corte (tra le altre, sez. V, 12924 del 2019, sez. V, n. 13803 del 2019) (Ndr: testo originale non comprensibile).

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, e la causa può essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Deve essere respinto, al contempo, il ricorso incidentale.

Poichè si tratta di materia sulla quale le suddette conclusioni sono il risultato di una evoluzione giurisprudenziale ne tempo, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Rigetta il ricorso incidentale, con doppio contributo.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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