Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15198 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2155-2010 proposto da:

ADRIATICA TURISTICA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, P.E. legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NUSSI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2009 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CHINDEMI DOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COREA per delega dell’Avvocato

MARINI che si riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BUTTUS per delega

dell’Avvocato NUSSI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Adriatica Turistica S.p.A., nella qualità di concessionaria di un complesso di posti barca sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, effettuava il versamento dell’imposta Ici per l’anno 2001 con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti e classificati in categoria D, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, posto che ai beni ricevuti in concessione non era stata ancora attribuita la rendita catastale. In data 28 giugno 2002 la società presentava presso l’Agenzia del territorio la dichiarazione ai del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, a mezzo della quale effettuava la proposta di rendita con attribuzione della categoria E/9. In data 25 giugno 2003 l’Agenzia del territorio attribuiva all’immobile la categoria D/9 con conseguente determinazione della rendita catastale definitiva e notificava il provvedimento al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile in quanto intestatario della partita catastale. La società Adriatica Turistica S.p.A., in data 30 luglio 2003, presentava al Comune di Lignano Sabbiadoro istanza di rimborso dell’Ici versata per il 2001 sostenendo che la rendita proposta all’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, si sarebbe dovuta ritenere definitiva in quanto non aveva ricevuto alcuna notificazione di una diversa rendita definitiva entro l’anno dalla data della proposizione della dichiarazione. Avverso il provvedimento di diniego la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, la quale lo rigettava e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione la società Adriatica Turistica S.p.A. ed il suo legale rappresentante P.E., in proprio, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Lignano Sabbiadoro, formulando anche ricorso incidentale condizionato.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, ed alla circolare ministeriale numero 4 del 13 marzo 2001. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: ” Dica la Corte, nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in considerazione della specifica circostanza che il compendio immobiliare oggetto di concessione tra il Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile e la società ricorrente solo con la L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3, è stato ritenuto imponibile ai fini Ici con la conseguenza che quindi unico soggetto avente un interesse legittimo all’eventuale impugnativa della rendita catastale è soggetto passivo d’imposta vale a dire la società Adriatica Turistica S.p.A. giusta del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e la circolare ministeriale numero 4 del 13 marzo 2001, se la mancata notifica della rendita al concessionario odierno ricorrente possa ugualmente far ritenere valida ed efficace l’attribuzione di rendita notificata in data 24 luglio 2003 al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile, con conseguente assoggettamento al Ici del compendio in parola anche per l’anno di imposta 2001″.

Nella sostanza, sostiene la ricorrente che la circostanza di non essere stata destinataria della notifica dell’atto di attribuzione di rendita la esentava, anche per il periodo anteriore, al pagamento dell’Ici e che, in ogni caso, l’attribuzione della rendita non aveva efficacia retroattiva.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, in base alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, e alla risoluzione ministeriale numero 266/E del 27 novembre 1997, la modifica della rendita proposta in data 28 giugno 2002 dalla società Adriatica Turistica S.p.A. effettuata dall’Agenzia del territorio-ufficio di Udine possa rivestire efficacia anche per il periodo antecedente alla data di presentazione della proposta di attribuzione di rendita nonostante che del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, preveda espressamente che in caso di mancata iscrizione in catasto fabbricati classificabili nel gruppo catastale D scontano l’imposta secondo i criteri stabiliti dal penultimo periodo del D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3. Sostiene la ricorrente che la rendita proposta dal contribuente a norma del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, può essere rettificata entro un anno da parte dell’Agenzia del territorio ma rimane tale sino alla notificazione della rettifica da parte dell’Ufficio in quanto le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali.

5. Preliminarmente rileva la Corte il difetto di legittimazione attiva di P.E., il quale ha proposto ricorso non solamente quale legale rappresentate della società Adriatica Turistica S.p.A. ma anche in proprio, non essendo stato parte dei precedenti giudizi di merito.

6. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che il quesito formulato, concernente il fatto che la mancata notifica al concessionario della rendita attribuita nell’anno 2003 non può determinare l’assoggettamento all’ICI del concessionario medesimo in relazione a tale rendita, condurrebbe ad enunciare una regula iuris che non consente di pervenire alla decisione della causa.

Invero la rendita è stata notificata al Demanio Pubblico dello Stato- Ramo Marina Mercantile in data 24.7.2003 e tale determinazione non può incidere sull’assoggettamento ad Ici per l’anno 2001, posto che l’immobile fino ad allora era privo di rendita e la concessionaria, tenuta al pagamento dell’imposta a norma, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha versato in via provvisoria l’imposta stessa con riferimento alla rendita dei fabbricati similari, accatastati nella categoria D, secondo il disposto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, vigente ratione temporis. E’ ben vero che, della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita (nel caso che occupa il Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile) ma da ciò deriva che non può essere richiesto al contribuente di pagare per il periodo pregresso un’imposta maggiore di quella versata in via provvisoria. Nel caso che occupa la ricorrente ha versato in via provvisoria l’imposta corrispondente alla categoria che è stata poi attribuita in via definitiva, per il che la richiesta di rimborso era destituita di fondamento.

Peraltro mette conto osservare, poi, che la odierna ricorrente neppure era legittimata a inoltrare la proposta di attribuzione della categoria E/9 a norma del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, posto che, a norma del D.M. citato, art. 1, comma 2, le dichiarazioni di cui al primo comma debbono essere sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici, mentre la concessionaria è titolare di un diritto di godimento.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il quesito formulato è generico, tenuto conto del fatto che la contribuente ha affermato di aver corrisposto l’imposta Ici in via cautelativa con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, per il che il riferimento alla diversa fattispecie prevista D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, non consente di pervenire alla decisione della causa.

Peraltro correttamente, comunque, l’Amministrazione ha proceduto al classa mento attribuendo ai beni la categoria D in conformità alle circolari ministeriali che avevano istituito un nuovo classa mento riferito ai “posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari”.

E’ anche infondata la censura sulla indebita valorizzazione dello specchio acqueo e del costo di costruzione del posto barca che, invece, correttamente, è stato valutato in quanto “nel calcolo del valore catastate di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale” (Cass., sez. 5, 20.4.2016, n. 7868).

Il rigetto del ricorso del contribuente rende assorbito quello incidentale condizionato dell’ente impositore e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte, dichiara il difetto di legittimazione attiva di P.E., rigetta il ricorso principale proposto dalla società Adriatica Turistica S.p.A., dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti in solido a rifondere al Comune di Lignano Sabbiadoro le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 oltre agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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