Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15198 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15198 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 1489-2013 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. indicato in
ricorso 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro
tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope kgis;
– ricorrente contro

ADAMO VINCENZO, AGOSTINI SILVANA, ANTOLINI
STEFANO, ‘BELARDINETJI MARIA, BORROMEI FULVIO,
BRAMBATTI ALBERTO, BRUÈ SAURO, CACIORGNA
PATRIZIA, CARDINALI MASSIMO, CARLONI ALBERTO,
CATALANI STEFANO, CECCHI ALDUINA O LIDUINA, DEL
ZOMPO PALMA, DOMIZI DANIELE, GAMBI OSVALDO,

Data pubblicazione: 20/07/2015

CARACENI LUCIANO,

TT ,UMINATI LUIGINA, MAGI

MASSIMO, CIANCA MARIO, CLAUDI ROBERTO,
GIUSEPPE= NICOLETTA, CESCHINI EDOARDO,
PE1RUZZI GIOVANNI MARIA, CIUTI FABRIZIO, GINNE111
ACHILLE, COVANTI MASSIMO, PIERGIACOMI GRAZIANO,

MARIA CRISTINA, MAZZA GLORIA, MARCHEGIANI
FLORIANA, MARINELLI MASSIMILIANO, MARRACINO
ANTONIO, MORRESI FRANCESCO, NICOLETTI
FERDINANDO, PAOLU CCI LORIS, PASQUINI EMANUELA,
PEPI MAURIZIO, PIANESI CLAUDIO, PIERANGELI
STEFANO, PICCININI ENRICO, PISANI ALDO, MANDOLINI
EMANUELE, SAMPAOLO GUIDO, SEBASTIANEI
GIULIANO, TARTAGLIA GIUSEPPE, TOMBESI GIULIANO,
VANNICOLA MARIO, VISSANI LUCA, elettivamente domiciliati in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio
dell’avvocato CESARE SERRINI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato EMANUELE TORCOLE1T1, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché contro

MARIA GIOVANNA MAGIERA, PATRIZIA PROCACCIOLI,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DRI.LE MILIZIE 48,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA
DEVOLI, giuste procure speriali in calce al ricorso successivo;
– ricorrenti successive nonché contro
Ric, 2013 n. 01489 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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PIERANTONELLI LUIGI, ROSSI ANGELA MARIA, SINIBALDI

STATO ITALIANO, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri, MINISTERI DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E
RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso

e difende ape leir,
contraricoirenti avverso la sentenza n. 5618/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 12/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del di
11/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Cesare Serrini, difensore dei controricorrenti e
ricorrenti incidentali, che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Antonella Devoli, difensore delle ricorrenti
successive, che insiste per raccoglimento del ricorso successivo.

Svolgimento del processo
I. — È stata depositata in cancelleria rela7ione, resa à sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 31.1.14, regolarmente notificata
ai difensori delle parti, relativa ai due successivi ricorsi dispiegati
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5618 del
12.11.12, del seguente letterale tenore:
«1. — Con la sentenza in epigrafe indicata la corte di appello di Roma
ha solo parzialmente accolto l’appello di Vincenzo Adamo ed altri
sanitari avverso la sentenza del tribunale della Capitale di reiezione
della loro domanda di condanna della Presidenza e dei Ministeri
dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e dell’Economia e
Finanze, per il pagamento della giusta remunerazione — o per il
Ric. 2013 n. 01489 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta

risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella
— per il tempo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione di
medicina prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 257/91, per
inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.
75/362/CEE e 82/76/CEE. Per quel che qui interessa, la corte

– ha condannato la sola Presidenza al pagamento della somma annua di
€ 8.000, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, in
favore di soli cinquantadue dei sessantadue appellanti originari, per
ciascuno degli anni di frequenza delle scuole di specializzazione
comprese tra il 1983 ed il 1991 (così accogliendo solo parzialmente la
domanda originaria di Massimo Covanti e Giuliano Tombesi);
– ha rigettato integralmente, essendo stati quelli itnmatricolati prima del
31.12.82, la domanda di Michele De Nictolis, Filippo Capparuccini,
Maurizio Marchionni, Caterina Latella, Daniele Bernardini, Malia
Giovanna Magiera, Adriano Sirnonella, Fabrizio Volpini, Patrizia
Procacdoli, Marilena Di Rosa e Luciano Iannucci;
– ha dato atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
di rigetto nei confronti dei sanitari Fabrizio Simonetti, Emilio Balestra,
Fabrizio Guidi, Passatempo Rosanna, Antonio Santecchia, Leonardo
Spuri Capesciotti e Giovanni Spina.
2. — Avverso detta sentenza ricorrono:
– con un primo atto, spedito per la notifica il 7.2.13 ed articolato su di
un motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri; avverso il quale la
maggior parte degli intimati — e precisamente tutti coloro in cui favore
l’appello è stato accolto (non rinvenendosi però nel dispositivo tale
Gino D’Iganzi) — resiste con controricorso e dispiega ricorso
incidentale per l’esatta quantificazione del risarcimento;

Ric. 2013 n. 01489 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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territoriale:

- con un secondo atto, spedito per la notifica il 23.12.13 ed articolato
anch’esso su di un motivo, Maria Giovanna Magiera e Patrizia
Procaccioli, contestando l’esclusione del loro diritto in dipendenza del
solo fatto della loro immatricolazione ad una scuola di specializzazione
in data anteriore al 31.12.82; in ordine a tale ulteriore ricorso non

3. – I ricorsi vanno trattati in camera di consiglio – ai sensi degli artt.
375, 376 e 380-bis cod. proc. dv. – potendovi il ricorso originario ed il
relativo ricorso incidentale essere accolti e dovendo invece quello
successivo essere rigettato. E tanto, una volta premesso che la
questione è stata affrontata con dovizia di argomentazioni da questa
Corte a partire dalle sentenze nn. 10813 a 10816 del 17 maggio 2011
(tutte confermate dalla copiosa successiva giurisprudenza; riguardo alla
quale basti qui menzionare le pronunce: dell’anno 2011: 16394, 17868,
21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275,
23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566,
23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581,
23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738,
23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092,
24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820,
24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno 2012:
1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064,
5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006,
21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721,
21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042,
22709,22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157,
1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279,
8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198,

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risultano depositati controricorsi.

15199, 15205, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479, 19910,
19884, 20033, 21136, 21367 e 21368; dell’anno 2014: 307, 1064, 1143).
4. — Ora, la ricorrente principale originaria si duole dell’erroneità della
liquidazione risarcitoria e comunque della considerazione sia degli
interessi che della rivalutazione monetaria, mentre i ricorrenti

modalità di calcolo degli accessori, comunque invocano la
riliquidazione del danno e gli accessori normalmente riconosciuti,
anche a ‘titolo di c.d. maggior danno: ed entrambe le doglianze sono
fondate per quanto di ragione.
4.1. Con rinvio alle argomentazioni già sviluppate in Cass. 11
novembre 2011, n. 23558 o in Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, può qui
bastare riaffermare il principio per il quale si tratta di un peculiare
diritto (para-)risardtorio, con successiva quantificazione equitativa, la
quale — da un lato — ha quale parametro le indicazioni contenute nella
L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di
procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo
nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle qi121i, dopo il
31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali
idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle difettive
comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e —
dall’altro — comporta esclusivamente gli interessi — e quindi non anche
la rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del
capoverso dell’art. 1224 cod. civ. e della giurisprudenza sul punto
maturata — e dalla data della messa in mora, in considerazione del fatto
che, con la monetizzazione avutasi con la legge n_ 370 del 1999,
l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di
valuta.

Ric_ 2013 n. 01489 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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incidentali, dolutisi del difetto di interesse a far valere la diversa

4.2. Peraltro, l’intervenuto dispiegamento di un ricorso incidentale per
l’esatta quantificazione del danno, anche in applicazione dei criteri di
Cass. Sez. Un. n. 19499 del 2008, rende impossibili, allo stato, un’esatta
quantificazione del dovuto e la verifica — invocata in via preliminare
dai ricorrenti incident2li, che deducono essere l’importo della quota

perfino inferiore a quanto spetterebbe in applicazione del criterio
legale indicato al punto 4.2 — del suo contenimento entro quanto già
oggetto della condanna.
5. — Al contrario, la tesi delle ricorrenti successive non può essere
condivisa, in ossequio al consolidato orientamento espresso a partire
da Cass. 4 dicembre 2012, n. 21719 (cui adde, tra le altre: Cass. 11
gennaio 2013, n. 587; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3279; Cass. 10 luglio
2013, n. 17067), alle cui ampie argomentazioni basti qui ricordare,
secondo il quale “in tema di Direttive CEE 75/362/CEE e n.
75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva n. 82/76/CEE,
riguardanti l’organizzazione dei corsi di specializzazione medica, a
seguito dell’inadempimento statuale ad esse, verificatosi il 31 dicembre
1982, non insorse alcun diritto al risarcimento del danno a favore dei
medici che a quelli data avevano già iniziato il loro corso di
specializzazione”. Né, in merito a tale orientamento le ricorrenti
prospettano ragioni adeguate od argomenti idonei a comportarne il
superamento.
6. — Ribadita l’infondatezza della pretesa delle ricorrenti successive,
quanto ai controricorrenti e ricorrenti incidentali originari la
persistenza del carattere controverso del parametro e della sua
concreta applicazione — rimettendosi al giudice di rinvio la valutazione
della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del maggior
danno ai sensi dell’art. 1224, cpv., cod. civ. — impone così di proporre
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annua, rivalutato ad € 8.000 in via equitativa alla data della sentenza,

al Collegio l’accoglimento di entrambi i ricorsi originari, con il

rigetto di quello successivo ed il rinvio alla corte di appello – in
diversa composizione – per la riliquidazione dell’importo del
risarcimento secondo quanto risulterà già in concreto provato in corso
di causa per gli armi dei corsi di specializzazione iniziati dopo il 1.1.83,

ordinari accessoti, come elaborati dalla vista giurisprudenza di questa
Corte».

Motivi della decisione
II.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i

controricorrenti hanno depositato memoria ed i loro difensori sono
comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.
III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento le argomentazioni
sviluppate nelle distinte memorie dei ricorrenti incidentali e successive.
Del resto, la giurisprudenza richiamata nella relazione è stata
confermata anche da numerose pronunzie successive (basti qui
ricordare le nn.: dell’anno 2013: 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479,
19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e 21368; dell’anno 2014, tra le altre:
307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2785, 2786, 2787, 2788,
3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867, 3868, 3869, 3872, 4994, 4996,
5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246, 7475, 8508, 8863, 13760, 14379,
14380, 15751, 15891, 16798, 18020, 18021, 18104, 18220, 19330,
19441, 19442, 19704, 19837, 19861, 21067, 21967, 22094, 22095,
22097, 22480, 22521, 22591, 23520, 23521, 23634, 23635, 23636,
23637, 23638, 23639, 26631; del 2015: 827, 828, 829, 830, 831, 832,
2708; con statuizione di principi ai sensi dell’art. 360-bis, co. 1, n. 1,
Ric. 2013 n. 01489 sez. M3 – ud. 11-03-2015

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ritenuto esclusivamente di valuta il debito dello Stato, ma assistito dagli

cod. proc. civ., Cass., ord. 20 marzo 2014, n. 6066).
IV. — Quanto alla posizione di Adamo ed altri, la verifica
concreta del dovuto attiene ad un momento successivo alla stessa
identificazione dell’interesse ad impugnate e, attesa l’erroneità in punto
di diritto della pronunzia per quanto indicato in relazione, spetterà al

incidentali, la sussistenza o meno dei presupposti onde applicare la
vista giurisprudenza consolidata sulla spettanza, sulla sola somma di €
€ 6.713,94 per ognuno degli anni di frequenza delle scuole di
specializzazione per corsi iniziati dopo il 1.1.83, i soli interessi al tasso
legale dalla data della prima costituzione in mora o, in mancanza di
questa, dall’atto introduttivo del presente giudizio in primo grado.
V. — Quanto alla posizione delle ricorrenti successive Magiera e
Procaccioli, né nel ricorso, né nella memoria in vista dell’adunanza in
camera di consiglio sono addotti argomenti tali da superare l’ormai
consolidato orientamento di questa Corte in punto di spettanza di un
risarcimento pari all’adeguata retribuzione forfetariamente calcolata
con la legge del 1999 soltanto in favore di quei medici che hanno
iniziato i corsi di specializzazione dopo la compiuta maturazione
dell’inadempimento dello Stato italiano:
– proprio in ragione del tempo complessivamente riconosciuto
allo Stato italiano — come già riconosciuto del resto dalle pronunzie
della stessa Corte di Giustizia nella materia — per adeguarsi alle
direttive, va escluso che, fino alla definitività della maturazione del suo
inadempimento, potesse essere utilmente reclamato dal lavoratore
specializzando alcun diritto a percepire l’adeguata retribuzione (nello
stesso senso, più in generale, per la chiarezza della normativa sul punto
ai medesimi ftni, v. pure — con richiamo integrale alla relativa ampia ed

Ric. 2013 n. 01489 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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giudice del rinvio verificare, per ciascuno degli odierni ricorrenti

esaustiva motivazione, Cass. 18 agosto 2011, n. 17350 e Cass. 17
maggio 2011, n. 10813);
– né può ammettersi il frazionamento della disciplina tra diversi
anni del medesimo corso di specializzazione e riconoscere la
remunerazione in base alla finalmente sopravvenuta situazione di

che, appunto, al momento dell’iscrizione al corso la situazione di
inadempimento non era ancora concretata e che nessun diritto,
iscrivendovisi, potevano vantare gli specializzandi;
– e tanto esclude pure qualsiasi discriminatoria applicazione della
normativa agli specializzancli, dovendo ricondursi il diversificato
trattamento, di necessità da rapportarsi al corso di specializzazione
unitariamente considerato, alle esigenze di finanza pubblica ed altre di
pari interesse generale, che hanno consentito l’evidente gradualità
temporale nel complessivo adeguamento dell’ordinamento nazionale
alla normativa comunitaria;
– deve quindi ricondursi proprio alla corretta interpretazione di
quest’ultima la sua stessa applicazione graduale e, non operando che de
futuro la legge interna, la stessa limitazione temporale di quest’ultima
alle sole fattispecie concretatesi, con l’iscrizione all’unitario corso di
specializzazione, successivamente alla sua entrata in vigore.
VI. — Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
ricorso originario e quello rispetto ad esso incidentale vanno accolti,
ma quello successivo (dispiegato da Maria Giovanna Magiera e Patrizia
Procaccioli) va rigettato: ne segue, quanto ai primi, la cassazione della
gravata sentenza limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla
stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità; al contrario, nei rapporti tra ricorrente
principale e ricorrenti successive, la circostanza che la questione sia
Ric. 2013 n. 01489 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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inadempienza solo per gli anni successivi alla sua maturazione: visto

stata risolta definitivamente solo in tempi relativamente recenti integra
un grave motivo sulla cui base disporre la compensazione delle spese
del giudizio di legittimità.
Il rigetto del ricorso successivo impone l’applicazione solo nei
confronti di Maria Giovanna Magiera e Patrizia Procacdoli dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della L 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per le impugnazioni nell’ipotesi di rigetto o declaratoria di
inammissibilità o improcedibilità di quelle. Al contrario, per la
ricorrente principale originaria e per i ricorrenti inddent21i, il fatto che
le rispettive impugnazioni siano state accolte, oltre all’esenzione — per
la prima — dal versamento del contributo unificato, fa venir meno i
presupposti di applicazione della norma indicata.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale spedito per la notifica il
7.2.13 ed il ricorso incidentale dispiegato da Vincenzo Adamo ed altri;
rigetta il ricorso successivo spedito per la notifica il 23.12.13 da Maria
Giovanna Magiera e Patrizia Procaccioli.
Cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte e
rinvia le parti alla corte di appello di Roma, in diversa composizione ed
anche per le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra Presidenza
del Consiglio e Vincenzo Adamo ed altri.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità nei
rapporti tra Presidenza del Consiglio e Giovanna Magiera e Patrizia
Procacdoli.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

dalla L 228/12, dà atto:
– della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
delle ricorrenti successive Maria Giovanna Magiera e Patrizia
Ric. 2013 n. 01489 sez. M3 ud. 11-03-2015
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Procaccioli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso principale successivo, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13;

– della non sussistenza dei presupposti per il versamento delle
somme dovute per il ricorso principale originario e per quello

incidentali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.

incidentale ad esso relativo da parte degli altri ricorrenti, principale e

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