Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15198 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6726/2012 proposto da:

Funghitex S.s., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ugo de Carolis n. 77, presso l’avvocato Diego Maria Santoro,

rappresentata e difesa dall’avvocato Cusano Mariastella, giusta

procura speciale per Notaio dott. C.M. di (OMISSIS) –

Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica del Comune di

Roma (A.T.E.R. di Roma), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paulucci Dè Calboli

n. 20/e, presso l’Avvocatura, rappresentata e difesa dall’avvocato

Vassallo Michelina, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Agenzia del Demanio, Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 601/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1985, l’IACP di Roma conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale della stessa città, la Funghitex s.s., chiedendo la risoluzione per morosità del contratto di locazione in data 17 maggio 1982, avente ad oggetto talune gallerie pozzolaniche attrezzate, sottostanti l’area di mq. 28.850 site in (OMISSIS). Con un diverso atto di citazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze conveniva in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, la Funghitex s.s., chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di locazione suindicato, poichè avente ad oggetto un bene demaniale, e condannarsi la società al pagamento di un’indennità per l’occupazione abusiva del bene. Il Tribunale adito, riuniti i due giudizi, con sentenza n. 11506/1997 accoglieva la domanda dell’IACP, e per l’effetto condannava la Funghitex al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, ritenendo non rilevante la questione relativa alla demanialità dell’area.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 380/2004, in riforma di detta pronuncia, dichiarava la nullità del contratto di locazione, accertando la demanialità dei beni in questione ed il diritto dell’Amministrazione delle finanze al ristoro dell’illegittima occupazione, ma rigettava la relativa domanda, poichè sfornita della “congrua prova” del credito azionato in giudizio.

3. Il ricorso principale per cassazione proposto dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva accolto da questa Corte, con sentenza n. 04/06/2008, n. 14800, mentre veniva rigettato il ricorso incidentale proposto dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Roma (ATER), succeduta all’IACP. La decisione succitata osservava che il giudice di appello non aveva esposto le ragioni in base alle quali aveva ritenuto che le stime operate dell’UTE, e poste dall’Amministrazione a fondamento della pretesa indennitaria, fossero da considerarsi inattendibili, essendosi la Corte territoriale limitata a respingere la domanda non alla stregua di un esame critico degli elementi offerti dall’Amministrazione, “ma unicamente sulla base del rilievo circa l’affermata unilateralità, degli elementi medesimi”. La causa veniva, pertanto, rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese dei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

4. Con sentenza n. 601/2011, depositata il 14 febbraio 2011, la Corte di Appello di Roma, reputando utilizzabili le valutazione operate dall’UTE, accoglieva la domanda dell’Amministrazione delle finanze, condannando la Funghitex s.s. al pagamento della somma di Euro 85.075,05 a favore dell’Agenzia del Demanio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Funghitex s.s. nei confronti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER), dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di due motivi. L’ATER ha resistito con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Funghitex s.s. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello, in sede di rinvio, non abbia motivato adeguatamente in ordine all’attendibilità delle stime operate dall’UTE, poste a fondamento della pronuncia di condanna della Funghitex s.s. al pagamento, a favore dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’indennità per l’occupazione sine titulo di alcune gallerie pozzolaniche attrezzate, concesse in locazione dall’IACP di Roma a detta società, in forza di un contratto dichiarato, poi, nullo per l’accertata natura demaniale del bene. Rileva, invero, l’istante che l’impugnata sentenza si sarebbe limitata – con motivazione del tutto apodittica – a ritenere utilizzabili, ai fini della quantificazione di detta indennità, le valutazioni dell’UTE in quanto “congrue e attendibili”, ricadendo nel medesimo vizio già censurato da questa Corte nella pronuncia che ha disposto il rinvio.

1.2. La censura è infondata.

1.2.1 Va osservato, al riguardo, che la sentenza di questa Corte n. 14800/2008 stabiliva che “la Corte d’appello, nell’affermare che l’Amministrazione avrebbe omesso di fornire una prova congrua del credito, essendosi limitata a determinare l’indennità in via del tutto unilaterale, non ha chiarito le ragioni per le quali i dati offerti dall’Amministrazione, sulla base di quanto indicato dall’Ufficio Tecnico Erariale (e, cioè, dell’organo cui spetta, tra gli altri, proprio il compito di quantificare i canoni da occupazione lecita, o illecita dei beni demaniali), dovessero essere disattesi sol perchè provenienti dall’Amministrazione la quale del resto, per determinare la misura dei canoni di beni fuori mercato (quali sono, appunto, i beni demaniali), non può non avvalersi di stime tecniche, effettuando valutazioni che in ipotesi possono anche essere disattese, motivando tuttavia le ragioni in base alle quali si ritenga che le indicazioni in tal modo prospettate non possono essere condivise. Tali ragioni, tuttavia, non emergono dalla sentenza impugnata, che si è limitata a respingere la domanda non alla stregua di un esame critico degli elementi offerti dall’Amministrazione, ma unicamente sulla base del rilievo circa l’affermata unilateralità, degli elementi medesimi”.

La statuizione è, del resto, perfettamente in linea con quanto questa Corte ha sempre affermato in ordine al valore probatorio delle stime effettuate dall’UTE anche in materia di accertamenti tributari, con riferimento ai quali si è, invero, stabilito che, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile, limitandosi a considerare l’UTE quale articolazione tecnica dell’Amministrazione, ontologicamente legata all’ente impositore, ma è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando le ragioni del proprio convincimento (cfr., ex plurimis, Cass. 30/07/2009, n. 17702; Cass. 29/12/2010, n. 26364; Cass. 08/05/2015, n. 9357).

1.2.2. Tanto premesso, va osservato che, nel caso concreto, la Corte di Appello ha, sia pure sinteticamente, motivato in ordine all’utilizzabilità delle stime dell’UTE per la quantificazione dell’indennità di occupazione, evitando di incorrere nel vizio di motivazione censurato dalla pronuncia di rinvio, ossia di ritenere a priori inattendibili tali stime solo perchè provenienti da un organo incardinato nella pubblica amministrazione. Ed invero, la Corte di merito ha ritenuto “congrue e attendibili” le valutazione dell’UTE, non soltanto perchè di per sè stesse adeguate, tenuto conto dell’ufficialità della fonte, ma altresì “tenuto conto della sostanziale corrispondenza con il canone dichiarato nullo pattuito con lo IACP”, ossia del canone locatizio di mercato del bene. E tale ultima argomentazione non risulta neppure specificamente contestata dalla ricorrente.

1.3. Il motivo in esame deve essere, pertanto, disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Funghitex s.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

2.1. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale abbia posto a carico della istante le spese di tutti i gradi del giudizio, senza tenere conto del fatto che la Funghitex aveva occupato i beni in discussione sulla base di un titolo apparentemente valido, essendo stata la demanialità del bene accertata solo nel secondo grado del giudizio. Per il che, ad avviso della ricorrente, le spese processuali avrebbero dovuto essere compensate fra le parti.

2.2. La doglianza è infondata.

2.2.1. Va, per vero, osservato che nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (applicabile, per effetto della proroga, disposta del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater convertito nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, ai procedimenti instaurati successivamente alla data dell’i marzo 2006), e che trova applicazione alla fattispecie concreta ratione temporis (essendo stato il presente giudizio incardinato il 26 febbraio 1985), la relativa statuizione del giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge. Il che si verifica nella sola ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra, per contro, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi (Cass. 17/11/2006, n. 24495; Cass. 217/10/2007, n. 1841; Cass. 31/01/2008, n. 2397; Cass. 06/10/2011, n. 20457).

2.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Funghitex è risultata totalmente soccombente, sia con riferimento all’an della pretesa azionata dall’amministrazione, per effetto dell’ accertamento della natura demaniale del bene occupato, sia con riferimento al quantum. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr., ex plurimis, Cass. 09/03/2004, n. 4778; Cass. 16/09/2005, n. 18353; Cass. 129/09/2011, n. 9880; Cass. 613/03/2013, n. 369). Ne consegue – alla stregua dei principi suesposti – che la decisione della Corte di Appello di porre le spese dei due gradi di merito a carico della Funghitex non è censurabile in questa sede.

2.3. Il mezzo deve essere, di conseguenza, rigettato.

3. Per la medesima ragione – essendo risultata l’ATER soccombente in relazione all’esito finale della lite, nelle diverse fasi di merito e di legittimità, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio tale parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito ad essa favorevole (nel solo giudizio di primo grado) – deve essere disatteso anche l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dall’ATER del Comune di Roma.

4. Ne consegue che sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

5. Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell’esito finale del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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