Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15198 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19624-2018 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PERLA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7909/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. N.V. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione dell’appellante avverso il decreto ingiuntivo a mezzo del quale il N. aveva reclamato il pagamento delle provvidenze previste in favore degli agricoltori dal Reg. CEE 1782/2002 e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso al quale resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso – mercè il quale il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 494, art. 4, comma 6, e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 10, comma 2, poichè, nel confermare la sussistenza ostativa nei suoi confronti dell’interdittiva dovuta al reato di favoreggiamento aggravato da finalità mafiose, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della sua successiva assoluzione con formula piena – è inammissibile.

3. Va invero in questa chiave osservato che il provvedimento impugnato è sorretto da una pluralità di rationes decidendi, vero che la Corte d’Appello ha rilevato la sussistenza della predetta causa ostativa sul presupposto che l’interdittiva pronunciata in danno del N. non era “ancorata unicamente alla pendenza di un procedimento penale a carico del N.”, che “la presunta rimozione della causa ostativa non era comunque intervenuta alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo” ed, ancora, che il N. aveva impugnato l’interdittiva dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato “con esito negativo”.

4. Poichè il ricorso, delle predette rationes, pone in discussione solo la prima di esse, ne consegue elle, come già affermato da questa Corte/ che “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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