Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15197 del 23/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al n. 10660/05 di R.G.) proposto da:
B.R., residente in
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Crescenzio n.
2 (scala B) presso l’avv. D’Alessandro Maria Cristina insieme con
l’avv. VINCI Pierluigi (del Foro di Vicenza) che lo rappresenta e
difende in forza della procura speciale rilasciata in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma al Viale dei Paridi n. 43
presso lo studio dell’avv. d’AYALA VALVA Francesco che lo rappresenta
e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del
controricorso;
– controricorrente –
nonchè
2. sui ricorso incidentale (iscritto al n. 14891/05 di R.G.) proposto
dal:
Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), ut supra rappresentato e
difeso;
– ricorrente incidentale –
contro
B.R.;
– intimato –
entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 34/20/04 depositata il 20
gennaio 2005 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto
(notificata il 18 febbraio 2005);
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 11
febbraio 2010 dal Cons. Dott. D’ALONZO Michele;
sentite le difese del Comune, perorate dall’avv. D’AYALA VALVA
Francese;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per la declaratoria di
estinzione “per rinuncia”.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Grumolo delle Abradesse, B. R., in forza di sei motivi, chiedeva di cassare (“con rifusione delle spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio”) la sentenza n. 34/20/04 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (depositata il 20 gennaio 2005 e notificata il 18 febbraio 2005) che aveva recepito l’appello di detto Comune avverso la decisione (51/10/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, invece, previa riunione, aveva accolto i suoi ricorsi avverso i due avvisi con i quali il medesimo Comune aveva accertato a suo carico, per gli anni 1998 e 1999, una maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI) in conseguenza della “rettifica dei valori imponibili e rilevanti” ai fini di detta imposta per il compendio immobiliare di cui egli era titolare nel Comune medesimo.
Nel proprio controricorso il Comune intimato, “in ogni caso con vittoria delle spese di giudizio”, instava per l’accoglimento del ricorso incidentale (fondato su di un solo motivo) da esso spiegato avverso la medesima decisione e, comunque, per il rigetto (o per la declaratoria dl inammissibilità) dell’impugnazione del B..
Successivamente le parti depositavano atto con il quale:
(1) “l’avv. Pierluigi Vinci”, “rappresentante per mandato speciale” di B.R., “dichiara di rinunciare agli atti del procedimento” (iscritto al “NRG 10660/05”) da lui proposto “a spese interamente compensate, rinunciando altresì all’udienza pubblica…
fissata per il giorno 11 febbraio 2010”;
(2) “l’avv. d’Ayala Valva Francesco, in nome e nell’interesse del suo rappresentato Comune di Grumolo delle Abbadesse in persona del legale rappresentante pro tempore, che sottoscrive…, dichiara di accettare senza alcuna condizione o riserva la rinuncia agli atti del procedimento nonchè alla pubblica udienza di discussione fissata per il giorno 11 febbraio 2010, il tutto a spese interamente compensate”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dell’impugnazione del Comune all’anteriore del contribuente perchè entrambe dirette contro la medesima decisione.
2. Il giudizio relativo al ricorso principale deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2 perchè l’atto depositato (in quanto sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori costituiti) si rivela pienamente osservante di tutte le condizioni, sia sostanziali che formali, all’uopo richieste dall’art. 390 c.p.c.: siffatta situazione processuale, conseguentemente, deve essere aderentemente dichiarata, senza nessun provvedimento in ordine alle afferenti spese processuali avendo entrambe le parti rinunciato, nella sostanza, alle stesse chiedendone la compensazione.
3. Il medesimo atto – pur inidoneo ad estinguere l’intero giudizio in quanto riferito esclusivamente al ricorso principale – rende, altresì, inammissibile (per sopravvenuta carenza di interesse) il ricorso incidentale del Comune atteso che questo ente, espressamente accettando la rinuncia di controparte, ha testualmente dichiarato di non opporre “alcuna condizione o riserva” alla sua accettazione di detta rinunzia sì che lo stesso ente ha implicitamente ma inequivocamente rinunciato anche al suo ricorso incidentale, comunque altrimenti inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Le spese processuali relative al ricorso incidentale del Comune vanno integralmente compensate tra le arti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010