Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15197 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIANSANTE giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LAURA ROSA giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIANSANTE giusta delega a

margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 920/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CHINDEMI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto o l’inammissibilità del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

Con sentenza n. 920/10/11, depositata il 22.12.2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara respingeva l’appello proposto da F.R., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n.170/01/2010 che aveva ritenuto la legittimità degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002-2005.

La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) nullità delle sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il giudice di appello trattato congiuntamente due motivi (nullità degli avvisi di accertamento per mancata sottoscrizione del funzionario addetto e decadenza del potere impositivo dell’Ente) omettendo, per errore di stampa, di esporre compiutamente la motivazione a sostegno;

b) violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come l’Ente non avrebbe potuto emettere provvedimenti rettificativi avendo in precedenza l’Ufficio annullato gli atti oggetto della rettifica;

c) violazione e falsa applicazione L. n. 549 del 1985, art. 1, comma 87, L. n. 59 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando la illegittimità della firma a stampa del responsabile dell’Ufficio;

d) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della L. finanziaria 2007, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1, 2 e 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che come il termine di prescrizione non era di 5 anni ma inferiore;

e) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 506 del 1992, artt. 11 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che erroneamente la questione relativa alla illegittimità delle sanzioni fosse stata ritenuta coperta da giudicato interno;

f) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, L. n. 241 del 1990, art. 18, L. n. 212 del 2000, art. 6, nonchè dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, essendo onere dell’ente impositore dimostrare la sussistenza dei presupposti che giustificano la tassazione del bene a fronte delle contestazioni del contribuente in ordine alla applicabilità dell’aliquota ridotta.

Il Comune di Francavilla a Mare è costituito con controricorso formulando anche ricorso incidentale avverso il capo della sentenza che ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo comulativo.

La contribuente presentava controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo va disatteso.

La CTR ha trattato distintamente i motivi relativi alla nullità degli avvisi di accertamento per mancata sottoscrizione del funzionario addetto e decadenza del potere impositivo dell’Ente anche se inserendoli nel medesimo periodo evitando ogni commistione tra le diverse questioni.

Con riferimento alla mancata compiuta esposizione della motivazione a sostegno del secondo motivo, trattasi all’evidenza, di un errore di assemblaggio del documento che non comporta alcuna nullità in quanto si evince chiaramente che la CTR ha ritenuto applicabile il termine di decadenza quinquennale.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

L’amministrazione comunale può, prima dello spirare dei termini di decadenza per l’accertamento, sostituire in autotutela, l’originario accertamento con un atto successivo (cfr Cass. 23/2/2011, n. 4372).

Il nuovo atto può presentare innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell’atto, costituiti dai destinatari, dall’oggetto e dal contenuto e può condurre alla mera eliminazione dal mondo giuridico, del precedente e alla sua alla sua contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato, oppure alla sua integrazione.

3. Anche il terzo motivo va rigettato.

La L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, prevede espressamente che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati…”.

Trattandosi di norma speciale non abrogata la stessa rimane efficace, non essendovi prova, all’epoca, della concreta applicazione della normativa che prevede l’obbligo di firma digitale degli avvisi di accertamento; peraltro trattasi anche di questione nuova non essendovi prova che sia stata dedotta nel giudizio di primo grado.

4. Il quarto motivo è infondato.

Il comma 161 della Finanziaria 2007, stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati,a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tali atti, peraltro, sono stati emessi al fine di rideterminare la pretesa impositiva sulla base di quanto stabilito dalla CTP di Chieti a seguito di giudizio di accoglimento parziale del ricorso presentato dalla contribuente per le medesime annualità e in tal caso trova applicazione il maggior termine di prescrizione decennale conseguente al giudicato.

5. Con riferimento al quinto motivo va rilevato che è generico non avendo specificato per quali immobili si sarebbe verificata l’applicazione di sanzioni non dovute.

Peraltro la CTR ha rilevato che non è stato proposto in appello il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell’istituto della continuazione in materia di irrogazione sanzioni, motivo rigettato dalla CTP e non impugnato, con conseguente formarsi del giudicato al riguardo.

6. Il sesto motivo è infondato.

Gli immobili in questione, trattandosi di abitazioni non locate, scontano l’aliquota ordinaria prevista per tale tipologia di immobili ed eventuali agevolazioni, ai fini della riduzione della tassazione, devono essere dichiarate e provate dal contribuente in sede di denuncia di variazione.

Correttamente la sentenza impugnata ha posto a carico della contribuente l’onere, non assolto, di provare circostanze utili ai fini ai fini della riduzione della tassazione, nel caso di specie, inoltre, il Comune di Francavilla, costituitosi in giudizio oltre il termine di legge, si è limitato a svolgere mere difese, senza incorrere in alcuna preclusione processuale.

La contribuente non ha mai presentato dichiarazione di variazione al Comune che legittimamente ha provveduto all’accertamento, non costituendo le risultanze catastali prova piena sulla proprietà immobiliare.

La relativa visura catastale, inoltre, in violazione del principio di autosufficienza, non risulta allegata al ricorso o riprodotta, mentre deve ritenersi inammissibile la produzione di documenti allegati per la prima volta nel giudizio di cassazione stante il divieto di cui all’art. 372 c.p.c..

Il ricorso incidentale rimane assorbito.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso principale, assorbito l’incidentale, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso principale,assorbito l’incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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