Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15197 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15197 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10770-2014 proposto da:
MANZO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO ROLLE, giusta procura specialea margine del
ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –

469.

Data pubblicazione: 20/07/2015

avverso la sentenza n. 6092/2013 del TRIBUNALE di TORINO del
17/10/2013, depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;

agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Antonio Manzo convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di
Torino, il Comune di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni
conseguenti alla presenza di una grande buca in una strada cittadina,
buca nella quale la sua vettura era andata ad infilarsi subendo gravi
danni.
Si costituì il Comune convenuto, eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace, all’esito di istruttoria per testi, rigettò la domanda,
condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio.
2. Proposto appello dal Manzo, il Tribunale di Torino, con sentenza
del 17 ottobre 2013, ha respinto il gravame, condannando l’appellante
al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Torino ricorre Antonio Manzo,
con atto affidato ad un motivo.
Resiste il Comune di Torino con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Ric. 2014 n. 10770 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-2-

udito l’Avvocato Enrica Fasola (delega avvocato Spinelli) che si riporta

5. Con l’unico motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
2051 del codice civile.
5.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha affermato che l’art. 2051 cod. civ. implica

capo al danneggiato, l’onere di provare il nesso di causalità tra la cosa
ed il danno. Nel caso specifico — ha osservato il Tribunale di Torino —
il Manzo non aveva in alcun modo provato la dinamica del sinistro,
non avendo indicato neppure la presenza di un testimone; né la
ricostruzione dei fatti poteva avvenire sulla base della semplice
relazione di servizio della Polizia municipale, anche perché da nessun
elemento poteva essere dedotta la effettiva profondità della buca in
questione.
L’affermazione in diritto sopra ricordata è conforme alla
giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 5 febbraio
2013, n. 2660, e 27 novembre 2014, n. 25214), sicché non sussiste la
lamentata violazione di legge. Quanto al resto, il ricorso si attarda nel
richiamare gli atti del giudizio sostenendo che il Tribunale sarebbe
dovuto pervenire all’accoglimento della sua domanda risarcitoria; ma
nel fare questo, sollecita questa Corte ad un nuovo e non consentito
esame del merito.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Torino ha depositato memoria alla precedente relazione,
insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Collegio, peraltro, rileva che il ricorrente, difeso dagli avvocati Carlo
Rolle del foro di Torino e Mario Contaldi del foro di Roma, risulta

Ric. 2014 n. 10770 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-3-

una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Via
Pierluigi da Palestrina 63.
L’avviso della data di udienza camerale, ai sensi dell’art. 135 disp. att.
cod. proc. civ., è stato notificato all’avv. Contaldi presso il domicilio
eletto, ma l’ufficiale giudiziario non ha indicato il nome di chi abbia

Il procedimento, pertanto, va rinviato a nuovo ruolo, allo scopo di
consentire un regolare avviso d’udienza alla parte ricorrente.

Per questi motivi
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,1’11 giugno 2015.

effettivamente ricevuto tale avviso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA