Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15197 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25465/2016 proposto da:

V.A.M., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS) ed ivi residente

in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale redatta in calce al ricorso, anche disgiuntamente

tra loro, dagli Avv.ti Alfredo Tosca del Foro di Milano (C.F.:

(OMISSIS)) e Giovanni Galoppi del Foro di Roma (C.F.: (OMISSIS)) ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sistina n. 42, presso lo

studio del secondo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliata ope legis;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2274/2016 emessa dalla CTR Lombardia in data

15/04/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di un’attività ispettiva avviata in relazione ad informazioni riguardanti la contribuente V.A.M. acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese, in data (OMISSIS) la Guardia di Finanza di (OMISSIS) redigeva PVC sulla base del quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale (OMISSIS) di (OMISSIS), emetteva successivi avvisi di accertamento in capo alla predetta contribuente.

La vicenda aveva avuto origine nel gennaio 2009, allorchè l’informatico H.F., dipendente della sede di (OMISSIS) della HSBC Private Bank, sottrasse alla banca documenti relativi a centoventisettemila conti correnti bancari per poi fornirli all’Autorità fiscale francese. Nello specifico i verificatori avevano analizzato la scheda cliente “fiche” della Banca HSBC di (OMISSIS), constatando che:

– il code profil client n. (OMISSIS) con nome conto “(OMISSIS)” riportava V.A.M. e L.D.G. (marito della V.) in qualità di intestatari del conto (Account Holder) e la società LAC ASSET MANAGEMENT SA in qualità di incaricata di amministrazione (Power of Admnistrotion);

– il code profil client n. (OMISSIS) con nome conto “(OMISSIS)” riportava V.A.M. e L.D.G. in qualità di proprietari beneficiari (Beneficiai Owner).

In relazione al profilo (OMISSIS), i militari verbalizzanti evidenziavano un presunto caso di interposizione fittizia tramite trust in cui il soggetto incaricato ad amministrare le attività finanziarie (trustee) era la società estera LAC ASSET MANAGEMENT SA con sede a (OMISSIS); inoltre, in considerazione del fatto che la società estera (OMISSIS), intestataria del conto, risultava avere sede in (OMISSIS) (paese rientrante nella categoria dei cc.dd. paradisi fiscali), e che, per beneficiai owner si intendeva il soggetto che effettivamente percepisce il dividendo/interesse/canone, i militari verbalizzanti presumevano che tutte le attività ricomprese nei predetti portafogli fossero direttamente riconducibili alla V. e al di lei marito L.D.G., nelle more passato a miglior vita.

Partendo da tali considerazioni, l’Ufficio emetteva, in capo alla contribuente V. e agli eredi del defunto marito, avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2005 e 2006, tra cui quello n. T9B01LP05472/2011 per cui è causa, relativo al 2005, e atto di contestazione delle sanzioni, con i quali si evidenziava l’omessa compilazione del Quadro RW relativo agli investimenti di natura finanziaria detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato, D.L. n. 167 del 1990, ex art. 4, commi 1, 2 e 3, nonchè si qualificava come reddito sottratto a tassazione, ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, per ciascun profilo cliente, rispettivamente l’importo di Euro 2.637.692,78 per il 2005 ed Euro 179.037,26 per il 2006, qualificati come redditi diversi ex art. 67 TUIR, attribuiti nella misura del 50% tra la V. e il marito. Peraltro, data l’omessa dichiarazione dei suddetti redditi sottratti a tassazione, l’Ufficio procedeva, ai sensi del D.L. n. 167 del 1990, art. 6, comma 1, al calcolo della fruttuosità presunta, per ciascun profilo cliente, in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta e provvedeva a qualificare il complessivo importo di Euro 8.615,60 per il 2005 e di Euro 68.613,48 per il 2006 come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR, comma 1, lett. a) e b), reddito soggetto, in quanto tale, a ritenuta a titolo di imposta, che veniva attribuito nella misura del 50% a carico della contribuente V. e del di lei marito. Infine, l’Ufficio trasmetteva notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano al fine di valutare eventuali responsabilità penali a carico della V..

Con distinti ricorsi la contribuente e gli eredi del coniuge defunto impugnavano gli accertamenti e l’atto di irrogazione delle sanzioni di cui sopra, chiedendone nel merito l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione; l’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 4172/2014, accoglieva il ricorso della contribuente, evidenziando che sarebbe stato necessario prima dimostrare la riconducibilità del rapporto bancario alla contribuente.

Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello.

L’appellata V. si costituiva in giudizio, contestando i motivi di gravame sollevati dall’Ufficio e ritenendo l’operato del giudice di prime cure del tutto immune dalle censure ex adverso evidenziate.

Con sentenza del 15.4.2016 la CTR Lombardia accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava l’originario ricorso della contribuente, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) in primo luogo, andava confermata l’utilizzabilità nel processo tributario della documentazione proveniente dalla lista Falciani;

2) la riconducibilità alla contribuente dei rapporti bancari contestati non poteva essere in ogni caso determinata automaticamente dalla documentazione proveniente dalla cosiddetta lista Falciani, dovendosi configurare la sussistenza di ulteriori elementi a supporto delle contestazioni mosse dall’ente impostore;

3) i dati assunti dall’Ufficio non valevano di per sè come prova dell’evasione, atteso che il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, e la presunzione ivi contemplata non era applicabile al caso in esame, in quanto norma introdotta soltanto nel 2009 avente natura sostanziale e non procedimentale e, come tale, priva di efficacia retroattiva;

4) nel caso di specie, l’Ufficio aveva in concreto dimostrato la riferibilità dei conti correnti sospetti alla contribuente V., la quale non aveva mai smentito di detenere conti correnti presso la banca svizzera HSBC nè in occasione delle dichiarazioni proferite avanti l’autorità procedente nè in sede difensiva;

5) del resto, la difesa del contribuente non aveva mai esplicitamente contestato la riferibilità dei conti correnti bancari detenuti presso la HSBC Private Bank e della provvista ivi depositata in capo alla V.;

6) pertanto, doveva ritenersi provata la piena riconducibilità alla contribuente delle somme detenute nei conti presso la HSBC Private Bank.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.A.M., sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.

Con nota del 20.9.2017 la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, avendo in data 11 aprile 2017 inoltrato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, allo scopo di definire l’intero suo debito con il Fisco derivante dagli accertamenti suddetti.

Con nota del 12.10.2018 la ricorrente ha comunicato il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti, chiedendo, per l’effetto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 549 del 1992, artt. 10 e 11, del D.P.R. n. 166 del 1987, art. 20, comma 1, lett. a) e b), e della L. n. 212 del 2000, art. 5, comma 2 e art. 17, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per carenza del potere di firma del sottoscrittore.

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 3 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che il detto art. 12, avendo natura sostanziale, non è applicabile retroattivamente all’anno 2005.

3. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR ritenuto che le presunzioni erano prive dei connotati della gravità, della precisione e della concordanza.

4. Con il quarto motivo la ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che l’Ufficio non aveva assolto all’onere probatorio a suo carico.

5. Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce, in via condizionata, la violazione del D.L. n. 79 del 2009, art. 12, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

6. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta, in via condizionata, la violazione della Dir. n. 77/799/CEE, artt. 4, 7 e 8, della L. n. 20 del 1992, art. 27, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40, 41 e 41-bis, del D.L. n. 78 del 2009, art. 12 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

7. La ricorrente, dapprima ha, con nota del 20.9.2017, chiesto la sospensione del giudizio, avendo in data 11 aprile 2017 inoltrato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, allo scopo di definire l’intero suo debito con il Fisco derivante dagli avvisi di accertamento impugnati, e poi, con nota del 12.10.2018, ha comunicato il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti, chiedendo, per l’effetto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.

7.1. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente, per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018; conf. Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019).

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche di aver medio tempore pagato le rate.

Con memoria del 12.10.2018 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

L’Agenzia delle Entrate non ha depositato memoria in relazione all’adunanza camerale.

Ne segue che dei documenti prodotti dalla contribuente si può e si deve tenere conto ed, anzi, si deve reputare che l’Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge.

Risulta, dunque, evidenziata una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 6, della quale si deve senz’altro fare dichiarazione.

La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal più volte citato, art. 6, comma 4.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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