Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15196 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23669/2012 proposto da:

D.C.C., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Archimede n. 112, presso l’avvocato Magno Pietro, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune

di Roma (A.T.E.R.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolucci De Calboli

n. 20/E, presso l’avvocato Rolli Edmonda, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1965/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Magno Pietro che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 15 luglio 2009, D.C.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER), chiedendo accertarsi l’esistenza di un rapporto locatizio con l’ente, fin dall’anno 1987, avente ad oggetto l’appartamento di edilizia economica popolare, sito in (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 3221/2011, rigettava la domanda.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1965/2012, depositata il 9 maggio 2012, rigettava il gravame proposto dal D.C.. Con tale decisione il giudice del gravame – confermando le statuizioni della sentenza di prime cure – riteneva che, vertendosi in ipotesi di contratto stipulato da una pubblica amministrazione, la locazione in oggetto avrebbe dovuto essere stipulata in forma scritta ad substantiam, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso D.C.C. nei confronti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, D.C.C. denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio 3 settembre 2002, n. 30, art. 2, art. 1571 C.C. e ss., artt. 1321, 1326, 2697 e 2702 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’ATER del Comune di Roma fosse una pubblica amministrazione, come tale soggetta all’obbligo di stipula dei propri contratti in forma scritta ad substantiam, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 laddove, ai sensi della L.R. Lazio 3 settembre 2002, n. 30, art. 2, comma 3, le ATER laziali sono state trasformate in “enti pubblici di natura economica strumentali della Regione”. Sicchè, avendo ormai detto istituto natura privatistica, la mancanza di un contratto redatto in forma scritta sarebbe surrogabile “da lettere o da versamenti accettati”, come tali idonei a comprovare, sul piano presuntivo, la sussistenza di un contratto di locazione tra l’ATER ed il D.C., avente ad oggetto l’immobile di edilizia economica popolare per cui è causa.

1.2. Le censure sono infondate.

1.2.1. Ed invero, l’ATER del Lazio, qualificato dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, art. 2 come ente pubblico economico strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, si configura comunque come un organismo di diritto pubblico, poichè svolgente un servizio pubblico di interesse generale (cfr. Cass. Sez. U. 21/12/1999, n. 916), ferma restando la natura privatistica del rapporto con i propri dipendenti. In tal senso si è, altresì, pronunciata la giurisprudenza amministrativa più recente, con specifico riferimento all’ATER del Comune di Roma, che ha attribuito espressamente agli atti di tale ente la natura di provvedimenti amministrativi (cfr. TAR Lazio 06/05/2016, n. 5333; TAR Lazio 05/04/2016, n. 4118).

Orbene, la natura di ente pubblico economico acquisita da un ente comporta che esso può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposto, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico”, esso sia soggetto alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto ad substantiam, derivandone, in mancanza, la nullità ex art. 1418 c.c., comma 1, dei contratti conclusi, per violazione di norma imperativa (Cass. 02/12/2016, n 24640).

1.2.2. Da tali premesse di principio discende che per i contratti di locazione stipulati dalle ATER, in quanto posti in essere da un organismo di diritto pubblico, si richiede in ogni caso la forma scritta ad substantiam, non surrogabile da una formazione del contratto per facta concludentia. Ed invero, i contratti stipulati “iure privatorum” dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi del rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. 06/02/2004, n. 2289; Cass. 2 19/09/2013, n. 1477; Cass. 30/09/2016, n. 19410), come – nella specie – i riferimenti epistolari ad una locazione in corso ed il pagamento dei canoni locatizi.

1.3. I motivi suesposti devono, pertanto, essere rigettati.

2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, D.C.C. denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio 26 giugno 1987, n. 33, art. 46, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, artt. 1571 c.c. e ss., artt. 1321, 1326, 2697 e 2702 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia fatto applicazione – peraltro senza motivare sul punto – della sanatoria prevista dalla L.R. Lazio 26 giugno 1987, n. 33, art. 46 sebbene, come dedotto dal D.C. nell’atto di appello, la domanda di sanatoria fosse stata da lui proposta in data 30 settembre 1987, e fosse stata positivamente riscontrata dall’IACP, mediante una serie di missive (9 giugno 1989, 30 maggio 1996 e 7 dicembre 2007), dalle quali sarebbero stati desumibili inequivoci riferimenti al fatto che l’abitazione occupata dal ricorrente rientrava tra “gli alloggi e/o locali in locazione”, ed alla necessità che venissero tempestivamente versati i dovuti canoni condominiali, al fine di evitare “la decadenza dell’assegnazione e la risoluzione del contratto”. Ne conseguirebbe, ad avviso dell’istante, che come dedotto nell’atto di appello – sulla chiesta sanatoria del rapporto si sarebbe formato il silenzio assenso L. 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 20.

2.2. Le doglianze sono infondate.

2.2.1. Va rilevato che, nell’atto introduttivo del secondo grado del giudizio, trascritto nelle parti essenziali nel ricorso per cassazione, l’appellante deduceva che “la sanatoria chiesta dal D.C. era atto dovuto ai sensi della L.R. n. 33 del 1987, essendo egli in possesso dei requisiti…infatti risulta da atti scritti che il D.C. era ed è qualificato locatario regolare sia dallo IACP che dall’ATER”, e che “ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 20 come modificato dalla L. n. 80 del 2005, deve ritenersi intervenuto il silenzio assenso sulla chiesta sanatoria del rapporto”. Se ne dovrebbe inferire, a parere del ricorrente, che, nella specie, l’assegnazione in sanatoria si sarebbe perfezionata in forma tacita, conseguendone la piena legittimità del godimento del bene da parte dell’istante.

2.2.2. Senonchè, va – per contro – osservato che, ai sensi della L.R. 26 giugno 1987, n. 33, art. 46, comma 1, come modificato con la L.R. 15 marzo 1990, n. 30: “1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga all’art. 32, nei confronti di coloro che alla data del 27 luglio 1990 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone l’assegnazione dell’alloggio, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni di cui ai successivi commi”, che prevedono uno specifico procedimento da seguire per l’assegnazione, cui deve fare seguito in ogni caso – ai fini del completamento della fattispecie dalla quale scaturisce il diritto di godimento dell’alloggio – la stipula del contratto di locazione, ai sensi della L.R. n. 33 del 1987, art. 16 nella forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti stipulati dagli IACP. Ed invero, l’istituto autonomo case popolari è un ente pubblico non economico (Cass. Sez. U. 26/04/1979, n.2397; Cass. Sez. U. 17/02/1981, n. 947; Cass. 23/02/1982, n. 1126) al quale sono applicabili le norme che, per le persone giuridiche pubbliche, disciplinano con particolari modalità di procedimento e solennità di forma la conclusione di contratti. In particolare, per gli enti che operano nel campo dell’edilizia popolare, ai sensi del relativo t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, deve ritenersi richiesta la forma scritta ad substantiam per i relativi contratti (Cass. 11/05/1976, n. 1654).

Ne discende che – mancando comunque, nella specie, come ha accertato la Corte territoriale, un valido contratto di locazione, solo mediante il quale il provvedimento di assegnazione dell’alloggio riceve concreta attuazione (Cass. 21/06/2006, n. 14291; Cass. 18/06/1997, n. 5455) – del tutto irrilevante è l’eventuale sussistenza di un provvedimento di assegnazione, in forma tacita, a favore del ricorrente, non seguito dal relativo contratto stipulato nella forma richiesta dalla legge (Cass. Sez. U. 16/01/2007, n. 755).

2.3. Le censure vanno, di conseguenza, disattese.

3. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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