Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15196 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4665/2018 R.G. proposto da:

S.E., elett.te dom.ta in Roma, alla via Anastasio II n.

274, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Biancardi da cui è rapp.ta

e difesa come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/14/17 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 8/2/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 365/14/17, depositata in data 8 febbraio 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Erika S. avverso la sentenza n. 22989/46/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il valore venale di un immobile, oggetto di una compravendita rogata in data 12-12012, elevando ad Euro 561.000,00 il valore dichiarato di Euro 200.000,00, sulla base dei valori OMI e degli altri criteri valutativi previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3;

3. la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso e ridotto il valore del 20%; la CTR aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo l’atto adeguatamente motivato, in quanto completo della descrizione dell’immobile e del richiamo per relationem alla stima dell’Agenzia del Territorio allegata alla rettifica, e legittimo l’utilizzo dei valori OMI come indici sintomatici del valore in considerazione del fatto che la perizia di parte non offriva elementi contrari idonei ad inficiare i criteri valutativi di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, utilizzati dall’Ufficio;

4. avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 1 febbraio 2018, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e della L. n. 88 del 2009, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che nessun atto era stato allegato all’avviso e censurando l’impugnata sentenza per aver ritenuto sufficiente il richiamo dell’Agenzia alle quotazioni OMI, da ritenersi invece quali dati privi di qualsiasi efficacia probatoria.

Osserva che:

1. Preliminarmente va ritenuta la tempestività del ricorso trovando nella specie applicazione la sospensione dei termini per impugnare di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, conv. dalla L. n. 96 del 2017.

Il citato art. 11, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio”, nelle quali il “ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017.

Ai sensi dello stesso art., comma 9, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

1.1 Ne consegue che se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine – breve o lungo per impugnare, in via principale o incidentale, e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purchè spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017; mentre per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente – trattandosi di sua scelta insindacabile – la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso va ritenuta automatica, per rendere attuabile il dettato normativo. (vedi Cass. n. 11913 del 2019 nonchè Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017).

2. Il ricorso risulta comunque infondato.

2.1 Indubbiamente nell’attuale quadro normativo la L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5 (cd. L. comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come il D.P.R. n. 633 del 1972, omologo art. 54, in materia di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione Europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario.

Ne è conseguito il ripristino del regime anteriore al luglio 2006, per cui, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”.

2.2 Questa Corte, in tema di accertamento dei redditi di impresa, ha già precisato che questa reviviscenza deve intendersi con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v. Cass. n. 9474 del 2017; n. 26487 del 2016; n. 20419 del 2014; cfr., anche, circ. Agenzia entrate 14 aprile 2010, n. 18), ed, ai fini che qui rilevano, che il principio è applicabile con effetto retroattivo anche all’imposta di registro. (Vedi Cass. n. 11439 del 2018 e n. 7655 del 2020).

E’ stato anche affermato che “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. (Vedi Cass. n. 21813 del 2018, nonchè Cass. n. 18651 del 2016 e n. 11439 del 2018).

3. Tanto premesso, va tuttavia rilevato che nella specie risulta non contestato, e comunque accertato in fatto dalla CTR, che l’avviso di liquidazione impugnato non era fondato esclusivamente sui valori OMI, ma era corredato di ulteriori elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate, idonei ad indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene, quali le caratteristiche, l’ubicazione, la consistenza e la destinazione dell’immobile nonchè gli altri criteri valutativi di comparazione, indicati al citato art. 51, comma 3, che la stessa CTR ha ritenuto non inficiati dalla perizia di stima depositata in giudizio dalla contribuente.

3.1 Ritenuto che i valori OMI non hanno costituito l’unico presupposto della rettifica del valore dell’immobile dichiarato nell’atto di compravendita, e della conseguente maggiorazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il motivo non può trovare accoglimento.

4. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.

4.1 Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di e 4,000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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