Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15195 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15195 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7262-2014 proposto da:
SAHABANI MOHAMED ZOHVIR, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato
FLAVIANO MINDOPI, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine della seconda pagina del ricorso;
– ricorrente contro
BASTIANELLI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato DONATO
D’ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO
D’ELETTO giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

Data pubblicazione: 20/07/2015

- intimata avverso la sentenza n. 662/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

MARIA CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Sahabani Mohamed Zohvir convenne in giudizio, davanti al
Tribunale di Velletri, il dott. Claudio Bastianelli, chiedendo che fosse
condannato al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità
professionale medica, per non aver sottoposto l’attore alle dovute
indagini e per la conseguente tardiva diagnosi di tubercolosi che, nella
prospettazione dell’attore, avrebbe potuto essere evitata con un
comportamento più diligente.
Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e
chiamando in causa la propria società di assicurazione RAS, la quale
pure si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, con condanna alle spese.
2. Proposto appello da parte dell’attore soccombente, la Corte
d’appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2013, ha rigettato il
gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando
l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Sahabani Mohamed Zohvir con
atto affidato ad un solo motivo.
Resiste il dott. Claudio Bastianelli con controricorso.
La società di assicurazione Allianz RAS non ha svolto attività difensiva
in questa sede.

Ric. 2014 n. 07262 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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dell’11/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere respinto.
5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5), cod. proc. civ., erronea valutazione della c.t.u. in

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5.1. Si rileva, innanzitutto, che, trattandosi di sentenza pubblicata in
data 5 febbraio 2013, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo introdotto dal decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame

circa un fatto decisivo per il giudkio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nel caso in esame, il cuore delle critiche contenute nel ricorso investe
una pretesa errata valutazione, da parte della Corte d’appello, della
c.t.u., anche in relazione alla c.t. di parte. La sentenza in esame, però,
ha sottoposto ad esame e valutazione l’elaborato del c.t.u., ponendo in
evidenza, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede,
che la diagnosi dell’infezione tubercolare si era manifestata solo
nell’anno 2000, mentre il rapporto professionale tra il ricorrente ed il
dott. Bastianelli si collocava nel periodo di tempo tra il 1996 ed 1997;
sicché il lunghissimo tempo intercorso tra l’operato del medico e la
diagnosi della malattia imponeva di considerare non dimostrato il
nesso di causalità tra le presunte negligenze e l’insorgere della malattia.
Da ciò consegue che le censure di cui al motivo in esame — quando
non addirittura inammissibili alla luce dei criteri indicati dalla sentenza
7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene
di dover dare seguito — sono comunque infondate, in quanto si

Ric. 2014 n. 07262 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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correlazione con la c.t. di parte, nonché omesso esame circa un fatto

risolvono nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non
consentito esame del merito.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.

essersi cancellato dall’albo professionale, per cui il ricorrente è privo
della necessaria assistenza tecnica.
Il procedimento, pertanto, va rinviato a nuovo ruolo, disponendo che
la Cancelleria dia avviso del presente provvedimento alla parte
personalmente.
Per questi motivi
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo che la
Cancelleria dia avviso del presente provvedimento alla parte
personalmente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, l’11 giugno 2015.

Il Collegio, peraltro, prende atto che l’avv. Flaviano Mindopi risulta

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