Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15195 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. un., 16/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22333/2018 proposto da:

ASIA NAPOLI – Azienda Servizi Igiene Ambientale S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

NICCOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO ERRA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE DEI CONTI – I SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata l’1/3/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/2/2020 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo;

udito l’Avvocato Andrea Napolitano per delega dell’avvocato Alfonso

Erra.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania, con sentenza n. 1613 del 2014, in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura regionale, condannava (insieme ad altri soggetti) la società Agenzia Servizi Igiene Ambiente di Napoli (c.d. A.S.I.A. s.p.a.), esercitante attività in house providing del Comune di Napoli e già affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti – dal 9 novembre 2004 al 31 gennaio 2006 presso il Comune di Pozzuoli, al pagamento a favore di quest’ultimo dell’importo complessivo di Euro 334.781,88, a titolo di risarcimento per danno erariale causato dalla violazione dei doveri di servizio, con riferimento, in particolare, al fatto di non aver organizzato e gestito il servizio della raccolta dei rifiuti nel rispetto dell’obbligo di raggiungere la percentuale minima della quantità di rifiuti differenziati presso il citato Comune di Pozzuoli.

2. Tutti i destinatari della citata sentenza di condanna proponevano separati appelli avverso detta pronuncia e, previa riunione degli stessi, la Prima Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 98 del 2018, rigettava il gravame avanzato dall’A.S.I.A. s.p.a., mentre dichiarava l’estinzione degli altri appelli (per intervenuta rituale definizione agevolata dei procedimenti intentati nei loro confronti).

Per quanto ancora rileva in questa sede, il menzionato giudice contabile di secondo grado respingeva (come già, del resto, fatto dal primo giudice) l’eccezione di difetto della giurisdizione contabile, osservando che per radicare detta giurisdizione non rileva la natura privatistica o pubblicistica del rapporto che lega il contraente privato alla P.A., bensì che tale rapporto comporti, di per sè, un inserimento funzionale del soggetto nell’attività pubblica e, cioè, la partecipazione dell’agente, anche in via di fatto, all’attività amministrativa dell’ente locale. Sulla base di tale principio generale il giudice di appello rilevava che, anche nel caso di specie, si era venuta a configurare una ipotesi che determinava la sussistenza della giurisdizione contabile versandosi nel caso dell’espletamento di un’attività di carattere materiale consistente nella gestione di un servizio pubblico, che rendeva, in concreto, la società A.S.I.A. s.p.a. partecipe degli scopi e delle finalità di interesse pubblico dell’attività stessa. Aggiungeva il giudice di seconde cure che, sulla scorta del riportato inquadramento generale ed al fine dell’affermazione della giurisdizione contabile, risultava ininfluente la circostanza che, nella specifica fattispecie, il rapporto in house della società appellante non intercorresse con il Comune di Pozzuoli.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello contabile ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207, all. 1, riferito a due motivi, l’A.S.I.A. s.p.a., resistito con controricorso dal Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero, presso la Corte dei Conti.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente ha impugnato la sentenza n. 98/2018 della Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti sulla base di due ordini di motivi.

1.1. In primo luogo ha censurato detta sentenza, contestandola nella parte in cui con la stessa è stata affermata un’inesistente responsabilità amministrativa-contabile di una persona giuridica di diritto privato.

1.2. In secondo luogo, la ricorrente ha inteso confutare la richiamata sentenza di appello nella parte in cui ove, pur volendosi riconoscere la sussistenza di una tale responsabilità contabile, con essa è stata impropriamente estesa la giurisdizione contabile – normativamente prevista nei confronti degli amministratori di società pubbliche per il danno erariale cagionato alle Pubbliche Amministrazioni di cui sono espressione – con riferimento alla condotta di essa ricorrente, società a socio unico (ovvero il Comune di Napoli), che, nella vicenda dedotta in controversia, aveva svolto il servizio di raccolta dei rifiuti speciali urbani per conto del Comune di Pozzuoli in virtù di un regolare contratto di appalto, senza potersi ritenere che tale affidamento temporaneo del citato servizio avesse determinato la sua trasformazione in organo del predetto Comune di Pozzuoli e/o in una mera articolazione interna dell’ente appaltante, dovendosi, invece, considerare essa A.S.I.A. soggetto terzo rispetto al Comune di Pozzuoli ed articolazione interna del Comune di Napoli – Amministrazione controllante.

2. Ha resistito con controricorso il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Ritiene il collegio che il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi e interdipendenti – è infondato, dovendosi, perciò, confermare, con riguardo alla controversia in questione, la sussistenza della giurisdizione contabile. Risulta pacifico che l’ASIA s.p.a. sia una persona giuridica-società di diritto privato qualificabile come società “in house” del Comune di Napoli, proprietario del totale delle quote sociali (e, quindi, socio unico), che, per statuto, è legittimata a svolgere la sua attività per conto di detto Comune e nel suo territorio.

In punto di fatto è, poi, emerso che, nella fattispecie, la società ricorrente ha svolto, per un intervallo temporale limitato, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell’interesse del Comune di Pozzuoli sulla base di un appalto di servizi direttamente intercorrente con quest’ultimo ente al fine di evitare una situazione emergenziale di interruzione di detto servizio nell’ambito del territorio dello stesso Comune.

Orbene, ad avviso del collegio, deve ritenersi che con la sentenza impugnata è stato correttamente applicato il principio, già fissato dalla giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., ad es., SU nn. 1330/2010, 11229/2014, 14433/2018 e, da ultimo, in relazione ad un caso di specie assimilabile a quello che viene in rilievo in questa sede, SU n. 21871/2019), secondo cui sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto normativo dell’attribuzione alla giurisdizione della Corte dei Conti dell’azione di responsabilità per danno erariale, allorchè un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse di quest’ultima e con risorse pubbliche, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi, ancorchè temporaneamente, nell’apparato organizzativo della P.A., con la specificazione – ed è l’aspetto che rileva, in particolare, nella fattispecie – che rimane irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte.

Sulla scorta di tale principio generale deve porsi in risalto che, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, non è necessario come, invece, sostiene parte ricorrente – un vero e proprio inserimento funzionale di un ente esterno nell’attività pubblica di un ente istituzionale (nella specie, un Comune), risultando sufficiente anche la sola partecipazione di detto ente esterno in via di fatto all’attività amministrativa dell’ente pubblico, con ciò venendosi a configurare quel rapporto di servizio che è idoneo a radicare la giurisdizione contabile per l’eventuale produzione di danno erariale a carico dello stesso ente pubblico per il quale una società esterna abbia svolto un ruolo implicante, comunque, l’esercizio di una compartecipazione all’attività amministrativa, restando, perciò, irrilevante il tipo di rapporto su cui si sia fondato detta compartecipazione (come quello riconducibile alla stipula di un contratto di appalto, eventualità, per l’appunto, venutasi a configurare nel caso di specie).

Pertanto, legittimamente il giudice di appello contabile ha ritenuto sussistente la sua giurisdizione sul presupposto che la società ricorrente aveva, comunque, svolto un’attività di carattere materiale consistente nella gestione di un servizio pubblico nell’interesse del Comune di Pozzuoli, rendendosi così, di fatto, partecipe degli scopi e delle finalità di interesse pubblico dell’attività stessa.

Altrettanto priva di rilievo si profila la circostanza che, nel caso di specie, il rapporto “in house” della società A.S.I.A. non si fosse instaurato con il Comune di Pozzuoli, essendo determinante – come già sottolineato – l’accertamento che la stessa abbia partecipato alla gestione del servizio pubblico relativo all’espletamento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nell’interesse del citato Comune, ancorchè in virtù di un contratto di appalto.

Va, altresì, evidenziato come, a tal proposito, nella sentenza impugnata sia stato significativamente messo in luce che in capo al Comune di Pozzuoli erano stati intestati i necessari controlli sulla società in discorso per la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge a cui è soggetto chi provvede allo svolgimento di un pubblico servizio, nonchè posta in risalto la circostanza che le violazioni contrattuali e le carenze nell’espletamento di detto servizio avevano avuto un diretto rilievo nella lesione degli interessi della collettività amministrata.

Si prospetta, inoltre, condivisibile l’ulteriore argomentazione presente nell’impugnata sentenza sull’irrilevanza della possibile esperibilità, da parte del Comune di Pozzuoli, dell’azione civile per responsabilità contrattuale nei confronti dell’ASIA Napoli s.p.a., essendo indubbia la configurabilità del suo concorso con l’iniziativa del Procuratore regionale della Corte dei Conti in quanto organo legittimato ad agire per il risarcimento del danno erariale, ritenuto, in concreto, configuratosi nella specifica fattispecie.

2. In definitiva, per le ragioni complessivamente spiegate, deve essere affermata, nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione contabile, con il conseguente rigetto del ricorso.

Non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, in considerazione della natura di parte solo in senso formale del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti (cfr., ex multis, SU n. 5491/2014 e la cit. n. 21871/2019).

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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