Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15195 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 11/07/2011), n.15195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E., rappresentato e difeso da se medesimo, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

Piazza Cavour;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale penale di Firenze depositata il 29

maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avvocato P.E. ha chiesto al Tribunale di Firenze la liquidazione dei compensi per l’attività prestata, quale difensore di fiducia dell’imputato P.P., persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con provvedimento depositato in data 4 novembre 2005, ha rigettato la domanda.

Avverso detto provvedimento l’Avvocato P. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 29 maggio 2008, comunicata il 9 giugno 2008, ha liquidato, in favore del difensore, la somma di Euro 698,00 a titolo di onorario ed Euro 69,80 per rimborso spese forfetario netto.

Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato P. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 3 luglio 2008.

Il ricorso è affidato a tre motivi, i quali – privi del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denunciano violazione di legge.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 16475 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 16475 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in difetto della instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA