Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15194 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15194 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9921-2014 proposto da:
CODRINO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI CODRINO giusta procura a margine del
ricorso;
– _ricorrente contro
PREFETTURA – U.T.G. di BRESCIA, in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 3158/2013 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 08/10/2013;

4.to 5
71; –

Data pubblicazione: 20/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.

\

.;

Ric. 2014 n. 09921 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

La Corte, premesso che Andrea Codrino propone ricorso per cassazione contro la
prefettura di Brescia, che resiste con controricorso, avverso la sentenza de(12.
di appello/di Brescia che ha rigettato l’appello alla sentenza del GP di Montichiari, a

sua volta reiettiva della opposizione a verbale per violazione dell’art. 128/8 cds,
ritenendo corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla prova in forza della

di velocità su un tratto di autostrada, confermata dal teste Petragna, agente di p.s.;
che il ricorso si articola nella denunzia di plurime violazioni, in particolare 1)
nullità della sentenza per omessa pronunzia e violazione dell’art. 2700 cc perché il
verbale redatto 1’8.3.2011 attesta fatti avvenuti il 26.2.2011 e manca la verifica
periodica dell’apparecchiatura. 2) le stesse violazioni in relazione alla deposizione
del teste; 3) violazione dell’art. 116 cpc in ordine alla preventiva segnalazione sotto
vari profili. 4) violazione dell’ari 116 cpc in ordine alla valutazione delle fotografie,’
Che ritiene in via preliminare di rinviare a nuovo ruolo in attesa della decisione della
Corte Costituzionale sulla taratura periodica posto che questa Corte, con ordinanza
n. 17766/2014 del 7.8.2014 ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 45 del dig,s n. 285/1992 in relazione all’art. 3 Cost.nella parte
in cui non prevede la verifica periodica di funzionalità e taratura delle
apparecchiature.
PER QUESTI MOTIVI
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.
Roma 21 maggio 2015.
il Presidente
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documentazione fotografica ed alla preventiva segnalazione del controllo automatico

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